I mille problemi della firma digitale
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di Gianluca Dalla Riva* - 10.01.02
1. Introduzione
Di recente le riflessioni sulle problematiche legate alla firma digitale
stanno scendendo dall'iperuranio della teoria, per concentrarsi sulle prime
applicazioni pratiche. Il confronto si sposta ora nella valutazione della
"prova di legalità" tra soluzione tecnica adottata e quadro normativo
di riferimento, esame il cui superamento è il primo passo imprescindibile per
il successo dello strumento "firma digitale".
Tale tipo di approccio sembra però ancora troppo concentrato sulle
problematiche tecniche e poco su quelle giuridiche legate all'utilizzo della
firma digitale. Vengono qui proposte alcune riflessioni di un giurista, cercando
porre in rilievo alcuni problemi sullo strumento firma digitale.
Una prima riflessione si incentra sul modo in cui si possa affrontare un
argomento così complesso come la firma digitale. La mia sensazione di giurista
è quella di un sorta di "predominio" della tecnica, che sembra
pretendere di voler affrontare problemi che non le appartengono, come per
esempio quelli giuridici.
Il fenomeno firma digitale è prima di tutto una difficile sfida culturale,
dovendosi accogliere una nuova filosofia. Siamo infatti di fronte ad un nuovo
modo di concepire il documento scritto, e non sarà facile far accettare a tutti
questa "rivoluzione copernicana". L'obbiettivo infatti dovrebbe
essere quello di rendere disponibile la firma digitale a tutti i cittadini,
offrendo la possibilità di utilizzare tale servizio con semplicità ed
immediatezza.
Per vincere questa sfida è necessario che i vari saperi che sono coinvolti
non restino chiusi ognuno nel loro guscio, ma è invece auspicabile che si apra
il prima possibile un "dialogo socratico" tra esperti dei vari rami
(tecnici, giuristi, amministratori pubblici, commercialisti ecc.), il cui
confronto possa indicare la via per affrontare nel modo più ampio e
approfondito possibile, la complessità dei problemi coinvolti con la creazione
di un sistema come la firma digitale.
2. Le caratteristiche della firma autografa
La firma digitale nasce dalla necessità di attribuire la paternità e
garantire l'integrità di un documento informatico. Lo scopo quindi primario
non differisce da quello della firma autografa, ma resta da vedere se al sorgere
del 2002, il confronto tra firma autografa e firma digitale, faccia sperare che
il cittadino sia in grado di usare l'una o l'altra con la stessa capacità e
consapevolezza.
Prendiamo dunque le caratteristiche della firma autografa e mettiamole a
confronto, alla luce del dato tecnico e giuridico, con quella digitale: sarà un'esperienza
utile per farci capire molte cose.
Ecco qui in sintesi alcune caratteristiche riconducibili alla firma
autografa, senza pretesa di completezza.
Universalità e semplicità della sottoscrizione autografa. Premesso
che quasi tutti ormai sanno leggere e scrivere, sottoscrivere un documento
cartaceo e soprattutto capire cosa si sta facendo è alla portata di tutti. La
firma autografa è poi uno strumento molto semplice, basta carta e penna. Con la
stessa penna possono sottoscrivere più persone, quindi lo strumento può essere
usato indifferentemente da chiunque senza problemi.
Si tratta quindi di uno strumento che è accessibile immediatamente da chiunque.
Garanzia di paternità e integrità del documento. La sottoscrizione
autografa entro certi limiti, considerati accettabili anche dal legislatore, è
in grado attribuire la paternità del documento al suo autore. La verifica di
paternità al di là del profilo giudiziario è possibile anche da parte di un
semplice cittadino mediante un confronto tra firme autografe, salvo abili
falsificazioni. Inoltre il documento cartaceo si presta ad evidenziare le tracce
delle sue alterazioni in maniera molto visibile, per cui è abbastanza semplice
accorgersi se un documento è stato alterato.
Resta il fatto che abili falsari sono da sempre riusciti a falsificare ed
alterare documenti, ma questo non ha determinato una sfiducia nel documento
cartaceo.
Durata della sottoscrizione. Un'altra caratteristica fino ad oggi
scontata, è la durata della sottoscrizione autografa: una volta sottoscritto il
documento non è più necessario procedere a nuove sottoscrizioni od altre
operazioni, in quanto la prima è sufficiente a garantire la validità giuridica
del documento, ponendosi semmai un problema di conservazione del supporto
cartaceo.
Possibilità di conservazione del documento sottoscritto. Il documento
cartaceo una volta firmato può esser conservato per molto tempo (anche per
secoli), e come si è visto non è necessario più alcun intervento di colui che
ha sottoscritto al fine della conservazione dell'efficacia giuridica del
documento. La presenza di archivi cartacei vecchi di secoli, ha fatto sì che
tutt'ora ci sia una grande fiducia nella carta, ritenuta affidabile per la
conservazione della nostro sapere. Personalmente mi capita spesso di ritrovare
nelle conservatorie immobiliari documenti vecchi di oltre cent'anni, ma
nonostante l'età, il loro scopo lo fanno sempre: conservare e trasmettere
della conoscenza anche oltre il loro autore.
