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 Firma digitale

Per la firma digitale si ricomincia da tre
di Manlio Cammarata - 05.12.02

La Camera dei Deputati ha approvato un emendamento del Governo che riscrive l'art. 10 della legge di semplificazione per il 2001(già approvata dal Senato, dove dovrà tornare per l'approvazione definitiva) e delega il Governo stesso a rimettere ordine in tutto il settore materia dei documenti informatici, attraverso "uno o più decreti legislativi e regolamenti".
La rubrica dell'articolo è "Riassetto in materia di società dell'informazione" e il termine entro il quale dovranno essere emanati i provvedimenti è di diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, il che significa più o meno la metà del 2004. Poi il Governo avrà un altro anno di tempo per emanare disposizioni integrative e correttive.

Può sembrare un tempo molto lungo, ma dobbiamo considerare che la delega riguarda praticamente l'intera materia dei documenti informatici. Inoltre è possibile che alcune disposizioni, come quelle sulla firma digitale, possano essere emanate in tempi ragionevolmente brevi, vista anche la necessità di correggere le storture del decreto legislativo 10/02 di attuazione della direttiva 1999/93/CE.
La delega, come si evince del secondo comma, è praticamente a 360 gradi. Riguarda infatti il documento informatico, la firma elettronica e la firma digitale, i procedimenti amministrativi informatici di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, la gestione dei documenti informatici, la sicurezza informatica dei dati e dei sistemi e le modalità di accesso informatico ai documenti e alle banche dati di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo.

Il risultato finale di tutta questa attività normativa sarà quindi un "codice della documentazione informatica" (anche in applicazione di una previsione dell'art. 1 della stessa legge): il settore dovrebbe finalmente avere una regolamentazione unitaria e coerente, dalla validazione dei documenti all'archiviazione ottica, dall'accesso ai dati alle misure di sicurezza.
Tutto questo, naturalmente, se i diversi provvedimenti rispecchieranno l'architettura della delega, che a prima vista sembra chiara e coerente, e se non interverranno misteriose "manine" a sconvolgere il quadro generale con qualche modifica apparentemente di dettaglio, come è accaduto in passato (si vedano gli articoli sulle prime versioni del testo unico sulla documentazione amministrativa, a partire da Si vuole abrogare la firma digitale?).

Una completa revisione del complesso delle norme sul documento informatico era comunque necessaria, sia per l'evoluzione che le tecnologie hanno registrato dal 1996, quando fu impostata la prima bozza di disegno di legge sulla firma digitale, sia in seguito all'esperienza fatta in tempi recenti, con i primi tentativi di utilizzo pratico dei documenti informatici. Anche la precedente versione dell'art. 10, approvata dal Senato, conteneva disposizioni che consentivano al Governo di intervenire a fondo sulla materia (si veda anche Con le nuove norme ci sarà più chiarezza).

E a proposito di utilizzo pratico dei documenti informatici si deve segnalare la nuova circolare del Ministero delle attività produttive 29 novembre 2002, n. 3553/C, che rivede le disposizioni della legge 340/00 sull'invio telematico degli atti societari alle Camere di commercio, sottoscritti con la firma digitale, e la conseguente eliminazione dei documenti cartacei.
Il termine, inizialmente previsto per il 9 dicembre 2001 era stato rimandato di un anno, ma è evidente che il sistema delle imprese non è ancora pronto per la "svolta epocale".  Ora il ministero, confermando nella sostanza le disposizioni precedenti, concede "in via provvisoria, per un periodo comunque non superiore a sette mesi" di presentare i documenti anche su dischetto anche senza firma digitale,  "purché il floppy disk contenente il modulo informatico sia accompagnato da una distinta sulla quale siano apposte le firme richieste e siano contemporaneamente presentati gli atti previsti in formato cartaceo".

Basteranno sette mesi per completare la distribuzione dei certificati alla maggior parte delle imprese italiane, diffondere le indispensabili conoscenze sulla non semplice materia e convincere gli amministratori a usare il dispositivo di firma?
Comunque è facile immaginare che l'attesa per le nuove norme previste dalla legge comunitaria comporterà un ulteriore rallentamento nel già faticoso processo di diffusione della firma digitale e delle altre soluzioni per l'abolizione della carta, e non solo nel mondo delle imprese.

In conclusione, da una parte si va avanti con prudenza, navigando a vista là dove il documento informatico può essere usato senza troppi problemi, dall'altra si rimette mano alle leggi e ai regolamenti. E , opportunamente, si prevede anche di apportare "le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa", come recita il primo comma dell'art. 10 della legge comunitaria. Ma l'importante è che non si mette in discussione il principio sancito dal secondo comma dell'art. 15 della prima "legge Bassanini": gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.

Dunque nella revisione generale del sistema del documento informatico non si parte da zero. Si salva la felice intuizione dei legislatori del '97 e... si ricomincia da tre.