Approvata la legge che delega il Governo ad "adeguare il
quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento 679".
Qualcuno, quindi, in questo Paese ancora ragiona!
Lo scenario che si stava prospettando, infatti, con
incredibile giubilo di alcuni, prevedeva che alla armonizzazione del nostro
Codice privacy con le nuove disposizioni europee avrebbero dovuto e potuto
provvedere i cittadini, le imprese, e magari qualche Solone da convegno con le
sue interpretazioni più o meno campate sul nulla.
Ora, grazie alla legge di delegazione europea approvata in
via definitiva il 18.10.17 (in attesa di pubblicazione in Gazzetta), il Governo
avrà sei mesi di tempo per procedere all’adeguamento, termine che, ove
rispettato, ci permetterà di "anticipare" (seppure di pochissimo….)
la applicabilità del Regolamento, come noto fissata dall’art. 99 al 25.
maggio 2018.
Avremo modo quindi di misurarci con un testo coordinato che
potrà fugare le centinaia di dubbi che si sono addensati negli ultimi mesi su
ogni singolo istituto (un esempio solo: forse capiremo cosa significherà
"consenso "esplicito" - art. 6 Regolamento- in luogo del
"consenso scritto" previsto dall’art. 26 del Codice per i dati
sensibili.
Si concretizzerà, quindi, uno schema di allineamento
paragonabile a quello che ha portato alla modifica del CAD sulla base del
Regolamento EIDAS. Come dimostra quella esperienza, chi si dovrà misurare con
questo difficilissimo, ma fondamentale compito, ha davanti un lavoro molto
delicato, e la speranza è che si abbia l’accortezza e la umiltà di gestire
con la dovuta attenzione ogni singolo passaggio, con la chiarezza della scelta
sulle definizioni (che come noto nel CAD sono state sic et simpliciter
sostituite da quelle del Regolamento Eidas), ed una maggior cura nella
declinazione dei principi più delicati (non curati a sufficienza non alcuni
punti nodali del CAD, come dimostra il nuovo testo sul valore giuridico delle
firme elettroniche).
Nell’esercizio della delega il Governo ha le mani libere:
può abrogare le disposizioni incompatibili, modificarle, coordinarle (art. 13
comma 3 lett. a, b e c della legge di delegazione) e può (grazie alla
previsione esplicita di questa prerogativa al comma 3 lett. e) "adeguare,
il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del
regolamento, con previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci,
dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni
stesse" (nell’occasione, potremo quindi toglierci la curiosità anche
di sapere se rimarrà viva, nel nuovo impianto, la disposizione dell’art. 166
del Codice, che prevede la riassegnazione al Garante del 50% delle somme versate
dai soggetti sanzionati, come sappiamo, a regime, pari in potenza a decine di
milioni di euro!).
Le uniche ombre (perché di ombre, ahimé, ce ne sono
sempre), sono almeno due.
Innanzitutto, la delega (comma 3 lett. d) consentirà di
"prevedere, ove opportuno, il ricorso a specifici provvedimenti
attuativi e integrativi adottati dal Garante per la protezione dei dati
personali nell’ambito e per le finalità previsti dal regolamento":
se lo spirito della legge era ed è quello di arrivare ad una unico corpo di
norme aggiornato alle novità del Regolamento, prevedere già in partenza che
quel testo possa essere affiancato da ulteriori "provvedimenti attuativi ed
integrativi" affidati al Garante, potrebbe tradursi nell’ennesima
moltiplicazione di fonti di riferimento, potenziale volano di una ulteriore
stratificazione (con attribuzione, peraltro, di un potere di difficile
collocazione istituzionale, allo stato sconosciuta all’art. 154 del Codice
privacy, che non contempla affatto la possibilità che il Garante
"integri" un testo normativo).
Inoltre, resta il problema della mancata adozione, ad oggi,
del cosiddetto Regolamento e-privacy, con la conseguente inestensibilità della
delega all’armonizzazione con norme europee che di fatto, ad oggi, ancora non
esistono, e necessario mantenimento in vita, almeno per ora, degli artt. da 121
a 133 del Codice privacy, introdotti all’epoca con il recepimento di una
direttiva (2002/58/CE,) che ha le settimane contate, proprio in virtù dell’ormai
prossima approvazione del Regolamento e-privacy. Risultato? Armonizzato il
Codice al Regolamento 679, ci dovrà necessariamente essere una nuovo intervento
per armonizzare il testo al nuovo Regolamento e-privacy (sempreché, nel
frattempo, a Regolamento approvato, non intervenga una qualche altra delega
ficcata magari in qualche altro disegno legge, che metta in condizioni il
Governo di… lavorare in questi mesi, ed una volta sola, al un vero e
stabilizzato "Testo Unico sul trattamento dei dati personali".
Nel frattempo, non resta che attendere,
fiduciosi, manifestando tutta la solidarietà del mondo a chi nei prossimi mesi
sarà impegnato a risolvere i molti rebus dell’attuazione di un primo
regolamento, già di per sé solo, come sappiamo, non chiaro in molti,
moltissimi punti.
* Avvocato in Roma
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