Pagina pubblicata tra il 1995 e il 2013
Le informazioni potrebbero non essere più valide
Documenti e testi normativi non sono aggiornati

 

 Firma digitale

Testo unico: chiarimenti utili, ma i problemi restano
di Manlio Cammarata - 28.09.2000

Merita attenzione la nota del Dipartimento della funzione pubblica in risposta alle nostre osservazioni sullo schema di testo unico sulla documentazione amministrativa. Prima di tutto perché è un segno di considerazione per la tanto bistrattata informazione on line, poi perché non sono molte le amministrazioni che accettano il dialogo e non oppongono il classico "muro di gomma" alle richieste e alle critiche che vengono dalla Rete (e non solo dalla Rete).
Fatta questa premessa, va aggiunto che la nota presenta molti spunti per interessanti discussioni, che però richiederebbero tempi e spazi non compatibili con i ritmi e la leggibilità di una rivista telematica. Ci limitiamo quindi a qualche osservazione sugli aspetti più significativi.

1. La  "rappresentazione del contenuto" del documento informatico

Alla definizione del documento informatico contenuta articolo 1 del DPR 513/97 il testo unico ha aggiunto la nozione di "contenuto". Il vecchio testo diceva che per "documento informatico" si intende

la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

mentre la nuova definizione è

la rappresentazione informatica del contenuto di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

La nota del DFP afferma che la definizione è stata modificata per coordinarla con quella del documento amministrativo contenuta nella legge 241/90, secondo comma dell'articolo 22 "Accesso ai documenti amministrativi": 

E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'azione amministrativa.

Il fine di questa disposizione era di rendere possibile l'accesso ai documenti amministrativi anche senza l'esibizione dell'originale. Qui rappresentazione significa, con ogni evidenza,  riproduzione di atti. E questi, nel 1990, erano solo cartacei. Invece la definizione del DPR 513/97 si si riferisce alla natura di "originale" propria del documento informatico. Estendere alla definizione documento informatico il concetto di rappresentazione significa attribuirgli il carattere di riproduzione, invece che di originale. Dunque si è tentato di "coordinare" due fattispecie diverse, alterando completamente il significato della definzione del documento informatico. 

Per chiarire meglio il concetto non occorre richiamare la "teoria rappresentativa" del documento (Carnelutti, Santoro Passarelli), accolta dal nostro ordinamento, secondo cui per "documento" s'intende la rappresentazione di atti o fatti giuridicamente rilevanti. Basta un esempio banale: altro è il contenuto di una bottiglia di buon vino, altro è la rappresentazione del contenuto stesso (fotografia, analisi chimico-organolettica o altro), perché il contenuto della bottiglia si può degustare, la sua rappresentazione, no.

2. La "supposta abrogazione delle regole tecniche"

Non entriamo nella delicata discussione se, in generale, l'abrogazione della norma "madre" comporti necessariamente l'abrogazione della norma "figlia", perché il testo della legge delega (la 50/99) dispone espressamente all'articolo 7, comma 3:

Dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico sono comunque abrogate le norme che regolano la materia in oggetto di delegificazione, non richiamate ai sensi della lettera e) del comma 2.

La lettera e) del comma 2 prescrive la

esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore.

Dunque, se nel testo unico non è esplicitamente indicata la "sopravvivenza" delle regole tecniche ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera e), esse sono abrogate ai sensi del comma 3. 
"Le nome tecniche inoltre - informa la nota del Dipartimento della funzione pubblica - saranno pubblicate in allegato, contestualmente al testo unico, come esplicitato nella relazione illustrativa allo schema di testo". E' il caso di osservare che la relazione illustrativa non è stata resa disponibile sul sito del Dipartimento, o è molto ben nascosta. "Si valuterà l'opportunità di inserire nelle norme transitorie un'espressa salvezza delle norme tecniche già emanate", dice la nota. Di fatto non si tratta di "valutare l'opportunità", ma di applicare il dettato della legge-delega.

3. L'estensione al documento informatico delle regole per la PA

La questione è complessa, ma la lettera delle norme dello schema di testo unico sembra molto chiara. L'articolo 10, comma 1, dice:

Il documento informatico sottoscritto con firma digitale, redatto in conformità alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, soddisfa il requisito legale della forma scritta e ha efficacia probatoria ai sensi dell'articolo 2712 del Codice civile.

