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 Firma digitale

FAQ: Domande e risposte sulla firma digitale
di Manlio Cammarata e Enrico Maccarone - 10.10.02

34. Il valore probatorio del documento non firmato

La domanda che vorrei porvi fa riferimento al documento informatico sprovvisto della firma digitale. La
Suprema Corte ha, per la prima volta, affrontato l'argomento con sentenza n. 11445, del 6 settembre 2001, ma alla decisione della Corte non sono mancate critiche di parte della dottrina. La questione riguardava la possibilità o meno di attribuire al documento informatico "semplice" l'efficacia probatoria di cui all'art. 2712 c.c. Pertanto il dibattito si è a lungo concentrato sulle seguenti norme: l'art. 5 (2° comma) del D.P.R. 513/1997; l'art. 10 (1° comma, vecchio testo) T.U.
Con l'entrata in vigore del D.Lgs 10/02, il T.U. n. 445/2000 è stato modificato e alcuni articoli sono stati sostituiti come è successo allo stesso art. 10, sempre del T.U., di cui sopra. Pertanto, con riferimento al
primo comma del nuovo testo dell'art. 10 ("Il documento informatico ha l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2712 del codice civile, riguardo ai fatti e allecose rappresentate."), è possibile affermare una
volta per tutte che il documento informatico non munito di firma digitale fa piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose? Può quindi considerarsi equiparato il documento informatico "semplice" alle rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c.? (Gian Luca Sisca)

Dovremmo risolvere una questione preliminare: si può qualificare come "documento" una scrittura (informatica o si carta) sprovvista di una qualche forma di sottoscrizione? La discussione su questo punto ci porterebbe lontano, perciò in questa sede ci limitiamo qualche osservazione sulla specifica domanda.

La vecchia formulazione dell'art. 5, comma 2 del DPR 513/97 aveva suscitato discussioni perché
diversi commentatori, copiandosi l'uno con l'altro, avevano affermato che la disposizione si riferiva ai documenti non firmati digitalmente o provvisti di firma "leggera". In realtà i "requisiti previsti dal presente regolamento" altro non potevano essere che la firma digitale (che ora dovremmo chiamare "qualificata"). Fra l'altro la stessa formula si trova nell'art. 2, che stabilisce la validità e rilevanza a tutti gli effetti di legge del documento informatico.
In realtà, come hanno confermato gli estensori del testo, la norma era volta a equiparare alla riproduzione meccanica il solo documento informatico munito di firma digitale qualificata, in considerazione della facilità con cui è possibile alterare un file. Un "indizio" interessante di questa impostazione è nell'ultima bozza pubblicata dall'AIPA prima dell'emanazione del DPR 513/97, nella quale non compare all'art. 5 quello che è diventato il primo comma del testo definitivo: mancando la differente formulazione "munito di firma digitale" - "munito dei requisiti", l'interpretazione diventa univoca.

Avevamo criticato questa disposizione, perché in questo modo si sottraeva alla libera valutazione del giudice l'ammissibilità della prova (vedi Il valore probatorio del documento informatico). I fatti ci hanno dato ragione, perché con il recepimento della direttiva il legislatore ha dovuto riconoscere definitivamente l'equiparazione del documento informatico (anche non firmato digitalmente) lo stesso regime processuale della riproduzione meccanica.

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