Ancora un "nuovo" diritto
d'autore
di Daniele Coliva - 12.09.02
Nell'ottobre 2001 correttamente Andrea Sirotti Gaudenzi intitolava la sua
analisi della materia "Il nuovo diritto d'autore", a distanza di un
anno dalla entrata in vigore della legge 248/2000,
il più importante intervento degli ultimi anni sulla legge 633 del 1941.
Nel maggio dello stesso anno era pubblicata la direttiva
2001/29/CE, "relativa all'armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione".
Il governo italiano, in attuazione della legge
comunitaria 2001 (l. 1 marzo 2002, n. 39), ha predisposto il decreto
legislativo di recepimento nel nostro ordinamento.
Il testo che è visibile da alcuni giorni
sulla rete ha destato proteste, come ogni ipotesi di allargamento delle
privative, soprattutto in relazione alla imposizione di un compenso obbligatorio
su supporti digitali e apparecchi di registrazione e computer. L'intervento
normativo è in realtà più ampio e costituisce la risposta globale alla
innovazione tecnologica del settore.
Questo è il decisivo fattore scatenante della notevole produzione normativa
nella materia. L'interprete si è trovato nei primi tempi spiazzato, per così
dire, di fronte al fenomeno internet e informatico più in generale,
caratterizzato dalla diffusione esponenziale dei computer (conseguente al calo
altrettanto esponenziale dei costi), dall'aumento delle capacità di calcolo e
dalla incredibile diffusione delle connessioni all'internet, legate più al
costo dell'accesso telefonico che a quello dell'abbonamento. A questo si
aggiunga nei tempi più recenti la diffusione in ambito famigliare di
collegamenti a banda più o meno larga.
L'utilizzatore privato, il cliente (soggetto rilevante nella disciplina in
oggetto più come destinatario di obblighi e divieti che di diritti) dell'autore
ha nel volgere di pochi anni avuto a disposizione strumenti di fruizione delle
opere protette mai viste prima, ed in particolare strumenti di duplicazione
delle stesse sempre più perfezionati. La copia privata non produce più un
simulacro dell'originale, inutilizzabile per duplicazioni successive, stante
la progressione del degrado ulteriore, ma in pratica veri e propri cloni, a loro
volta suscettibili di costituire altrettanti master.
Fatte queste sommarie e grossolane premesse, non costituisce una sorpresa la
lettura dell'articolato del decreto legislativo, soprattutto nella disciplina
relativa alle utilizzazioni libere ed alla precisa descrizione della autonomia
dei diritti esclusivi, ed in particolare dell'esaurimento.
E' degno di nota in proposito il secondo comma del nuovo art. 16, che
prevede appunto che qualsiasi atto di comunicazione al pubblico, ivi compresa la
messa a disposizione, non dia luogo ad esaurimento di alcuno dei diritti
esclusivi. In altri termini, l'autore non perde il suo diritto di
comunicazione al pubblico per effetto della pubblicazione, ad esempio, su di una
pagina web.
L'art. 61 nel nuovo testo conferma l'intenzione di adeguare la normativa
alla tecnologia: la sezione V del capo IV non è più intitolata "opere
registrate su apparecchi meccanici", ma "opere registrate su
supporti". La lettera a) nel testo dell'articolato parla di qualunque supporto,
qualunque sia la tecnologia utilizzata.
Le utilizzazioni libere sono state intaccate, anche se non tanto quanto con
la legge 248/2000, con l'introduzione di alcune restrizioni. Desta
perplessità l'aggiunta al primo comma dell'art. 70 del requisito della non
commerciabilità del fine, affinché il riassunto, la citazione o la
riproduzione per critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica siano
leciti. Non solo, ma occorre - altro fatto nuovo - che l'utilizzo abbia
finalità esclusivamente illustrativa.
Importante è invece la previsione di una disciplina di dettaglio della
riproduzione privata ad uso personale, di soli fonogrammi e videogrammi. Essa è
lecita solo se eseguita personalmente, senza scopo di lucro e non a fini
commerciali, diretti o indiretti, e nel rispetto delle misure tecnologiche di
protezione. Queste hanno ricevuto definitiva "consacrazione" nell'articolato:
l'art. 102 quater è dedicato a loro (già vi erano accenni nella
disciplina sul software, ma l'argomento è divenuto di attualità quando il
computer è diventato anche un lettore CD). Saranno vietati tutti gli atti di
rimozione o anche di semplice elusione e troveranno sanzione penale tutte le
condotte, dalla fabbricazione alla semplice pubblicità, relative a strumenti
ideati solamente o prevalentemente per aggirare le misure di protezione.
Il comma 4 del nuovo art. 71 sexies darà sicuramente luogo a problemi
pratici: esso prevede infatti che l'acquirente legittimo del supporto (anche
se la legge parla di possesso legittimo) abbia la possibilità di effettuare una
copia per uso personale, nonostante le misure tecnologiche di protezione.
Tale copia è remunerata con il compenso riscosso forfettariamente sui
supporti e sui sistemi informatici idonei alla registrazione di fonogrammi o
videogrammi (ricordo che questa disciplina non si applica al software,
che è un'opera dell'ingegno priva sostanzialmente di utilizzazioni libere).
Dunque tale compenso si applicherà anche ai sistemi informatici; di conseguenza
che succederà per quei CD musicali nei quali è inserita una protezione che ne
inibisce, a meno di illecite elusioni, la riproduzione su computer, una volta
che il PC, o alcuni suoi componenti siano stati assoggettati al compenso?
L'art. 39 della bozza di decreto legislativo con il quale si fissano
provvisoriamente gli importi del compenso dovuto sui supporti e gli apparecchi
per potere effettuare una copia privata costituisce un rovesciamento del noto
principio maoista "colpiscine uno per educarne cento". Con la nuova
normativa tutti vengono colpiti, indipendentemente dalla effettività della
condotta.
Sorprende la tassazione di supporti non dedicati, cioè CDR e CDRW dati,
superiore a quella dei supporti dedicati all'audio, in ragione del "fattore
medio di compressione che amplia la capacità di registrazione", però
"diminuito in proporzione alla quota media di supporti utilizzati per
scopi diversi dalla registrazione". Orbene, anche chi utilizza questi
supporti per scopi innocenti come il back up dei propri dati, o della
contabilità, ovvero il salvataggio delle foto digitali delle vacanze
contribuirà (forse in attuazione del principio di solidarietà?) a compensare
gli autori. Per essere obbiettivi, contribuiranno anche i venditori
"stradali" di CD contraffatti.
Evidentemente costa meno tassare tutti (e le cifre non sono indifferenti
rispetto al costo attuale dei supporti), piuttosto che introdurre
differenziazioni tecnologiche (e forse è giusto così, perché la tecnologia è
troppo veloce rispetto al legislatore, e tra pochi mesi ci si potrebbe trovare
nuovamente spiazzati davanti ad una tecnica che annulli gli effetti della
suddetta differenziazione).
Le critiche a questo compenso sono elevate, forse più per l'ammontare che
non per il principio. In mancanza di dati sul mercato dei supporti non è
possibile formulare valutazioni attendibili. A mio avviso, che si voglia o no,
questo è il solo strumento che consenta di reclamare ancora la possibilità di
una copia privata (che può essere anche solo quella di registrare su CD o
cassetta la musica preferita per ascoltarla in auto o in metropolitana), in un
ambito tecnologico che consente la copia senza strumenti particolari.
Chissà se un giorno anche per il software ci sarà qualche apertura... |