3. Le caratteristiche della firma digitale
Ecco, a confronto, alcune problematiche della firma digitale.
Difficoltà di accesso allo strumento. Accedere oggi alla firma
digitale è una via crucis. Solo pochi certificatori per ora rilasciano il
certificato. L'utente per aspirare alla firma digitale, oltre a dover
decifrare l'incomprensibile linguaggio dei siti dei certificatori, una volta
ottenuto il certificato, deve scaricarsi numeri software (minimo 3 per il solo
lettore smart-card) e procedere da solo all'installazione senza pressoché
assistenza (sperando che non ci siano conflitti).
Resta poi da capire come farà l'utente ad usare la firma digitale con
consapevolezza (e non è facile), senza nessuno che lo istruisca.
Mi domando: è così difficile cominciare ad inserire un numero verde (che
funzioni) nella home page dei certificatori e ridurre l'installazione ad uno o
due software magari da CD?
Babele dei sistemi di firma. Ogni certificatore ha un suo sistema di
firma cui corrispondono vari modelli di lettori smart-card. Ogni sistema è
incompatibile con l'altro, per cui di fronte ad un atto notarile con 13
contraenti aventi certificati diversi, il notaio dovrebbe avere 13 programmi di
firma e vari lettori smart-card, affinché tutti possano sottoscrivere il
documento digitale. Possibile che si possa trovare ragionevole una babele
simile?
Incompatibilità dei sistemi di verifica. Fondamentale dovrebbe essere
l'universalità dei sistemi di verifica di ogni documento digitalmente
sottoscritto. Il sistema è stato pensato però ab orgine senza considerare l'incompatibilità
dei sistemi di verifica, dato che non è possibile da un qualunque programma,
verificare un documento sottoscritto con certificato che appartiene ad altro
certificatore. Il problema si concentra nella difficoltà di accesso alle
diverse CRL, costruite con parametri diversi.
Tutto ciò sta già dando dei problemi nelle prime applicazioni pratiche: c'è
chi accetta il documento informatico solo se sottoscritto con un determinato
certificato. C'è il rischio di abusi di "posizioni dominanti",
nella concorrenza tra certificatori.
La legge vorrebbe l'universalità del documento digitale sottoscritto: ma
riesce il diritto ancora ad imporsi sulla tecnica?
Dubbi sulla garanzia di paternità. Alla base della garanzia di
paternità della firma digitale sta un "accertamento con certezza"
dell'identità del titolare del certificato da parte del certificatore.
Attualmente, in alcuni casi, questo avviene con una semplice carta d'identità,
senza ulteriori controlli, al di là del dato normativo.
Stante l'abilita dei truffatori informatici, è oggi fin troppo facile
ottenere un certificato fasullo e commettere frodi informatiche. C'è poi il
problema dell'accesso alle liste di sospensione e revoca, che se non avverrà
con semplicità on-line in tempo reale, c'è il rischio che nello scarto
temporale necessario all'accesso, vengano commessi abusi.
Precarietà nel tempo degli effetti della firma digitale. L'efficacia
della firma digitale. è di per sé limitata nel tempo. Leggendo a contrario l'art.
60 DPCM 8.02.99 si ricava che se non viene compiuta la descritta marcatura
temporale, almeno prima della scadenza del certificato, la sottoscrizione perde
la sua efficacia di forma scritta (residua un'efficacia ex 2712 cc.?).
La marcatura temporale è poi fondamentale per provare l'anteriorità della
sottoscrizione rispetto alla revoca o sospensione del certificato.
E' quindi necessaria una manutenzione continua nel tempo del documento
informatico firmato, pena la perdita di efficacia della sottoscrizione.
Assenza di un rigoroso sistema di conservazione del documento
sottoscritto. La conservazione del documento informatico sottoscritto
presuppone un servizio di marcatura temporale e, meglio ancora, di deposito
documentale ex art. 59 reg. tec., una sorta di banca documentale in cui
il certificatore provvede alle suddetta manutenzione del documento, garantendone
così la continuità nel tempo degli effetti giuridici. Attualmente vi sono
certificatori che rilasciano la firma digitale, ma non il servizio di marcatura
temporale (come è possibile?), mentre il servizio di conservazione è per ora
solo preventivato.
Come si può proporre la firma digitale e non fornire gli essenziali servizi di
conservazione documentale?
Si riuscirà a garantire la conservazione per secoli di un documento digitale
sottoscritto? E dopo 50, 100, 200 anni si sarà in grado di verificare e leggere
con i nuovi sistemi, un documento creato con i precedenti?
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