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 Nomi a dominio

L'ordinanza polemica del Tribunale di Modena
di Simone Grisenti* - 12.10.2000

La giurisprudenza in tema di domain grabbing è talmente peculiare e specialistica che, ormai, ha assunto i toni di una vero e proprio confronto di opinioni in atto fra i singoli giudici.
O, almeno, questo traspare dalla recente ordinanza emessa dal Tribunale di Modena il 1. agosto 2000 che, in relazione ad un caso di domain grabbing, si è posta in aperta polemica con quanto deciso dal Tribunale di Firenze sullo stesso tema.

Occorre rilevare come il giudice di Modena abbia condotto il proprio discorso partendo da una solida base tecnica, ben evidenziata nel distinguo iniziale, ove si sottolinea la differenza fra Top Level Domain (TLD) e Second Level Domain. Il primo costituito da due o tre lettere, esistente in numero limitato e indicante precise aree tematiche (.net, .org., .com) o geografiche (.it, .ru, .gr, ecc.), il secondo definito come "una espressione alfabetica liberamente scelta dall'utente .costituendo pertanto il vero momento identificativo del sito".
Dei due, conclude il Giudice, solo il secondo, in quanto costituito da un'"espressione alfabetica liberamente scelta dall'individuo" costituisce "il vero momento identificativo del sito".

Già il Tribunale di Milano, con l'ordinanza 3 febbraio 2000 (causa R.G. 2023/99 - Bancalavoro.com s.r.l./Jobber s.r.l.), aveva sottolineato che "la sigla .net ha carattere del tutto generico ed è adoperata da numerosissimi soggetti" mentre invece il marchio per cui si ricorreva, "bancalavoro.com", appariva degno di tutela "per una qualche originalità conferita dall'unione delle due parole".
Poste queste premesse, la motivazione giunge al cuore del problema ponendo la questione di come debba essere catalogato il DNS nell'ambito della normativa vigente (o meglio, in prospettiva di un'applicazione analogica della normativa vigente) e dunque "se esso costituisca in qualche modo un segno distintivo (assimilabile ad un marchio di fatto, ad una ditta di fatto, ad una insegna, o individuabile come segno atipico), in quanto tale soggetto all'altrui aggressione per violazione della privativa, ovvero costituisca qualcosa d'altro, estraneo all'applicazione della disciplina qui in questione).

Ed è qui che si fa sentire lo spunto polemico nei confronti del giudice fiorentino, la cui teoria non viene ritenuta condivisibile dal giudice di Modena "per la semplice considerazione che l'elemento qualificante del DNS - ovvero il second level domain - viene ad essere arbitrariamente stabilito dall'utente ed ha quindi ben poco in comune con l'indirizzo, che certo non è oggetto di scelta".
Ed ancora, prosegue l'ordinanza, "non può seriamente dubitarsi dell'appartenenza del domain name alla categoria dei segni distintivi, di cui possiede tutte le caratteristiche peculiari, vale a dire la natura di rappresentazione grafica (nella specie denominativa) prescelta dal titolare allo scopo di far riconoscere la propria attività rispetto agli altri".

Interessante anche l'assimilazione fra domain name e insegna, che il giudice di Modena opera in base alla considerazione che "svolge l'identica funzione di contraddistinguere il luogo virtuale in cui l'imprenditore offre i propri prodotti o servizi al pubblico, consentendone al contempo il reperimento e l'individuazione rispetto ai concorrenti".
L'ordinanza del Tribunale di Modena, dunque, evidenzia alcuni aspetti delle problematiche connesse alla tutela del domain grabbing e dell'attività commerciale connessa, confermando le possibilità operative del ricorso allo strumento interpretativo per colmare le attuali lacune normative.
Per tale ragione l'ordinanza mi è sembrata degna di rilievo e ho voluto segnalarla all'attenzione di chi legge.

In ogni caso, è senza dubbio degno di nota il richiamo del Giudice di Modena alla necessità di non arretrare "di fronte ad un fenomeno in continua espansione, retto da propri principi di funzionamento" e all'opportunità di "occuparsi della sua collocazione giuridica, utilizzando gli ordinari strumenti esegetici al fine di verificare ogni possibile interferenza con la legislazione interna di riferimento, che nella specie è quella relativa alla privativa e alla concorrenza".

* Avvocato