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 Firma digitale

FAQ: Domande e risposte sulla firma digitale
di Manlio Cammarata e Enrico Maccarone - 02.10.03

62. Efficacia probatoria "fino a querela di falso"?

Sono uno studente dell'università di Milano e sto preparando la tesi sulla firma digitale. Vorrei, se possibile, fare delle domande su quest'argomento. Innanzi tutto, la firma digitale ha l'efficacia dell'articolo 2703 c.c. o del 2702 c.c.? E se ha l'efficacia del 2703 c.c., come sostiene il mio professore, che differenza c'è tra firma digitale e firma digitale autenticata? Infine, come mai nella scrittura autenticata è necessario l'intervento di un pubblico ufficiale autenticante per ottenere l'efficacia dell'articolo 2703 c.c. mentre nella firma digitale no (sempre che abbia l'efficacia del 2703 c.c.)? (Mauro Rologieri)

Le domande contengono già la risposta: c'è qualche "baco" nelle disposizioni del decreto legislativo 10/02. Ne abbiamo discusso su queste pagine in diverse occasioni (vedi, in particolare Lo schema governativo stravolge il processo civile di Gianni Buonomo, La Costituzione, la delega e le "disarmonie" del testo di Daniele Coliva e La "nuova" efficacia probatoria della firma digitale di Paolo Ricchiuto).

In estrema sintesi, la previsione dell'efficacia del documento informatico munito di firma digitale "fino a querela di falso" non sta in piedi. Prima di tutto sul piano sistematico, perché l'identificazione del firmatario compiuta da parte del certificatore non può neanche lontanamente essere equiparata all'autenticazione compiuta dal pubblico ufficiale sul singolo documento, dopo gli accertamenti previsti dalla legge. L'accertamento di legittimità compiuto dal pubblico ufficiale non può mai essere confuso col mero accertamento di identità (ma viene mai fatto nel modo dovuto?) compiuto dal certificatore; nel primo caso, poi, l'autentica è finalizzata ad affermare garanzie di legge ed rendere documenti opponibili a terzi mediante l'iscrizione o la trascrizione in pubblici registri, un controllo di legalità che la legge demanda al pubblico ufficiale e non certo al titolare di un certificato di firma.

Ma  non basta. La "promozione" del documento informatico munito di firma digitale a scrittura autenticata è fondata sulla considerazione che la firma digitale è più sicura della firma autografa. Anche se è vero, sul piano tecnico, che  "la firma digitale è sicura", ciò non comporta automaticamente un simile livello di sicurezza del documento informatico firmato, quando mancano sufficienti certezze sia sul possesso del dispositivo di firma da parte del sottoscrittore apparente, sia sulla sicurezza delle applicazioni usate per generare e verificare la firma.

Conclusione: ecco un argomento interessante per una tesi di laurea!

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