Aste on line: ancora molte incertezze
di Paolo Manganelli* -13.02.03
Nonostante siano in buona parte condivisibili gli elogi alla circolare n. 3547/C del Ministero delle
attività produttive contenuti nell'articolo di Enzo
Maria Tripodi del 12.07.02, va osservato che la suddetta circolare recante
indicazioni relative alle aste on line, continua, tuttavia, a lasciare irrisolti
alcuni dubbi ed alcune problematiche di carattere sostanziale che da tempo
alimentano il dibattito dottrinale. Mi riferisco, in particolare, ai requisiti
di qualificazione soggettiva richiesti in capo agli esercenti l'attività di
banditori di aste on line nel settore business to business, anche alla
luce dei principi sanciti a livello comunitario mediante la direttiva 2000/31/CE.
Le tipologie di asta on line nel business to business
La prima critica che mi sento in dovere di muovere verso detta circolare è
relativa alla classificazione delle varie tipologie di asta on line che essa
menziona; tale classificazione, infatti, pare permeata da una visione
"monocromatica" del nuovo strumento di lavoro e non sembra tenere
conto, invece, della sua intrinseca versatilità che ne consente svariati
utilizzi, anche ben diversi da quelli tradizionalmente conosciuti.
Non si scorge, in particolare, un seppur minimo cenno a un particolare
impiego dell'asta on line, ad oggi ormai diffuso ed invalso nella pratica: mi
riferisco al caso in cui un'impresa, per ottenere la fornitura di determinati
prodotti/servizi alle migliori condizioni possibili, affidi alla società di
informazione - gestrice di aste on line - l'incarico di reperire fornitori
qualificati da invitare all'asta che, seppure gestita nel suo svolgimento
dalla medesima società di informazione, viene poi aggiudicata esclusivamente
dalla impresa cliente che ha indetto l'asta. In questa ipotesi, i fornitori
partecipanti all'asta conoscono già il destinatario finale dei
prodotti/servizi da vendere e semplicemente competono tra di loro al fine di
aggiudicarsi la relativa fornitura, offrendo le migliori condizioni; e le
implicazioni di carattere giuridico di tale fattispecie non sono certamente
irrilevanti, atteso che, tra l'altro, non si è più in presenza di un'offerta
al pubblico, con tutte le conseguenze del caso.
I requisiti di qualificazione soggettiva
Nella circolare firmata dal ministro Marzano si legge che, a seconda delle
tipologie di asta on line, la società che offre il servizio d'asta, per poter
operare, deve essere in possesso della licenza prescritta dall'articolo 115
del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 nel caso in cui tale società coincida
con il venditore del bene/servizio ovvero agisca in nome e per conto di un
venditore terzo; nel caso in cui, invece, il banditore d'asta metta
semplicemente a disposizione il sito e la struttura tecnologica per l'esecuzione
dell'asta senza essere coinvolto nella procedura di aggiudicazione, esso deve
essere iscritto al ruolo ordinario degli agenti di affari in mediazione e dunque
soggetto alle regole sancite dalla legge 3 febbraio 1989, n.39, dovendosi tale
attività, qualificare come attività di intermediazione. Cosa dovrebbe
accadere, invece, nell'ipotesi da me poc'anzi prospettata, ove il banditore
d'asta acquisti per conto terzi o comunque svolga la propria attività
essenzialmente per l'acquirente?
Premesso, anzitutto, che l'articolo 4
della direttiva 2000/31/CE, nell'intento di facilitare ed incentivare l'accesso
degli operatori alle varie forme di commercio elettronico, sancisce il principio
- che dovrà essere recepito da tutti gli ordinamenti nazionali - dell'assenza
di autorizzazione preventiva per l'esercizio delle "attività di un
prestatore di un servizio della società dell'informazione", ben si vede
come quanto poc'anzi enunciato strida fragorosamente con l'esposto
principio. Sembra trattarsi, oltretutto, di una questione puramente
nominalistica, in quanto il sistema d'asta sopra citato ha ben poco in comune
con le aste tradizionali disciplinate dalle vigenti normative, sebbene ne abbia
mutuato, per comodità, il nome. Ma l'aspetto maggiormente grottesco dell'intera
vicenda è un altro: la qualificazione dell'attività prestata da una società
dell'informazione quale attività di intermediazione soggetta alla disciplina
della L. 3 febbraio 1989, n. 39.
Orbene, accettando acriticamente l'interpretazione di cui sopra, in
applicazione degli articoli 2 e 3 della l. 3 febbraio 1989, n. 39 si otterrebbe
questo eclatante risultato: a) la società che voglia gestire aste on line
dovrebbe necessariamente essere iscritta alla Camera di commercio come società
di mediazione; b) il legale rappresentante di detta società e tutte le persone
fisiche che ivi lavorano dovrebbero essere iscritti nel ruolo generale degli
agenti di affari in mediazione e per potersi iscrivere, oltre a possedere
determinati requisiti, dovrebbero sostenere apposito esame di abilitazione.
Ebbene, ne conseguirebbe che tutte le software house e buona parte
delle società che operano sull'internet sarebbero costrette a modificare il
proprio oggetto sociale ed a sospendere la propria attività fino al giorno in
cui i propri dipendenti non avranno conseguito l'iscrizione al ruolo generale
degli affari in mediazione. Credo sinceramente che tutto ciò si commenti da
sé, soprattutto alla luce del netto contrasto con i principi di
semplificazione, armonizzazione e facilitazione della disciplina del commercio
elettronico sanciti dalla predetta direttiva 2000/31/CE.
In vero, la qualificazione sopra citata appare non corretta anche sotto altro
punto di vista. Non si vede, infatti, per quale ragione, un servizio di semplice
locazione di piattaforma informatica - quello cioè offerto dalle software
house - ovvero la prestazione di servizi misti, quali la messa a
disposizione di una piattaforma informatica insieme agli addizionali servizi di scouting
sui fornitori da invitare all'asta, debba essere ricondotto all'esercizio di
una attività di mediazione.
Conclusioni
Quello a cui si assiste in merito alla regolamentazione delle aste on line
è, in realtà, un deja vue. Si tratta dell'incapacità degli operatori
del nostro diritto ad accettare e ad adeguarsi alle nuove figure giuridiche ed
alle nuove fattispecie che di volta in volta la tecnologia freneticamente
propone, nonché della loro ostinazione nel voler estendere analogicamente l'ambito
di applicazione di leggi obsolete a fattispecie addirittura inesistenti al
momento della loro promulgazione. La problematica che ho cercato di esporre
sinteticamente nel presente articolo è assolutamente analoga a quella sorta
qualche tempo fa in merito alla presunta illegalità delle aste on line.
Ciò detto, è sinceramente auspicabile che venga fatta un po' di chiarezza in
merito agli argomenti trattati ed è altresì auspicabile, al fine di dissipare
qualsiasi dubbio interpretativo, che vengano istituiti presso le Camere di
commercio specifici registri relativi alle imprese che operano sull'internet.
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