8. Durata della sottoscrizione digitale e conservazione del documento
Il documento informatico, una volta sottoscritto con firma digitale, diventa
a tutti gli effetti un documento sottoscritto con la stessa efficacia di una
firma autografa ai sensi dell'art. 2702 cc.. Non vi è limite al contenuto del
documento informatico, che potrà contenere dichiarazioni di scienza, oppure
negoziali, come per esempio un contratto di locazione o di vendita immobiliare.
Con l'apposizione della firma digitale si realizza il primo scopo di
determinare in modo vincolante la paternità ed integrità del documento stesso,
ma ciò non basta. Un documento ha intrinseco nel suo stesso fine anche quello
di essere conservato nel tempo, in modo da preservare la conoscenza in essa
contenuto. Anche dopo molti anni il documento informatico sottoscritto può
essere rilevante per la tutela di propri o altrui diritti, ed è quindi
fondamentale capire come questo aspetto sia stato affrontato dal normativa.
9. La marcatura temporale quale garanzia del documento informatico
Il documento informatico sottoscritto con firma digitale si presenta con una
caratteristica che lo contrappone al documento autografo. Mentre la
sottoscrizione autografa una volta opposta non necessita di ulteriori attività,
se non quella della conservazione del supporto cartaceo, viceversa il documento
informatico ha una efficacia provvisoria, subordinata alla condizione risolutiva
del verificarsi in futuro di determinati fatti.
Il certificato rilasciato dal certificatore ha una durata temporale
prefissata che viene indicata nello stesso certificato (art. 4, comma 6 delle regole tecniche),
comunque non superiore a tre anni (art. 22,
comma 1, lett. f del testo unico sulla documentazione amministrativa - DPR
445/2000), ma non solo perché il certificato può essere revocato, con
conseguente cessazione della sua validità (art.
29 comma 1 reg. tec.), oppure può essere sospeso comportando l'inefficacia
della sottoscrizione apposta nel periodo di sospensione (art. 33).
L'art. 23, commi 4 e 5 del TU, indica
chiaramente la nullità della sottoscrizione nel caso in cui il documento sia
stato sottoscritto con chiave che al momento della sottoscrizione era decaduta,
revocata o sospesa.
Leggendo però la norma a contrario si ricava che invece la firma
sarà valida se al momento della sua apposizione, la chiave era valida, non
essendosi verificato nessuno dei fatti sopra indicati. Gli eventi indicati
quindi avranno efficacia ex nunc, dal momento della loro pubblicazione
(salvo dimostrazione della mala fede del terzo), con onere però di chi vuol far
valere il documento di dimostrarne l'anteriorità della sottoscrizione.
A fronte di tali eventi pregiudizievoli, chi vuole far valere l'efficacia del
documento deve provare,
che questo è stato sottoscritto quando il certificato era valido, prima quindi
dell'evento che ne ha determinato la caducazione.
Il problema si concentra sulle modalità di tale dimostrazione.
L'art. 60 delle regole tecniche
indica la possibilità che ai fini della dimostrazione dell'anteriorità della
formazione del documento, sia associata una marca temporale che stabilisca con
certezza la data di sua apposizione, garantendo così la validità del documento
anche in caso di successiva compromissione della chiave di sottoscrizione.
Resta da capire se la data certa del documento sia obbligatoriamente da
dimostrare mediante marcatura temporale oppure se possono essere utilizzati
altri mezzi di prova. Autorevole dottrina ha sottolineato che tale dimostrazione
potrebbe avvenire diversamente, per esempio con confessione o giuramento, ma
anche, direi, mediante il deposito presso un registro pubblico (come i bilanci
depositati presso le CCIAA) o le altre ipotesi di cui all'art. 2704 cc, non
potendo l'art. 60 modificare la disciplina normativa delle prove legali
(Formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici
dpr. 10.11.1997 n. 513, Commentario cit., sul punto v. Mauro Orlandi pag. 756 ss.).
Questa impostazione avrebbe il notevole vantaggio di preservare i documenti
in cui sia mancata la marcatura temporale, con la possibilità di poter comunque
dimostrare l'anteriorità della sottoscrizione del documento in un momento
anteriore rispetto all'evento pregiudizievole (scadenza, revoca, sospensione).
Resta però il dubbio circa la ratio di tale procedura di marcatura
temporale, forse volta anche a garantire l'integrità del documento da
possibili sviluppi della tecnica. Un domani infatti le chiavi che oggi
conosciamo potrebbero essere violate perché troppo deboli; il fatto che ad ogni
successiva scadenza della marca temporale se ne deve applicare un'altra, che
evidentemente terrà conto degli sviluppi tecnologici, darà sempre una certa
garanzia che l'integrità del documento non potrà essere violata.
