FAQ: Domande e risposte sulla firma
digitale
di Manlio Cammarata e Enrico Maccarone - 10.10.02
34. Il valore probatorio del documento non firmato
La domanda che vorrei porvi fa riferimento al documento informatico
sprovvisto della firma digitale. La
Suprema Corte ha, per la prima volta, affrontato l'argomento con sentenza n.
11445, del 6 settembre 2001, ma alla decisione della Corte non sono mancate
critiche di parte della dottrina. La questione riguardava la possibilità o meno
di attribuire al documento informatico "semplice" l'efficacia
probatoria di cui all'art. 2712 c.c. Pertanto il dibattito si è a lungo
concentrato sulle seguenti norme: l'art. 5 (2° comma) del D.P.R. 513/1997;
l'art. 10 (1° comma, vecchio testo) T.U.
Con l'entrata in vigore del D.Lgs 10/02, il T.U. n. 445/2000 è stato modificato
e alcuni articoli sono stati sostituiti come è successo allo stesso art. 10,
sempre del T.U., di cui sopra. Pertanto, con riferimento al
primo comma del nuovo testo dell'art. 10 ("Il documento informatico ha
l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2712 del codice civile, riguardo
ai fatti e allecose rappresentate."), è possibile affermare una
volta per tutte che il documento informatico non munito di firma digitale fa
piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono
prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose? Può quindi
considerarsi equiparato il documento informatico "semplice" alle
rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c.? (Gian Luca Sisca)
Dovremmo risolvere una questione preliminare: si può qualificare come
"documento" una scrittura (informatica o si carta) sprovvista di una
qualche forma di sottoscrizione? La discussione su questo punto ci porterebbe
lontano, perciò in questa sede ci limitiamo qualche osservazione sulla
specifica domanda.
La vecchia formulazione dell'art. 5,
comma 2 del DPR 513/97 aveva suscitato discussioni perché
diversi commentatori, copiandosi l'uno con l'altro, avevano affermato che la
disposizione si riferiva ai documenti non firmati digitalmente o provvisti di
firma "leggera". In realtà i "requisiti previsti dal presente
regolamento" altro non potevano essere che la firma digitale (che ora
dovremmo chiamare "qualificata"). Fra l'altro la stessa formula si
trova nell'art. 2, che stabilisce la
validità e rilevanza a tutti gli effetti di legge del documento informatico.
In realtà, come hanno confermato gli estensori del testo, la norma era volta a
equiparare alla riproduzione meccanica il solo documento informatico munito di
firma digitale qualificata, in considerazione della facilità con cui è
possibile alterare un file. Un "indizio" interessante di questa
impostazione è nell'ultima bozza
pubblicata dall'AIPA prima dell'emanazione del DPR 513/97, nella quale non
compare all'art. 5 quello che è diventato il primo comma del testo definitivo:
mancando la differente formulazione "munito di firma digitale" -
"munito dei requisiti", l'interpretazione diventa univoca.
Avevamo criticato questa disposizione, perché in questo modo si sottraeva
alla libera valutazione del giudice l'ammissibilità della prova (vedi Il valore probatorio del documento informatico). I
fatti ci hanno dato ragione, perché con il recepimento della direttiva il
legislatore ha dovuto riconoscere definitivamente l'equiparazione del documento
informatico (anche non firmato digitalmente) lo stesso regime processuale della
riproduzione meccanica.
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