E' in arrivo il "Codice delle pubbliche amministrazioni digitali":
alla fine di luglio il Dipartimento per l'innovazione ha diramato una bozza del
decreto legislativo previsto dalla legge-delega
229/03 alle altre amministrazioni interessate e ora sta rivedendo il
testo sulla base delle osservazioni ricevute. Dunque il "codice"
dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale con un discreto anticipo
sulla scadenza prevista dalla delega. Si deve dare atto al ministro Stanca
dell'impegno profuso per promuovere la scrittura in tempi rapidi di un
articolato molto complesso, che inciderà profondamente sul funzionamento degli
uffici pubblici, oltre che sui rapporti tra i privati per quanto
riguarda i documenti informatici.
Nelle sue linee generali il codice disciplinerà praticamente tutti gli
aspetti dell'impiego delle tecnologie nelle pubbliche amministrazioni, con
particolare attenzione non solo alla gestione dei documenti, ma anche ai
rapporti con i cittadini per via telematica e allo sviluppo, all'acquisizione e
al "riuso" dei sistemi informatici.
Le precedenti disposizioni sono abrogate, compresi tutti gli articoli del testo
unico sulla documentazione amministrativa (DPR
445/00) che riguardano la materia.
Ma prima di tutto viene abrogato il famigerato decreto
legislativo 10/02, che tanta confusione ha creato nel campo delle firme
elettroniche, con la conseguenza di dispute ai limiti del surreale.
In attesa di conoscere (e pubblicare) il testo definitivo, fermiamo la nostra
attenzione su un aspetto molto interessante, quello relativo all'efficacia del
documento informatico a seconda della firma di cui può essere (o non essere)
provvisto. Queste le "nuove" disposizioni, che nella sostanza
riprendono i principi del DPR 513/97, con
l'aggiornamento necessario per il rispetto della direttiva 1999/93/CE:
1. Firma "forte" (ovvero firma digitale o firma elettronica
qualificata, cioè basata su un certificato qualificato e creata mediante un
dispositivo sicuro): il documento soddisfa il requisito della forma scritta ed
è equiparato alla scrittura privata per gli aspetti processuali.
2. Firma "debole" (che non comprende le "autorizzazioni
informatiche", in sostanza le combinazioni username-password): il
documento "è liberamente valutabile in giudizio, tenendo conto delle sue
caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza"; così è soddisfatta la
previsione della direttiva europea.
3. Documento non firmato: vale come una riproduzione meccanica (è
prevista una piccola modifica all'art. 2712 del codice civile).
Semplice e assolutamente logico, nell'ottica del nostro ordinamento. Si fa
così piazza pulita di tutta una serie di interpretazioni inattendibili quanto
le norme che pretendevano di interpretare. Infatti scompaiono due insensate
disposizioni introdotte dal DLgs 10/02: l'equivalenza alla scrittura privata
anche del documento con firma "debole" e l'efficacia processuale fino
a querela di falso del documento con firma "forte". Quest'ultima
norma si fondava sul falso presupposto di una maggiore sicurezza della firma
digitale rispetto alla firma autografa: è vero che è praticamente impossibile
falsificare una firma digitale, ma è vero anche che il dispositivo di firma
potrebbe non essere nell'esclusivo possesso del titolare, con in più la
difficoltà di provare questa circostanza.
A proposito di questa norma era stata messa in luce anche una disarmonia con
il nostro ordinamento processuale, perché il documento informatico firmato
digitalmente era stato di fatto equiparato all'atto pubblico (per più
dettagliate considerazioni su questo punto vedi Documento
informatico e querela di falso: revisione necessaria di Alfredo Miraglia).
Con in più un forte sospetto di incostituzionalità per l'assenza di una delega
nel merito.
Torneremo presto a occuparci delle nuove disposizioni sulla firma digitale e
di molti altri aspetti importanti del codice. E a conclusione di queste prime
note speriamo che il ritorno alle disposizioni del '97 sia motivo di riflessione
per alcuni giovani avvocati, che continuano indefessi ad applicarsi
all'impossibile dimostrazione dell'efficacia dell'e-mail come scrittura privata.
Quando tutti sanno che le scombinate norme su cui si esercitano sono da tempo
destinate a un'ingloriosa abrogazione.
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