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Firma digitale

La firma elettronica non serve per l'identificazione

di Roberto Manno -18.11.04

 
Nello schema di decreto legislativo "Codice dell'amministrazione digitale" sono contenute interessanti modifiche su aspetti fondamentali della firma elettronica. Persistono tuttavia alcune pericolose incertezze che le discussioni degli ultimi tempi avevano individuato con precisione.
Per riassumere i termini della questione, occorre riportarsi ancora una volta alla definizione di firma elettronica data dalla direttiva 1999/93/CE:

electronic signature' means data in electronic form which are attached to or logically associated with other electronic data and which serve as a method of authentication;

Tale definizione è stata oggetto di critiche in tutta Europa. Lo studio più importante condotto finora sulla firma elettronica comunitaria, dell'Università di Leuven, ha chiarito i termini dell'espressione "method of authentication": the term "electronic signature" relates to "data authentication" and does not cover methods and technologies "for entity authentication". For example, entering a pin-code to get access to an electronic bank account will not fall within the scope of the "electronic signature" definition" (vedi Europa: a che punto sono le firme elettroniche?).

Sebbene "per fortuna" la maggior parte dei servizi di firma elettronica riguardi le applicazioni della più rigorosa firma qualificata, il fatto che sulla firma elettronica semplice vi siano (non solo in Italia) ancora profonde divergenze rischia di rallentare lo sviluppo delle comunicazioni elettroniche tra i privati, che nella maggior parte dei casi avvengono in assenza di specifiche prescrizioni formali.

Il TUDA aveva trasposto la definizione europea nei seguenti termini:
FIRMA ELETTRONICA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica.
Conosciamo i problemi che la nozione di autenticazione informatica, della quale il TUDA non forniva alcuna definizione, ha posto. Infatti, la traduzione nell'italiano "autenticazione" del termine inglese authentication, come più volte ribadito, genera confusione con l'autenticazione di documenti ad opera di pubblici ufficiali a ciò designati (procedimento disciplinato dall'art. 22 dello schema del codice)

Veniamo dunque alle nuove definizioni introdotte dall'art. 1 dello schema:
Art. 1 (Definizioni)
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) autenticazione informatica: la validazione dell'identificazione informatica effettuata attraverso opportune tecnologie al fine di garantire la sicurezza dell'accesso.
b) autorizzazione informatica: la verifica, attraverso opportune tecnologie, della corrispondenza tra le abilitazioni esistenti in capo al soggetto richiedente, identificato nei sistemi informativi, ed il tipo di operazione che il soggetto intende eseguire [...]
v) identificazione informatica: l'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto che ne distinguono l'identità nei sistemi informativi
.

Dunque la cosiddetta "autenticazione informatica" altro non è che la verifica - o validazione - dell'identificazione informatica (sul punto vedi anche Amministrazioni digitali: i problemi del documento informatico di Manlio Cammarata).
L'equivoco sul significato italiano dell'espressione method of authentication ritorna più avanti, con effetti ancora più gravi sulla chiarezza delle norme:
t) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica.

La confusione è evidente.
Si passa dall'autenticazione informatica all'identificazione informatica. La definizione di quest'ultima, è quella appena vista, che fa riferimento a semplici dati identificativi, e non all'operazione compiuta attraverso essi. Inoltre, sebbene l'autenticazione informatica sia scomparsa dalla definizione di firma elettronica, l'art. 1 lett.a) ne fornisce una definizione, in termini quanto meno poco chiari. Infatti l'autenticazione informatica non esiste: con la firma elettronica "debole"può esistere solo la validazione informatica dei dati.

Sebbene siamo in presenza di uno schema, per cui ci sarà tempo per eliminare errori e imprecisioni, dalla nuova definizione sub art.1 lett.t) possiamo trarre la conclusione - insostenibile - che la firma elettronica viene intesa in termini di entity authentication. Dalla relazione del prof. Jos Dumortier, che ha diretto il citato studio dell'Università di Leuven, emerge invece come la direttiva intendesse le firme elettroniche come un concetto legale riferito a tutti i tipi di validazione di dati (data authentication)e non di identificazione di soggetti.

 

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