Pagina pubblicata tra il 1995 e il 2013
Le informazioni potrebbero non essere più valide
Documenti e testi normativi non sono aggiornati

 

 Firma digitale

I mille problemi della firma digitale - 3
di Gianluca Dalla Riva* - 07.02.02

8. Durata della sottoscrizione digitale e conservazione del documento

Il documento informatico, una volta sottoscritto con firma digitale, diventa a tutti gli effetti un documento sottoscritto con la stessa efficacia di una firma autografa ai sensi dell'art. 2702 cc.. Non vi è limite al contenuto del documento informatico, che potrà contenere dichiarazioni di scienza, oppure negoziali, come per esempio un contratto di locazione o di vendita immobiliare. Con l'apposizione della firma digitale si realizza il primo scopo di determinare in modo vincolante la paternità ed integrità del documento stesso, ma ciò non basta. Un documento ha intrinseco nel suo stesso fine anche quello di essere conservato nel tempo, in modo da preservare la conoscenza in essa contenuto. Anche dopo molti anni il documento informatico sottoscritto può essere rilevante per la tutela di propri o altrui diritti, ed è quindi fondamentale capire come questo aspetto sia stato affrontato dal normativa.

9. La marcatura temporale quale garanzia del documento informatico

Il documento informatico sottoscritto con firma digitale si presenta con una caratteristica che lo contrappone al documento autografo. Mentre la sottoscrizione autografa una volta opposta non necessita di ulteriori attività, se non quella della conservazione del supporto cartaceo, viceversa il documento informatico ha una efficacia provvisoria, subordinata alla condizione risolutiva del verificarsi in futuro di determinati fatti.

Il certificato rilasciato dal certificatore ha una durata temporale prefissata che viene indicata nello stesso certificato (art. 4, comma 6 delle regole tecniche), comunque non superiore a tre anni (art. 22, comma 1, lett. f del testo unico sulla documentazione amministrativa - DPR 445/2000), ma non solo perché il certificato può essere revocato, con conseguente cessazione della sua validità (art. 29 comma 1 reg. tec.), oppure può essere sospeso comportando l'inefficacia della sottoscrizione apposta nel periodo di sospensione (art. 33).
L'art. 23, commi 4 e 5 del TU, indica chiaramente la nullità della sottoscrizione nel caso in cui il documento sia stato sottoscritto con chiave che al momento della sottoscrizione era decaduta, revocata o sospesa.

Leggendo però la norma a contrario si ricava che invece la firma sarà valida se al momento della sua apposizione, la chiave era valida, non essendosi verificato nessuno dei fatti sopra indicati. Gli eventi indicati quindi avranno efficacia ex nunc, dal momento della loro pubblicazione (salvo dimostrazione della mala fede del terzo), con onere però di chi vuol far valere il documento di dimostrarne l'anteriorità della sottoscrizione.
A fronte di tali eventi pregiudizievoli, chi vuole far valere l'efficacia del documento deve provare,
che questo è stato sottoscritto quando il certificato era valido, prima quindi dell'evento che ne ha determinato la caducazione.
Il problema si concentra sulle modalità di tale dimostrazione.

L'art. 60 delle regole tecniche indica la possibilità che ai fini della dimostrazione dell'anteriorità della formazione del documento, sia associata una marca temporale che stabilisca con certezza la data di sua apposizione, garantendo così la validità del documento anche in caso di successiva compromissione della chiave di sottoscrizione.
Resta da capire se la data certa del documento sia obbligatoriamente da dimostrare mediante marcatura temporale oppure se possono essere utilizzati altri mezzi di prova. Autorevole dottrina ha sottolineato che tale dimostrazione potrebbe avvenire diversamente, per esempio con confessione o giuramento, ma anche, direi, mediante il deposito presso un registro pubblico (come i bilanci depositati presso le CCIAA) o le altre ipotesi di cui all'art. 2704 cc, non potendo l'art. 60 modificare la disciplina normativa delle prove legali (Formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici dpr. 10.11.1997 n. 513, Commentario cit., sul punto v. Mauro Orlandi pag. 756 ss.).

Questa impostazione avrebbe il notevole vantaggio di preservare i documenti in cui sia mancata la marcatura temporale, con la possibilità di poter comunque dimostrare l'anteriorità della sottoscrizione del documento in un momento anteriore rispetto all'evento pregiudizievole (scadenza, revoca, sospensione).
Resta però il dubbio circa la ratio di tale procedura di marcatura temporale, forse volta anche a garantire l'integrità del documento da possibili sviluppi della tecnica. Un domani infatti le chiavi che oggi conosciamo potrebbero essere violate perché troppo deboli; il fatto che ad ogni successiva scadenza della marca temporale se ne deve applicare un'altra, che evidentemente terrà conto degli sviluppi tecnologici, darà sempre una certa garanzia che l'integrità del documento non potrà essere violata.

