Per chiudere il cerchio degli interventi pubblicati negli ultimi anni da
questa rivista in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari (
vedi Tutela del consumatore nella vendita on
line di servizi finanziari e L'attuazione della direttiva sulla vendita
on line di
servizi finanziari) è necessario dare conto degli ultimi, sorprendenti
sviluppi normativi sul tema.
In passato, nell’ambito della più generale area delle vendite a distanza,
quella avente ad oggetto servizi finanziari (prodotti bancari, assicurativi e
finanziari puri) è stata regolamentata con una disciplina specifica: al DLGV
185/99 sulle vendite a distanza, si è infatti affiancato, seppure con un
notevole ritardo, il DLGV 190/05 (sui problemi di coordinamento emersi medio
tempore, vedi gli interventi sopra citati).
Ora, in sede di approvazione del codice del consumo, tale divaricazione
regolamentare aveva trovato piena conferma: abrogato il DLGV 185/99, gli articoli 51 e
seguenti del codice ne avevano infatti sostanzialmente assorbito l’impianto,
disciplinando da un lato la materia generale della vendita a distanza, ma
esplicitamente escludendo, dall’altro, l’operatività delle norme laddove il
bene commercializzato fosse un servizio finanziario: anche all’esito della
emanazione del codice del consumo, dunque, la materia è stata per un lungo
periodo regolata da una normativa a parte, il già citato DLGV 190/05.
Bene: con una scelta in totale controtendenza rispetto alle linee di fondo
già seguite prima in sede europea e poi a livello nazionale, il nostro
legislatore ha invece da ultimo scelto di inserire nel codice del consumo anche
la disciplina relativa alla commercializzazione a distanza di servizi
finanziari. Il decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221 pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 278 del 29 novembre 2007, ha infatti abrogato il DLGV
190/05, ed ha introdotto nel Codice del consumo la sezione IV – bis, composta
dagli articoli 67-bis e seguenti.
Detto articolato, nella sostanza, richiama i medesimi principi già dettati
dal DLGV 190/05: continuano dunque ad essere previsti oneri ed obblighi più
pressanti per colui che collochi a distanza non già un semplice bene di
consumo, bensì un prodotto come quello lato sensu finanziario, le cui
caratteristiche sono potenzialmente molto più pericolose per un consumatore.
L’importanza della indicata operazione di risistemazione, allora, non sta
tanto nei contenuti, rimasti praticamente immutati, quanto piuttosto nel fatto
in sé di aver ricondotto anche l’ambito delle vendite a distanza di servizi
finanziari nel corpus normativo del codice del consumo, opzione certamente
ispirata da una apprezzabile finalità di semplificazione organica del quadro
normativo afferente le tutele del consumatore.
Si tratterà, ora, di valutare gli impatti e le conseguenze di tale
soluzione, che si rivelano non sempre coerenti e lineari con il tessuto
regolamentare di fondo: a solo titolo esemplificativo, basti pensare alla
necessità di coordinare le norme appena indicate con quelle recentemente
introdotte sempre nel codice del consumo dal DLGV 146/07 in materia di
cosiddette "pratiche commerciali scorrette" (il cui regolamento
attuativo è stato emanato in data 06.12.07). Per contrastare dette
pratiche, poteri estremamente invasivi sono rimessi all’Autorità per la
concorrenza ed il mercato: ecco dunque che ai compiti di controllo sulle
attività degli intermediari finanziari, storicamente rimessi agli organi di
vigilanza "istituzionali" (Banca d’Italia; Consob; Isvap), si
vengono ad affiancare prerogative ispettive molto forti anche da parte di una
ulteriore autorità. E’ chiaro il rischio di potenziali sovrapposizioni, i cui
effetti sono tutti da scoprire.
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