Pagina pubblicata tra il 1995 e il 2013
Le informazioni potrebbero non essere più valide
Documenti e testi normativi non sono aggiornati

Firma digitale

Per dematerializzare si deve materializzare il dematerializzato

di Manlio Cammarata - 28.01.08

Solo una settimana fa, parlando degli Effetti perversi di una legge "degradata", richiamavamo ancora una volta l'attenzione sui "difetti" della normativa sul documento informatico. Nello stesso giorno l'Agenzia delle entrate emanava la risoluzione N. 14/E, che forse rappresenta il punto più basso raggiunto fino a oggi dalle disposizioni che discendono dallo "storico" regolamento 513/97 sulla firma digitale.
La firma digitale (o elettronica), come ormai tutti dovrebbero sapere, è lo strumento essenziale per la "dematerializzazione" dei documenti, perché consente di attribuire ai documenti informatici gli stessi effetti di legge propri dei documenti cartacei.

In questi anni il legislatore si è affannato a dettare regole su regole per la dematerializzazione dei documenti, in particolare quelli della pubblica amministrazione, ritenendo che solo attraverso la completa informatizzazione delle procedure sia possibile raggiungere  un livello almeno accettabile di efficienza. Purtroppo le buone intenzioni non hanno trovato riscontro nelle regole via via emanate, tanto che l'auspicato rinnovamento è rimasto in buona parte "sulla carta", quella stessa carta che il processo di dematerializzazione vorrebbe eliminare.

In questo quadro  la nuova "risoluzione" appare quanto meno bizzarra. Prescrive infatti che le fatture "dematerializzate" vengano stampate su carta, cioè "materializzate", per essere nuovamente dematerializzate attraverso la scansione dell'immagine e quindi sottoposte al processo di archiviazione sostitutiva. Una prima lettura del testo lascia una vaga sensazione di delirio. L'analisi più attenta rivela la logica del provvedimento: si tratta semplicemente dell'effetto di un combinato disposto di norme tecnicamente non corrette e scoordinate. Il risultato paradossale di una burocrazia incompetente e ottusa, ancora legata alla "cultura della prassi" e impermeabile a ogni tentativo di evoluzione verso la "cultura del risultato".

Vediamo qualche dettaglio della normativa, per ricostruire sommariamente la catena di errori che porta al paradosso.
La nostra fattura elettronica è disciplinata dal decreto legislativo 52/04 e dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004. Il decreto legislativo attua nel nostro ordinamento la direttiva 2001/115/CE, che ha "il fine di semplificare (sic!), modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto". Per le fatture "trasmesse per via elettronica" la  direttiva del 2001 fa ovviamente riferimento alla 1999/93 sulle firme elettroniche, ma contiene una prima incongruenza: mentre per le fatture tradizionali dispone esplicitamente che Member States shall not require invoices to be signed, per quelle trasmesse per via elettronica impone la advanced electronic signature dell'art. 2, punto 2, della direttiva del '99 (a stretto rigore, basterebbe la semplice electronic signature prevista al punto 1 dello stesso articolo, poiché quello che serve è l'integrità dei dati).

Ma l'incongruenza più pesante è che la direttiva sulle fatture lascia agli Stati membri la facoltà di imporre l'uso della advanced electronic signature to be based on a qualified certificate and created by a secure-signature-creation device, cioè della firma "qualificata" del nostro ordinamento, che ha gli stessi effetti della firma autografa tradizionale. Alla faccia della precedente disposizione, secondo la quale Member States shall not require invoices to be signed, che tradotto letteralmente suona "gli Stati membri non possono richiedere che le fatture siano firmate".
In ogni caso, per complicare il più possibile le cose, il nostro legislatore ha imposto la firma più "forte", chiamandola per l'occasione "sottoscrizione elettronica".

In tutto questo emergono gli errori del recepimento della direttiva del '99: la electronic signature semplice non c'è, mentre corrispondente definizione di "firma elettronica" sembra fare confusamente riferimento alla  advanced. C'è poi una firma elettronica "qualificata", che il nostro legislatore fa corrispondere alla advanced electronic signature to be based on a qualified certificate and created by a secure-signature-creation device, cioè a una "segnatura elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e creata con un dispositivo sicuro per la creazione della firma" (con gli stessi effetti, quindi, di una firma autografa), e infine una "firma digitale", inesistente "specie" della firma qualificata (un'analisi sistematica di questi aspetti è nel libro Firme elettroniche - Problemi normativi del documento informatico)

Le cose si complicano con il decreto ministeriale 23 gennaio 2004, che disciplina "emissione, conservazione ed esibizione" dei documenti fiscali informatici. Questo decreto fa riferimento a una normativa precedente il codice dell'amministrazione digitale e inventa ben cinque forme di "firma elettronica", che non corrispondono a quelle  della normativa in vigore, oltre a prevedere l'ormai (stranamente) scomparsa "marca temporale", distinta dal "riferimento temporale"...
Sono solo le premesse, perché il decreto disciplina la conservazione dei documenti informatici fiscali secondo le regole tecniche previste dalla deliberazione AIPA 42/2001. Ma il decreto fu pubblicato quando era già pronta la deliberazione CNIPA 11/2004, che sostituiva la 42/2001, con importanti semplificazioni.

In conclusione, la risoluzione 14/E è il risultato di un combinato disposto di norme incoerenti, anche perché in parte obsolete, oltre che sbagliate.
Siamo in piena crisi di governo: l'ovvio auspicio è che il prossimo, di qualsiasi "colore" sia, metta mano alla riscrittura sistematica delle regole sui documenti informatici. Altrimenti tutti i bei discorsi sulla modernizzazione si risolveranno con scioglilingua come questo: per dematerializzare si deve materializzare il dematerializzato.
Una buffonata che non fa neanche ridere.

 

Inizio pagina  Indice della sezione  Prima pagina © InterLex 2008  Informazioni sul copyright