Così si distrugge il
documento informatico
di Manlio Cammarata - 14.09.2000
Lo schema di
testo unico sulla documentazione amministrativa, che il Governo ha approvato
il 25 agosto scorso, dovrebbe costituire la svolta finale dell'azione di
rinnovamento della pubblica amministrazione avviata con la legge 59/97 (la
"Bassanini 1") e proseguita con le successive leggi annuali sulla
semplificazione.
In un ordinamento come il nostro, caratterizzato da una incontrollata
proliferazione di leggi e leggine spesso scoordinate, i testi unici sono uno
strumento essenziale per fare chiarezza sulla normativa di determinati settori.
Infatti riprendono tutte le disposizioni utili della legislazione in vigore e
abrogano esplicitamente le norme che si sono affastellate nel tempo.
Questo testo, in particolare, dovrebbe mettere
definitivamente ordine nel caotico settore delle carte, dei fascicoli, dei
faldoni che ingombrano spesso disordinatamente gli uffici pubblici, e regolare
una volta per tutte lo scambio di documenti all'interno dell'amministrazione e
tra questa e i cittadini.
Infatti disciplina la formazione, la trasmissione, l'archiviazione e dei
documenti, lo scambio degli stessi tra le diverse amministrazioni,
l'accesso da parte dei cittadini, il protocollo e via discorrendo. Dà per
scontato l'uso della carta d'identità elettronica e, naturalmente, della firma
digitale, che è l'elemento essenziale per l'efficacia legale dei documenti.
Ma una lettura non superficiale del testo rivela incongruenze e lacune che
potrebbero sortire effetti opposti a quelli sperati. E' evidente che lo schema
è stato preparato in gran fretta: solo così si possono giustificare certe
dimenticanze e certi evidenti errori, come nell'articolo
62, dove il passaggio essenziale "i soggetti privati aventi
diritto" è saltato, sostituito da quella che sembra la spazzatura di un
altro articolo.
E' così urgente l'emanazione del testo unico?
Per saperlo si dovrebbe leggere la norma che delega il Governo, ma il testo non
la cita (il che è assai curioso), e se la cava con dei puntini di sospensione
(vedi l'articolo unico).
Cercando nelle leggi sulla semplificazione amministrativa, si trova la
delega per i testi unici nella legge 99/50 (Bassanini quater), che
prevede all'articolo 7 il termine del 31 dicembre 2001. Se questa è la norma
delegante, c'è tutto il tempo per scrivere un articolato decente.
In questa sede ci limitiamo a una sommaria
analisi della materia che ci interessa, il documento informatico "valido e
rilevante e tutti gli effetti di legge", che è - o dovrebbe essere - un
pilastro fondamentale di tutto il nuovo edificio della documentazione
amministrativa.
Il primo elemento che salta all'occhio è il recepimento, con poche ma non
trascurabili differenze, dell'intero testo del DPR
513/97, abrogato dall'articolo 75.
Con una conseguenza gravissima: le regole tecniche (DPCM
8 febbraio 1999) previste dall'articolo 3 del 513,
sono automaticamente abrogate, ma non sono sostituite in alcun modo né fatte
salve da altre disposizioni. In questo modo si verifica un vuoto normativo
tale da rendere inoperante tutto il sistema della firma digitale, fino
all'emanazione delle nuove regole previste dall'articolo
8 del TU. Per le quali, per di più, non si detta un termine certo!
Anche per l'adeguamento dei sistemi informativi e delle procedure delle
amministrazioni non viene indicato nessun termine che sostituisca quelli
indicati dagli articoli 20, 21 e 22 del DPR 513/97,
inutilmente scaduti da tempo.
Come si vede dalla tabella
di confronto tra i due testi, l'intero DPR 513/97 è trasfuso nel TU, ma
diviso in due parti, una per il documento informatico e una per la firma
digitale, separate da altre disposizioni. La prima stranezza è già nell'articolo
1, dove si trova questa definizione:
b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione
informatica del contenuto di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
Invece la definizione - fondamentale - dell'articolo
1 del DPR 513/97 è:
a) per documento informatico, la
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
Con l'aggiunta della nozione di
"contenuto", si altera il significato della definizione stessa: un
conto, infatti, è la "rappresentazione di atti" del vecchio
testo, un conto è la "rappresentazione del contenuto di atti", che
può consistere anche nella copia. Con questa piccola modifica, il documento
informatico non può più essere un originale, ma soltanto una copia o un
estratto. Senza considerare che "contenuto di fatti" e
"contenuto di dati" sono espressioni prive di senso.