In mancanza della prova dell'anteriorità di formazione del documento
rispetto l'evento pregiudizievole, la conseguenza è che il documento non
avrebbe a norma dell'art. 60 più validità come documento sottoscritto,
potendosi immaginare almeno un'efficacia di riproduzione meccanica ex
art. 2712 cc., con la possibilità, secondo parte della giurisprudenza, di
disconoscere il documento e renderlo quindi inammissibile in giudizio (Cass.
1998 n. 12715).
Si deve concludere quindi che di fronte agli eventi pregiudizievoli descritti,
si presume che il documento non sia valido salvo prova contraria a cura di chi
vuol far valere il documento.
10. Estensione temporale di validità del documento informatico
C'è un aspetto che merita di essere esaminato con più attenzione, che
attiene alla durata nel tempo degli effetti del documento sottoscritto con
certificato che successivamente sia scaduto. Mentre la sospensione o la revoca
sono eventi patologici di improbabile incidenza, la scadenza del certificato è
fisiologica, dato che la normativa prevede che questo abbia efficacia al massimo
per tre anni. Del problema si occupano i primi due commi dell'art. 60, i quali
evidenziano un primo approccio giuridico discutibile al problema.
Il primo comma dell'art. 60 indica l'estensione temporale della validità
solo per i documenti informatici, "i cui effetti si protraggono nel tempo
oltre il limite della validità della chiave di sottoscrizione", con
esclusione, sembrerebbe, della marcatura temporale per gli atti ad effetti
istantanei. In realtà, se la vendita di un bene (come una bicicletta o un
immobile), produce effetti immediati (passaggio di proprietà), ciò nonostante
le parti avranno sempre interesse, anche successivamente alla scadenza della
chiave, a far sì che il documento informatico sia sempre efficace. Infatti se
dopo un certo tempo sorgono delle contestazioni, è chiaro che chi vuole far
valere in giudizio i propri diritti, deve poter esibire un documento valido. Si
deve quindi condividere la tesi di chi ritiene che anche per tale tipi di
contratti sia necessaria l'estensione temporale di validità del documento
informatico (Commentario cit., sul punto v. Mauro Orlandi pag. 756ss.).
Comunque sia, per estendere gli effetti nel tempo del documento informatico
è necessario associarvi una marca temporale, la quale a sua volta sarà
limitata nel tempo (per esempio un anno), con quindi l'onere di continuare
nell'apposizione di marche nel tempo.
Più precisamente si prevede che prima della scadenza della marca temporale, si
possa estendere il periodo di validità associando una nuova marca temporale,
sul documento iniziale, sulla firma (o più tecnicamente sulla già descritta
busta elettronica) e sulle marche già associate.
E' chiaro che questa è una attività che va svolta con particolare rigore
perché, se per qualsiasi motivo non si è in grado di esibire la catena
temporale completa, dalla formazione del documento sottoscritto fino al momento
in cui viene fatto valere, si dovrà negare che questo possa essere considerato
quale documento sottoscritto.
Leggendo infatti a contrario l'art. 60 sembra infatti prevedersi in
tali ipotesi una vera e propria perdita di efficacia quale documento
sottoscritto con effetti retroattivi, con il grosso rischio di veder compromessi
tutti i diritti in esso rappresentati.
La marcatura temporale è essenziale anche per la presentazione di documenti
alla PA, che in base all'art. 24, comma
6 del TU , richiedono accanto al documento sottoscritto anche la marca
temporale.
La marcatura temporale assume quindi una importanza primaria ai fini della
conservazione del documento informatico, e la sua mancanza pone seri pericoli
per la sicurezza dei traffici giuridici che siano compiuti con la firma digitale
Proprio al fine di garantire tale sicurezza, l'art. 59 reg. tec. individua il servizio di
conservazione documentale, una sorta di "banca" in cui l'utente può
depositare il proprio documento, o almeno l'impronta di esso, provvedendo il
certificatore ad apporvi tutte le marche temporali necessarie per la
conservazione degli effetti giuridici del documento.
Tutto ciò comporta un approccio tecnologico che si faccia carico di questi
problemi, nel senso che deve essere elaborato un sistema di gestione dei
documenti informatici che garantisca senza troppe complicazione la stabilità
nel tempo dei loro effetti (e, non ultimo, a costi accettabili).
Solo così la trasmissione della conoscenza oggi garantita dalla carta potrà
essere sostituita nel mondo digitale.