Testo unico: la firma
digitale non vale per l'autocertificazione
di Manlio Cammarata - 21.09.2000
Sono giunte diverse e-mail a commento
dell'articolo di una settimana fa, Così si distrugge il
documento informatico, che confermano la nostra lettura critica dello schema
di testo unico sulla documentazione amministrativa, predisposto dal Governo.
Uno di questi messaggi solleva un problema che può sembrare marginale, ma
invece potrebbe avere implicazioni notevoli. Eccolo:
Gentile dott. Cammarata,
sono un funzionario del Comune di [omissis] e da tempo mi occupo della
semplificazione della documentazione amministrativa. Sono un assiduo lettore di
InterLex e sto seguendo i problemi sollevati dalla rivista in merito al TU sulla
documentazione amministrativa.
Vorrei far presente che leggendo il TU si nota un'altra omissione in materia di
documentazione amministrativa. L'art. 45 del TU disciplina la documentazione
mediante esibizione riprendendo l'art. 3, comma 1 della legge 15.05.1997, n. 127
(cd "Bassanini bis"). La documentazione mediante esibizione era già
prevista dagli articoli 5 e 6 della legge 04.01.1968, n. 15. Fra le due norme vi
è però una differenza non da poco.
Infatti la legge 127/97 permette di estrarre soltanto alcuni dati (nome, luogo e
data nascita, cittadinanza, stato civile) e soltanto da documenti di
riconoscimento (carta di identità, passaporto, ecc.), mentre la legge del 1968
ammette l'estrazione di qualsiasi tipo di dato e da qualsiasi tipo di documento,
non soltanto di riconoscimento. Ebbene, nello schema di TU le norme del 1968 non
risultano presenti, limitando di fatto la possibilità di utilizzare uno
strumento di semplificazione, che per quanto poco conosciuto, potrebbe essere
utile in molti casi.
La ringrazio per l'attenzione e, complimentandomi per l'ottima rivista, Le invio
i miei più cordiali saluti.
(E-mail firmata)
Il lettore ha ragione. Ecco le tre norme a
confronto:
Legge 4 gennaio 1968, n. 15
Art. 5 - Documentazione mediante semplice esibizione
1. Salvo quanto disposto negli articoli 2 e 3, la data ed il luogo di nascita,
la residenza, lo stato di celibe, coniugato o vedovo ed ogni altro stato o
qualità personale possono essere comprovati mediante esibizione, all'ufficio
competente, di documenti, anche di identità personale, rilasciati ai sensi
delle norme vigenti dalla pubblica amministrazione e contenente l'attestazione
dei dati richiesti.
Art. 6 - Trascrizione dei dati dai documenti esibiti
1. Ai fini dell'articolo 5, i documenti ivi previsti sono esibiti al
funzionario competente a ricevere la documentazione, il quale trascrive i loro
estremi e i dati da essi risultanti su apposito modulo da allegare agli atti
dell'istruttoria. Il modulo è sottoscritto dall'interessato e dal
funzionario.
Legge 15 maggio 1997, n. 127
Art. 3 - Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di
semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi
1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza,
stato civile e residenza
attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso
valore probatorio dei
corrispondenti certificati. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed
ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della
presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di
riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel
documento di
riconoscimento esibito.
Schema di TU sulla documentazione
amministrativa
Articolo 45 (L-R) - Documentazione
mediante esibizione
1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo
stato civile e la residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di
validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi.
È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di
pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia
richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere
certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento
esibito.
Dunque per la legge del '68 si potevano
autocertificare i dati anagrafici e "ogni altro stato o qualità
personale" attraverso un documento "anche di identità
personale". Riportando la disposizione ai giorni nostri e alle disposizioni
del DPR 513/97, qualsiasi documento informatico "valido e rilevante a tutti
gli effetti di legge", in quanto munito di firma digitale, potrebbe essere
usato per attestare stati e qualità personali.
Ma con la legge 127/97 e con lo schema di TU, questa facilitazione viene meno.
E' un altro colpo al grande progetto della firma digitale, ma non è tutto.
Infatti l'articolo 38 della bozza
governativa dice:
3. Le istanze inviate per via telematica sono validamente
sottoscritte quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico
con l'uso della carta di identità elettronica o altri sistemi equivalenti
riconosciuti dall'amministrazione di competenza.
Come abbiamo rilevato nell'analisi della
settimana scorsa, questo articolo esclude l'impiego della firma digitale proprio
dalle applicazioni per le quali era stata inizialmente pensata. Secondo lo
schema di testo unico, per i rapporti con la pubblica amministrazione
"esiste" solo la carta d'identità elettronica (CIE). Questo significa
che i certificatori iscritti nell'elenco dell'AIPA opereranno solo per i
rapporti tra privati, dal momento che per lo scambio di documenti con la
pubblica amministrazione sarà indispensabile la CIE. Quindi non ci sarà alcun
vantaggio, per la maggior parte dei cittadini, nel disporre delle chiavi
certificate ai sensi del DPR 513/97.
Il super-certificatore nazionale sarà invece il Ministero dell'interno, in
quanto certificatore delle carte e dominus della grande banca dati
nella quale saranno schedati tutti i cittadini italiani. A parte le
considerazioni che si possono fare su questo aspetto, una ovvia conseguenza
delle disposizioni del TU sarà anche quella di ritardare la diffusione dello
scambio di documenti digitali tra i cittadini e la PA, dal momento che
l'adozione generalizzata della carta d'identità elettronica richiederà alcuni
anni. |