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 Firma digitale

Documenti come immagini, una proposta da scartare
20.11.02

Ancora un intervento sulla questione del "baco giuridico" della firma digitale. Viene da Tommaso Cucinotta, della Scuola di S. Anna dell'Università di Pisa, un "santuario" della ricerca informatica in Italia. Il lungo messaggio (del quale si danno,come al solito, il passaggi più significativi), approfondisce il discorso di una settimana fa, Perché non è utile la firma delle immagini dei documenti.

La procedura di conversione da un "documento di testo" ad un "documento immagine", cioè stampa e successiva scannerizzazione, è ovviamente realizzabile in maniera molto più rapida tramite un opportuno "filtro di stampa" (o stampante virtuale che dir si voglia).

E' vero, ma comporta un'ulteriore complicazione per l'utente inesperto (è necessario impostare la stampa virtuale): ricordiamo che apporre una firma digitale dovrebbe essere semplice come firmare con la penna.

Resta comunque una differenza ENORME fra le due procedure: nel caso di stampa e scannerizzazione, il documento ottenuto è giocoforza DIVERSO da quello originale, cosa che rende impossibile la verifica di un'eventuale firma digitale apposta precedentemente da altri ad alcune pagine del documento in esame (sto pensando a chi riceve un TIFF firmato, aggiunge roba e rifirma tutto, o firma solo le aggiunte).
Nel caso di utilizzo di un "filtro di stampa", invece, il nuovo file TIFF (o serie di files) avrebbe semplicemente delle pagine in più, oltre a quelle precedenti, immodificate, ancora legate in maniera inscindibile alla firma digitale precedente.
Non so se nel caso da Lei proposto il documento prodotto ad ogni step debba mantenere o meno le firme precedentemente apposte, o se basti solamente l'ultima firma apposta, comunque mi sembrava doveroso osservare che, tecnicamente, è possibile evitare il processo di stampa e riscannerizzazione, mantenendo fra l'altro il legame fra sub-documento e firma/e digitale/i precedentemente apposta/e.

In effetti nell'ipotesi che avevo avanzato non si teneva conto del fatto che con i successivi passaggi del testo in immagine si perde la possibilità di verificare le firme precedenti. La soluzione proposta da Cucinotta aumenta la complessità del tutto, oltre alle dimensioni dei file. Motivi in più per qualificare come improponibile il "congelamento" dei testi in immagini prima di generare la firma digitale.

Ok, per il momento ho implicitamente supposto che ad ogni step al documento venissero fatte solamente delle "aggiunte". Supponiamo, invece, che il documento vada modificato da uno step all'altro.
E' in teoria possibile utilizzare tecniche di OCR per una ricostruzione, purtroppo parziale, di un "documento di testo", a partire dal "documento immagine" firmato ricevuto. Se il TIFF ricevuto è stato ottenuto per conversione diretta, possiamo presumere che la procedura di OCR non sbagli a riconoscere neanche un carattere.
Per quanto riguarda la trasmissione di "un formulario", infine, non è difficile immaginare un futuro (abbastanza prossimo, credo), in cui tecniche di OCR un pò più intelligenti riescano ad estrarre da un "documento immagine" delle informazioni rilevanti, come nome e cognome del richiedente, ecc...

Prima di tutto va chiarito che non è pertinente l'ipotesi di "modificare" un testo firmato: la firma garantisce appunto che il documento non è stato modificato. Quanto alle tecniche di OCR, la "presunzione tecnica" della mancanza di errori è pericolosissima sul piano legale: sappiamo bene nessun OCR è infallibile (anzi...), sarebbe necessaria un'attenta collazione del testo, con le relative attribuzioni di responsabilità. E' invece interessante un'altra ipotesi:

Ovviamente il tutto è molto più semplice e sicuro se i documenti transitano in formato elettronico, soprattutto quando ai dati "visibili" vengono associati anche "meta-dati" (magari in XML), in maniera che il sistema di elaborazione ricevente possa individuare subito, senza indugi e senza errori, i dati che
vanno estratti ed ulteriormente elaborati (cfr. regole tecniche per l'interoperabilità dei sistemi di protocollo, anche se lì non è richiesta una firma).
Insomma, come tecnologo, conosco e riconosco gli indubbi vantaggi derivanti da un'elaborazione digitale del documento.
Un vantaggio di cui Lei non ha parlato, fra l'altro, è nella dimensione dei documenti in esame: un documento immagine ha una dimensione che è migliaia di volte maggiore del rispettivo documento originale. Questo sovraccarica le reti di comunicazione, rendendo praticamente impossibile il trasferimento dei suddetti file su canali tipo Dial-Up o ISDN: e il privato cittadino come fa?


E con questa osservazione possiamo considerare chiusa la discussione sulla proposta di limitare l'applicabilità della firma digitale solo ai documenti trasformati in immagini.
Ma da tutto questo emerge un altro problema, che dovrà essere affrontato in particolare per gli atti giudiziari: nella fase di verifica le attuali applicazioni di firma digitale aprono il documento in "sola lettura", senza la possibilità di introdurre aggiunte, come l'autenticazione di una firma. Aprire il documento in un elaboratore di testi per inserire altre informazioni  e poi salvarlo può rendere impossibile la verifica delle firme apposte in precedenza.
E' dunque necessario risolvere il problema dei documenti destinati a essere "formati e firmati" in tempi diversi. Ritorneremo presto su questo punto.

(M. C.)