E' di assoluta evidenza che, sulla base di questa norma, un documento informatico soddisfa il requisito legale della forma scritta e ha efficacia probatoria ai sensi dell'articolo 2712 c.c., se soddisfa tre condizioni:
1. è sottoscritto con firma digitale;
2. è redatto in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2 (relative alla firma digitale e alla certificazione, ora nel DPCM 8 febbraio 1999);
3. è redatto in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 9, comma 4, che prescrive:

Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione d'intesa con l'amministrazione degli archivi di Stato e, per il materiale classificato, con le Amministrazioni della difesa, dell'interno e delle finanze, rispettivamente competenti.

In conclusione, l'articolo 10 richiede per "il" documento informatico - dunque anche quello tra privati - il rispetto delle regole tecniche proprie dei documenti delle pubbliche amministrazioni.
Questa disposizione del testo unico non solo è in contrasto con la direttiva 99/93/CE, che ammette disposizioni particolari solo in ambito pubblico, ma è incostituzionale per eccesso di delega, perché aggiunge un requisito non presente nella norma originaria.

4. Volontaria giurisdizione

Secondo la nota del DFP, il secondo comma dell'articolo 2 "si limita ad estendere le modalità delle dichiarazioni sostitutive anche alle attività di volontaria giurisdizione". In realtà questa estensione non è necessaria, perché il comma 1 comprende l'intera PA e quindi anche gli uffici giudiziari:

Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi, nei rapporti con l'utenza, e ai privati che vi consentono. Le norme concernenti i documenti informatici e la firma digitale, contenute nel capo II, si applicano anche nei rapporti tra privati.

Invece il secondo comma, con l'avverbio "limitatamente", opera una chiara esclusione:

Le modalità di produzione di atti e documenti previste dal presente testo unico sono utilizzate anche nei rapporti con l'autorità giudiziaria, limitatamente allo svolgimento di attività di volontaria giurisdizione.

E' chiaro che il fine di questo comma è l'esclusione delle modalità di presentazione dei documenti, indicate nel testo unico - quindi anche la firma digitale - dalle attività di giurisdizione ordinaria.
A parte la gravità sostanziale di questa previsione, anche qui sembra evidente un eccesso di delega, dal momento che non risultano norme precedenti di questo segno.

A questo proposito si deve osservare che il Dipartimento ha pubblicato il 18 settembre una versione più completa dello schema di TU, nella quale sono riportati i riferimenti alle norme recepite. Per il comma 2 dell'articolo 2 non è indicato alcun riferimento normativo, perciò esso è "nuovo", come si evince dall'avvertenza posta in copertina: "Le disposizioni prive di riferimento normativo sono nuove".

Conclusioni

Sempre nel tentativo, forse vano, di non tediare il lettore oltre ogni limite, ci fermiamo qui, anche se ci sarebbe molto ancora da dire, sia sullo schema di testo unico, sia sulla nota firmata dal consigliere Patroni Griffi. Per esempio, è vero che l'articolo 62 del TU riprende l'articolo 15 del DPR 428/98 e non il 21 del 513/97 (anche se è chiaro che la norma del '98 riprende la precedente), ma il periodo rimane comunque privo di senso.

"Si valuterà l'opportunità di inserire nelle norme transitorie... Comunque si valuterà l'ipotesi di eliminare la parola... Per non dare adito a dubbi, si procederà ad un chiarimento..." 
In sostanza anche il Dipartimento della funzione pubblica prende atto della necessità di rivedere il testo. E allora si potrebbe anche valutare l'opportunità si tenerlo in frigorifero per qualche tempo, in attesa dell'approvazione della legge di semplificazione '99, del recepimento della direttiva europea sulle firme elettroniche e del completamento della normativa sulla conservazione e sull'archiviazione ottica dei documenti, stranamente assenti dall'intero schema di testo unico.
In caso contrario si emanerebbe un articolato destinato a subire modifiche nel giro di pochi mesi, esattamente il contrario del principio ispiratore del testo unico di coordinamento, che dovrebbe "stabilizzare" la normativa di uno specifico settore.

A questo proposito, se il Dipartimento della funzione pubblica volesse, per qualsiasi motivo, inviarci altre comunicazioni (sempre gradite), può risparmiarsi il fastidio di spiegarci per la terza volta che cosa è un testo unico: in redazione e nel comitato scientifico di InterLex ci sono sufficienti competenze giuridiche per eliminare ogni incertezza su argomenti di questo tipo.