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 Firma digitale

Testo unico: la firma digitale non vale per l'autocertificazione
di Manlio Cammarata - 21.09.2000

Sono giunte diverse e-mail a commento dell'articolo di una settimana fa, Così si distrugge il documento informatico, che confermano la nostra lettura critica dello schema di testo unico sulla documentazione amministrativa, predisposto dal Governo.
Uno di questi messaggi solleva un problema che può sembrare marginale, ma invece potrebbe avere implicazioni notevoli. Eccolo:

Gentile dott. Cammarata,
sono un funzionario del Comune di [omissis] e da tempo mi occupo della semplificazione della documentazione amministrativa. Sono un assiduo lettore di InterLex e sto seguendo i problemi sollevati dalla rivista in merito al TU sulla documentazione amministrativa.
Vorrei far presente che leggendo il TU si nota un'altra omissione in materia di documentazione amministrativa. L'art. 45 del TU disciplina la documentazione mediante esibizione riprendendo l'art. 3, comma 1 della legge 15.05.1997, n. 127 (cd "Bassanini bis"). La documentazione mediante esibizione era già prevista dagli articoli 5 e 6 della legge 04.01.1968, n. 15. Fra le due norme vi è però una differenza non da poco.
Infatti la legge 127/97 permette di estrarre soltanto alcuni dati (nome, luogo e data nascita, cittadinanza, stato civile) e soltanto da documenti di riconoscimento (carta di identità, passaporto, ecc.), mentre la legge del 1968 ammette l'estrazione di qualsiasi tipo di dato e da qualsiasi tipo di documento, non soltanto di riconoscimento. Ebbene, nello schema di TU le norme del 1968 non risultano presenti, limitando di fatto la possibilità di utilizzare uno strumento di semplificazione, che per quanto poco conosciuto, potrebbe essere utile in molti casi.
La ringrazio per l'attenzione e, complimentandomi per l'ottima rivista, Le invio i miei più cordiali saluti.

(E-mail firmata)

Il lettore ha ragione. Ecco le tre norme a confronto:

Legge 4 gennaio 1968, n. 15
Art. 5 -  Documentazione mediante semplice esibizione
1. Salvo quanto disposto negli articoli 2 e 3, la data ed il luogo di nascita, la residenza, lo stato di celibe, coniugato o vedovo ed ogni altro stato o qualità personale possono essere comprovati mediante esibizione, all'ufficio competente, di documenti, anche di identità personale, rilasciati ai sensi delle norme vigenti dalla pubblica amministrazione e contenente l'attestazione dei dati richiesti.
Art. 6 - Trascrizione dei dati dai documenti esibiti
1. Ai fini dell'articolo 5, i documenti ivi previsti sono esibiti al funzionario competente a ricevere la documentazione, il quale trascrive i loro estremi e i dati da essi risultanti su apposito modulo da allegare agli atti dell'istruttoria. Il modulo è sottoscritto dall'interessato e dal funzionario.

Legge 15 maggio 1997, n. 127
Art. 3 - Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi
1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza
attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei
corrispondenti certificati. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di
riconoscimento esibito.

Schema di TU sulla documentazione amministrativa
Articolo 45 (L-R) - Documentazione mediante esibizione
1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento esibito.

Dunque per la legge del '68 si potevano autocertificare i dati anagrafici e "ogni altro stato o qualità personale" attraverso un documento "anche di identità personale". Riportando la disposizione ai giorni nostri e alle disposizioni del DPR 513/97, qualsiasi documento informatico "valido e rilevante a tutti gli effetti di legge", in quanto munito di firma digitale, potrebbe essere usato per attestare stati e qualità personali.
Ma con la legge 127/97 e con lo schema di TU, questa facilitazione viene meno. E' un altro colpo al grande progetto della firma digitale, ma non è tutto.
Infatti l'articolo 38 della bozza governativa dice:

3. Le istanze inviate per via telematica sono validamente sottoscritte quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica o altri sistemi equivalenti riconosciuti dall'amministrazione di competenza.

Come abbiamo rilevato nell'analisi della settimana scorsa, questo articolo esclude l'impiego della firma digitale proprio dalle applicazioni per le quali era stata inizialmente pensata. Secondo lo schema di testo unico, per i rapporti con la pubblica amministrazione "esiste" solo la carta d'identità elettronica (CIE). Questo significa che i certificatori iscritti nell'elenco dell'AIPA opereranno solo per i rapporti tra privati, dal momento che per lo scambio di documenti con la pubblica amministrazione sarà indispensabile la CIE. Quindi non ci sarà alcun vantaggio, per la maggior parte dei cittadini, nel disporre delle chiavi certificate ai sensi del DPR 513/97.
Il super-certificatore nazionale sarà invece il Ministero dell'interno, in quanto certificatore delle carte e dominus  della grande banca dati nella quale saranno schedati tutti i cittadini italiani. A parte le considerazioni che si possono fare su questo aspetto, una ovvia conseguenza delle disposizioni del TU sarà anche quella di ritardare la diffusione dello scambio di documenti digitali tra i cittadini e la PA, dal momento che l'adozione generalizzata della carta d'identità elettronica richiederà alcuni anni.