FAQ: Domande e risposte sulla firma
digitale
di Manlio Cammarata e Enrico Maccarone - 16.09.0470.
Forma scritta e libera valutazione del giudice sono in contraddizione
Un documento informatico firmato digitalmente (cioè con un sistema a chiavi
asimmetriche) ma sprovvisto di qualunque certificazione (per esempio l'utilizzo da parte di un privato di programmi come PGP), è
suscettibile della rilevanza giuridica stabilita per il documento con firma elettronica semplice (cioè
forma scritta e efficacia probatoria liberamente valutabile dal giudice)?
L'uso del PGP costituisce un perfetto esempio di firma "leggera": come abbiamo
sempre sostenuto, si ha la "forma scritta" solo con la firma
"forte", e le disposizioni in fase di emanazione lo chiariscono
definitivamente. La forma scritta richiede la firma "forte", mentre con la firma leggera l'efficacia probatoria del documento è
rimessa alla libera valutazione del giudice (vedi Finalmente chiare le norme sull'efficacia
probatoria e la FAQ n. 62).
In sostanza, non si può avere contemporaneamente la forma scritta e la
libera valutazione: con la forma scritta (o scrittura privata) il giudice di
accetta il documento come prova, se la firma non è disconosciuta da colui
contro il quale viene opposta.
Con la firma leggera non c'è forma scritta, ma il giudice valuta liberamente
sulla base delle qualità oggettive del documento.
Senza alcuna firma il documento informatico vale come una "riproduzione
meccanica" ai sensi dell'art. 2712 c.c. e quindi ha il valore di prova se
colui contro il quale viene prodotto "non ne disconosce la conformità ai
fatti o alle cose rappresentate".
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