La stessa aggiunta si trova nella definizione di "documento
amministrativo", con un'evidente contrasto con la disposizione dell'articolo
9 "i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni,
costituiscono informazione primaria ed originale...".
Il punto forse più critico è costituito dall'articolo
10 (che riprende gli articoli 4 e 5 del DPR), dove si rileva un cambiamento
essenziale. Dice infatti il testo originario:
Il documento informatico munito dei requisiti
previsti dal presente regolamento - cioè della firma digitale apposta
secondo le regole tecniche - soddisfa il requisito legale della forma scritta.
Nel TU la faccenda si complica. Il comma 1
dell'articolo 10 afferma:
Il documento informatico sottoscritto con
firma digitale, redatto in conformità alle regole tecniche di cui agli articoli
8, comma 2 e 9, comma 4, soddisfa il requisito legale della forma scritta e ha
efficacia probatoria ai sensi dell'articolo 2712 del Codice civile.
Il comma 2 riprende il testo originario del
comma 1 dell'articolo 5 del DPR:
Il documento informatico, sottoscritto con
firma digitale ai sensi dell'articolo 23, ha efficacia di scrittura privata ai
sensi dell'articolo 2702 del codice civile.
Il comma 4 (sempre dell'articolo 10) richiama di
nuovo il comma 4 dell'articolo 9:
Il documento informatico redatto in
conformità alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4,
soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e
da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare.
L'efficacia probatoria ai sensi dell'articolo
2712 del codice civile, che nel vecchio testo era unita all'efficacia ai sensi
del 2714, è anticipata e affiancata all'equiparazione alla scrittura privata
dell'articolo 2072. E a questo punto si pongono diversi problemi.
Il vecchio testo determinava un'incertezza interpretativa a causa della
differente formulazione dei requisiti del documento, in relazione alla forma
scritta e all'efficacia ai sensi degli articoli 2702, 2712 e 2714: "munito
dei requisiti previsti dal presente regolamento" per la forma scritta, il
2712 e il 2714; "sottoscritto con la firma digitale ai sensi dell'articolo
10" per il 2702.
Poiché "i requisiti previsti dal presente regolamento" consistono
sostanzialmente nell'apposizione della firma digitale ai sensi dell'articolo 10,
non si riusciva a capire in che cosa consistesse la differenza.
Nel nuovo testo nulla cambia per quanto riguarda
la scrittura privata, mentre per l'efficacia ai sensi degli articoli 2702, 2712
e 2714 si aggiunge la necessaria conformità anche a un altro set di
regole tecniche, quelle (ancora non emanate) previste dall'articolo
9, comma 4. Regole tecniche che riguardano i documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni. Ora, poiché all'articolo
2 si dice che
Le norme concernenti i documenti informatici e
la firma digitale, contenute nel capo II, si applicano anche nei rapporti tra
privati,
ne deriva che anche nei documenti privati
dovrebbero essere rispettate le disposizioni in materia di formazione e
conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni. Così
anche le scritture private digitali sarebbero vincolate a inaccettabili
limitazioni di formato, procedure di archiviazione e altre complicazioni. Altro
che semplificazione!
Per di più la disposizione è in netto contrasto con l'articolo
3 della direttiva 99/93/CE:
7. Gli Stati membri possono assoggettare l'uso
delle firme elettroniche nel settore pubblico ad eventuali requisiti
supplementari. Tali requisiti debbono... riguardare unicamente le
caratteristiche specifiche dell'uso di cui trattasi.
Dunque non si possono estendere ai privati le
norme sulla firma digitale specifiche per il settore pubblico.
C'è di più: sempre all'articolo 2, comma 2, si
legge:
Le modalità di produzione di atti e documenti previste dal presente testo
unico sono utilizzate anche
nei rapporti con l'autorità giudiziaria, limitatamente allo svolgimento di
attività di volontaria giurisdizione.
