Per la firma digitale si ricomincia
da tre
di Manlio Cammarata - 05.12.02
La Camera dei Deputati ha approvato un emendamento del Governo che riscrive
l'art. 10 della legge di semplificazione per il
2001(già approvata dal Senato, dove dovrà tornare per l'approvazione
definitiva) e delega il Governo stesso a rimettere ordine in tutto il settore
materia dei documenti informatici, attraverso "uno o più decreti
legislativi e regolamenti".
La rubrica dell'articolo è "Riassetto in materia di società
dell'informazione" e il termine entro il quale dovranno essere emanati i
provvedimenti è di diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, il che
significa più o meno la metà del 2004. Poi il Governo avrà un altro anno di
tempo per emanare disposizioni integrative e correttive.
Può sembrare un tempo molto lungo, ma dobbiamo considerare che la delega
riguarda praticamente l'intera materia dei documenti informatici. Inoltre è
possibile che alcune disposizioni, come quelle sulla firma digitale, possano
essere emanate in tempi ragionevolmente brevi, vista anche la necessità di
correggere le storture del decreto legislativo 10/02
di attuazione della direttiva 1999/93/CE.
La delega, come si evince del secondo comma, è praticamente a 360 gradi.
Riguarda infatti il documento informatico, la firma elettronica e la firma
digitale, i procedimenti amministrativi informatici di competenza delle
amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, la gestione dei documenti
informatici, la sicurezza informatica dei dati e dei sistemi e le modalità di
accesso informatico ai documenti e alle banche dati di competenza delle
amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo.
Il risultato finale di tutta questa attività normativa sarà quindi un
"codice della documentazione informatica" (anche in applicazione di
una previsione dell'art. 1 della stessa legge): il settore dovrebbe finalmente
avere una regolamentazione unitaria e coerente, dalla validazione dei documenti
all'archiviazione ottica, dall'accesso ai dati alle misure di sicurezza.
Tutto questo, naturalmente, se i diversi provvedimenti rispecchieranno
l'architettura della delega, che a prima vista sembra chiara e coerente, e se
non interverranno misteriose "manine" a sconvolgere il quadro generale
con qualche modifica apparentemente di dettaglio, come è accaduto in passato
(si vedano gli articoli sulle prime versioni del testo unico sulla
documentazione amministrativa, a partire da Si
vuole abrogare la firma digitale?).
Una completa revisione del complesso delle norme sul documento informatico
era comunque necessaria, sia per l'evoluzione che le tecnologie hanno registrato
dal 1996, quando fu impostata la prima bozza di disegno di legge sulla firma
digitale, sia in seguito all'esperienza fatta in tempi recenti, con i primi
tentativi di utilizzo pratico dei documenti informatici. Anche la precedente
versione dell'art. 10, approvata dal Senato, conteneva disposizioni che
consentivano al Governo di intervenire a fondo sulla materia (si veda anche Con le nuove norme ci sarà più chiarezza).
E a proposito di utilizzo pratico dei documenti informatici si deve segnalare
la nuova circolare
del Ministero delle attività produttive 29 novembre 2002, n. 3553/C, che
rivede le disposizioni della legge 340/00 sull'invio telematico degli atti
societari alle Camere di commercio, sottoscritti con la firma digitale, e la
conseguente eliminazione dei documenti cartacei.
Il termine, inizialmente previsto per il 9 dicembre 2001 era stato rimandato di
un anno, ma è evidente che il sistema delle imprese non è ancora pronto per la
"svolta epocale". Ora il ministero, confermando nella sostanza
le disposizioni precedenti, concede "in via provvisoria, per un periodo
comunque non superiore a sette mesi" di presentare i documenti anche su
dischetto anche senza firma digitale, "purché il floppy disk
contenente il modulo informatico sia accompagnato da una distinta sulla quale
siano apposte le firme richieste e siano contemporaneamente presentati gli atti
previsti in formato cartaceo".
Basteranno sette mesi per completare la distribuzione dei certificati alla
maggior parte delle imprese italiane, diffondere le indispensabili conoscenze
sulla non semplice materia e convincere gli amministratori a usare il
dispositivo di firma?
Comunque è facile immaginare che l'attesa per le nuove norme previste dalla
legge comunitaria comporterà un ulteriore rallentamento nel già faticoso
processo di diffusione della firma digitale e delle altre soluzioni per
l'abolizione della carta, e non solo nel mondo delle imprese.
In conclusione, da una parte si va avanti con prudenza, navigando a vista là
dove il documento informatico può essere usato senza troppi problemi,
dall'altra si rimette mano alle leggi e ai regolamenti. E , opportunamente, si
prevede anche di apportare "le modifiche necessarie per garantire la
coerenza logica e sistematica della normativa", come recita il primo comma
dell'art. 10 della legge comunitaria. Ma l'importante è che non si mette in
discussione il principio sancito dal secondo comma dell'art. 15 della prima "legge
Bassanini": gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica
amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i
contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e
trasmissione con strumenti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli
effetti di legge.
Dunque nella revisione generale del sistema del documento informatico non si
parte da zero. Si salva la felice intuizione dei legislatori del '97 e... si
ricomincia da tre. |