In mancanza della prova dell'anteriorità di formazione del documento rispetto l'evento pregiudizievole, la conseguenza è che il documento non avrebbe a norma dell'art. 60 più validità come documento sottoscritto, potendosi immaginare almeno un'efficacia di riproduzione meccanica ex art. 2712 cc., con la possibilità, secondo parte della giurisprudenza, di disconoscere il documento e renderlo quindi inammissibile in giudizio (Cass. 1998 n. 12715).
Si deve concludere quindi che di fronte agli eventi pregiudizievoli descritti, si presume che il documento non sia valido salvo prova contraria a cura di chi vuol far valere il documento.

10. Estensione temporale di validità del documento informatico

C'è un aspetto che merita di essere esaminato con più attenzione, che attiene alla durata nel tempo degli effetti del documento sottoscritto con certificato che successivamente sia scaduto. Mentre la sospensione o la revoca sono eventi patologici di improbabile incidenza, la scadenza del certificato è fisiologica, dato che la normativa prevede che questo abbia efficacia al massimo per tre anni. Del problema si occupano i primi due commi dell'art. 60, i quali evidenziano un primo approccio giuridico discutibile al problema.

Il primo comma dell'art. 60 indica l'estensione temporale della validità solo per i documenti informatici, "i cui effetti si protraggono nel tempo oltre il limite della validità della chiave di sottoscrizione", con esclusione, sembrerebbe, della marcatura temporale per gli atti ad effetti istantanei. In realtà, se la vendita di un bene (come una bicicletta o un immobile), produce effetti immediati (passaggio di proprietà), ciò nonostante le parti avranno sempre interesse, anche successivamente alla scadenza della chiave, a far sì che il documento informatico sia sempre efficace. Infatti se dopo un certo tempo sorgono delle contestazioni, è chiaro che chi vuole far valere in giudizio i propri diritti, deve poter esibire un documento valido. Si deve quindi condividere la tesi di chi ritiene che anche per tale tipi di contratti sia necessaria l'estensione temporale di validità del documento informatico (Commentario cit., sul punto v. Mauro Orlandi pag. 756ss.).

Comunque sia, per estendere gli effetti nel tempo del documento informatico è necessario associarvi una marca temporale, la quale a sua volta sarà limitata nel tempo (per esempio un anno), con quindi l'onere di continuare nell'apposizione di marche nel tempo.
Più precisamente si prevede che prima della scadenza della marca temporale, si possa estendere il periodo di validità associando una nuova marca temporale, sul documento iniziale, sulla firma (o più tecnicamente sulla già descritta busta elettronica) e sulle marche già associate.

E' chiaro che questa è una attività che va svolta con particolare rigore perché, se per qualsiasi motivo non si è in grado di esibire la catena temporale completa, dalla formazione del documento sottoscritto fino al momento in cui viene fatto valere, si dovrà negare che questo possa essere considerato quale documento sottoscritto.
Leggendo infatti a contrario l'art. 60 sembra infatti prevedersi in tali ipotesi una vera e propria perdita di efficacia quale documento sottoscritto con effetti retroattivi, con il grosso rischio di veder compromessi tutti i diritti in esso rappresentati.
La marcatura temporale è essenziale anche per la presentazione di documenti alla PA, che in base all'art. 24, comma 6 del TU , richiedono accanto al documento sottoscritto anche la marca temporale.

La marcatura temporale assume quindi una importanza primaria ai fini della conservazione del documento informatico, e la sua mancanza pone seri pericoli per la sicurezza dei traffici giuridici che siano compiuti con la firma digitale
Proprio al fine di garantire tale sicurezza, l'art. 59 reg. tec. individua il servizio di conservazione documentale, una sorta di "banca" in cui l'utente può depositare il proprio documento, o almeno l'impronta di esso, provvedendo il certificatore ad apporvi tutte le marche temporali necessarie per la conservazione degli effetti giuridici del documento.

Tutto ciò comporta un approccio tecnologico che si faccia carico di questi problemi, nel senso che deve essere elaborato un sistema di gestione dei documenti informatici che garantisca senza troppe complicazione la stabilità nel tempo dei loro effetti (e, non ultimo, a costi accettabili).
Solo così la trasmissione della conoscenza oggi garantita dalla carta potrà essere sostituita nel mondo digitale.