Italia, terra dei bolli e dei bollini
di Daniele Coliva - 06.09.01
Con la consueta tempestività (la scadenza era nello scorso mese di marzo) è
stato emanato il regolamento di attuazione
della disciplina di apposizione del contrassegno sulle opere dell'ingegno
previsto dall'art. 181 bis della
legge sul diritto d'autore, a sua volta introdotto dalla l.
248 del 2000.
La normativa regolamentare (chissà perché in Italia una legge ha sempre
bisogno di una norma secondaria che ne disciplini l'attuazione pratica) ha
chiarito alcuni dubbi interpretativi anche se, per fare ciò, sono stati
necessari ben sette articoli.
Si potrebbero richiamare le considerazioni polemiche ed i dissensi sollevati
all'epoca della introduzione dell'art. 181 bis, con particolare
riferimento alla sua introduzione anche per il software, ma sarebbe uno
sforzo inutile: la legge c'è, il regolamento di attuazione pure, per cui al
momento non resta altro da fare se non leggerne il contenuto. Certo sorprende il
coinvolgimento della SIAE in un settore nel quale il ruolo dell'ente pubblico
era sin dall'inizio facoltativo, specialmente se le modalità di intervento
della SIAE sono così invasive, al punto da porsi la domanda se, acquistato un
programma in un paese dell'Unione europea, l'acquirente non sia tenuto ad
apporre il "bollino". Il quesito non è peregrino, dal momento che il
nuovo testo dell'art. 171 bis della legge sul diritto d'autore
sanziona l'importazione, a fine di profitto, di programmi contenuti in
supporti non contrassegnati. Quid iuris se il prezzo nel paese di
provenienza è inferiore a quello praticato in Italia? Vi è certamente profitto
(inteso come risparmio di spesa), ma vi è lesione dei diritti del titolare?
Come al solito occorrerà attendere le esperienze dei primi beta testers1.
Veniamo al regolamento. Per prima cosa un rilievo positivo: è previsto un
elenco dei programmi non soggetti all'obbligo del contrassegno (art.
5, comma 3). E' singolare, però, che una norma secondaria stabilisca
delle eccezioni all'obbligo generale contenuto nella norma primaria (l'art.
181 bis, appunto). Per il momento, comunque, il regolamento è valido e c'è
solamente da rallegrarsi, in quanto esclude dall'obbligo di "contrassegnatura"
i programmi scaricati per via telematica, il software interno (rectius
"firmware") di apparati cellulari (il bollino sul telefonino?) e di
altri apparecchi industriali e tecnici, e le c.d. patches, cioè le
correzioni o gli aggiornamenti che i produttori di software
periodicamente rilasciano.
Per il resto lasciano perplessi i poteri di verifica attribuiti alla SIAE nei
confronti dei richiedenti il contrassegno, indicati in maniera estremamente
generica e vaga, sì che non è dato comprendere fino a che punto si possa
spingere l'ente pubblico.
L'art. 6 disciplina il caso in cui è
possibile evitare l'apposizione del contrassegno mediante una dichiarazione
identificativa sostitutiva dello stesso, in relazione al comma 3 dell'art. 181
bis. Anche in questo caso, però, l'estensore del regolamento non ha
letto bene la norma di legge. L'art. 181 bis infatti recita che,
ricorrendo determinati presupposti, il contrassegno può non essere apposto sui
supporti contenenti programmi per elaboratore. L'art. 6 del regolamento invece
prevede che, nei casi di cui al comma 3 dell'art. 181 bis, l'interessato
possa chiedere l'assenso della SIAE alla sostituzione del contrassegno con l'apposita
dichiarazione identificativa.
In altri termini, la legge prevede espressamente la facoltà di non apporre
il contrassegno (può non essere apposto), mentre il regolamento degrada
tale facoltà a quella di chiedere l'assenso della SIAE alla non apposizione.
E' evidente l'illegittimità della norma regolamentare, dal momento che le
modalità e le ipotesi delegate al regolamento dalla legge non possono
costituire altro che disciplina di dettaglio della dichiarazione sostituiva, ma
non possono certamente introdurre una limitazione a tale possibilità di
sostituzione, qual è, in astratto, l'assenso della SIAE.
L'importatore, commerciante, ecc. può scegliere se comprare i contrassegni
o effettuare la dichiarazione sostitutiva e la SIAE deve prenderne atto, non
interloquire sulla scelta. Che succede in caso di diniego immotivato ovvero con
motivazione pretestuosa?
In conclusione, il problema non è il regolamento, ma il bollino (a differenza
di molti altri paesi), come le banane, la patente (una volta), le autostrade
svizzere ed austriache. A quando il Telepass?
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