Questo significa che la firma digitale non si può usare per lo scambio di
documenti nell'ambito della giurisdizione ordinaria, per esempio per il deposito
di atti (citazioni, comparse...) o di documenti con valore probatorio.
In sostanza, con le definizioni dell'articolo
1 e con l'articolo 9 viene stravolto e quasi annullato il fondamento
stesso del sistema del documento informatico, disegnato dall'articolo 15, comma
2, della legge 59/97. Di fatto l'utilizzo della firma digitale viene
limitato quasi esclusivamente ai rapporti con la pubblica amministrazione.
Potrebbero bastare queste prime osservazioni, ma
a questo punto vale la pena di spulciare qua e là nello schema di testo unico,
per trovare altre disposizioni che minano alla base il sistema del documento
informatico.
Una disposizione curiosa è nell'articolo 7,
comma 1:
Le leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai, le certificazioni e tutti
gli altri atti pubblici sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo
idoneo.
Come si fa a redigere un testo mezzo cartaceo e mezzo digitale?
Nell'articolo 18 (copie
autentiche) ci sono disposizioni difficilmente compatibili con la firma
digitale:
1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere
ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e
duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in
luogo degli originali.
2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal
quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale
deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario
comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco... il quale deve altresì
indicare... il numero dei fogli impiegati... nonché apporre la propria
firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento
consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di
ciascun foglio intermedio.
Sarebbe opportuno precisare che la firma digitale sostituisce non solo la
firma per esteso e il timbro, ma che non si può parlare di "numero di
fogli impiegati" né è possibile firmarli uno per uno.
Nell'articolo 23, comma 7, è
scomparsa la precisazione:
Attraverso la firma digitale devono potersi
rilevare,gli elementi identificativi del soggetto titolare della firma, del
soggetto che l'ha certificata e del registro su cui essa è pubblicata per la
consultazione.
Mentre nel testo originario c'era un inciso:
nei modi e con le tecniche definiti con il
decreto di cui all'articolo 3,
la cui mancanza potrebbe essere esiziale: infatti
si può interpretare la nuova disposizione nel senso che gli elementi
identificativi devono essere rilevabili "a occhio", anziché con la
procedura telematica di verifica della firma.
Nell'articolo 38, comma
3, c'è una disposizione da valutare bene:
Le istanze inviate per via telematica sono validamente sottoscritte quando il
sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta
di identità elettronica o altri sistemi equivalenti riconosciuti
dall'amministrazione di competenza.
Dunque il solo mezzo di identificazione con valore generale sarebbe la carta
d'identità elettronica, mentre la firma digitale (sempre che venga considerata
un sistema equivalente!) sarebbe valida solo se riconosciuta
dall'amministrazione di competenza.
Considerando che la firma digitale sarà presto a disposizione di tutti i
cittadini, mentre per la carta di identità elettronica la sperimentazione
partirà solo tra qualche mese e solo in alcuni comuni (e ci sono seri dubbi che
il sistema possa funzionare subito in modo soddisfacente), con questa
disposizione si rimanda di fatto sine die l'invio telematico di istanze
alla pubblica amministrazione.
Ora i casi sono due: o chi ha scritto questo testo non sa nulla della firma
digitale, o si tenta di affossarla deliberatamente.
Infine si nota l'assenza di qualsiasi riferimento alle regole
tecniche per l'uso dei supporti ottici (deliberazione AIPA 98/24),
indispensabili per far funzionare protocollo e archiviazione dei documenti. E'
possibile che il legislatore intenda inserire queste norme nelle future regole
tecniche previste dal quarto comma dell'articolo 9 del testo unico, ma nel
frattempo come si fa?
Ci fermiamo qui per non approfittare oltre misura della
pazienza del lettore, ma si potrebbe andare avanti a lungo, anche considerando
altri aspetti dello schema, come quelli relativi al protocollo informatizzato.
Un solo accenno, per concludere, va fatto all'assenza di qualsiasi riferimento
alla direttiva 1999/93/CE sul quadro comune
per le firme elettroniche. Il recepimento di questa direttiva, che deve avvenire
entro pochi mesi, richiede qualche ritocco alle disposizioni del DPR 513/97. Ma
l'estensore dello schema di testo unico sulla documentazione amministrativa,
evidentemente, non lo sa.
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