L'ordinanza polemica del
Tribunale di Modena
di Simone Grisenti* - 12.10.2000
La giurisprudenza in tema di domain grabbing è
talmente peculiare e specialistica che, ormai, ha assunto i toni di una vero e
proprio confronto di opinioni in atto fra i singoli giudici.
O, almeno, questo traspare dalla recente ordinanza emessa dal Tribunale
di Modena il 1. agosto 2000 che, in relazione ad un caso di domain grabbing,
si è posta in aperta polemica con quanto deciso dal Tribunale
di Firenze sullo stesso tema.
Occorre rilevare come il
giudice di Modena abbia condotto il proprio discorso partendo da una solida base
tecnica, ben evidenziata nel distinguo iniziale, ove si sottolinea la differenza
fra Top Level Domain (TLD) e Second Level Domain. Il
primo costituito da due o tre lettere, esistente in numero limitato e indicante
precise aree tematiche (.net, .org., .com) o geografiche (.it, .ru, .gr, ecc.),
il secondo definito come "una
espressione alfabetica liberamente scelta dall'utente .costituendo pertanto
il vero momento identificativo del sito".
Dei due, conclude il Giudice, solo il secondo, in quanto costituito da un'"espressione
alfabetica liberamente scelta dall'individuo" costituisce "il
vero momento identificativo del sito".
Già il Tribunale di Milano, con l'ordinanza
3 febbraio 2000 (causa R.G. 2023/99 - Bancalavoro.com s.r.l./Jobber s.r.l.),
aveva sottolineato che "la sigla .net ha carattere del tutto generico ed
è adoperata da numerosissimi soggetti" mentre invece il marchio per
cui si ricorreva, "bancalavoro.com", appariva degno di tutela
"per una qualche originalità conferita dall'unione delle due parole".
Poste queste premesse, la motivazione giunge al cuore del problema ponendo la
questione di come debba essere catalogato il DNS nell'ambito della normativa
vigente (o meglio, in prospettiva di un'applicazione analogica della normativa
vigente) e dunque "se esso costituisca in qualche modo un segno
distintivo (assimilabile ad un marchio di fatto, ad una ditta di fatto, ad una
insegna, o individuabile come segno atipico), in quanto tale soggetto all'altrui
aggressione per violazione della privativa, ovvero costituisca qualcosa d'altro,
estraneo all'applicazione della disciplina qui in questione).
Ed è qui che si fa sentire lo spunto polemico nei confronti
del giudice fiorentino, la cui teoria non viene ritenuta condivisibile dal
giudice di Modena "per la semplice considerazione che l'elemento
qualificante del DNS - ovvero il second level domain - viene ad essere
arbitrariamente stabilito dall'utente ed ha quindi ben poco in comune con l'indirizzo,
che certo non è oggetto di scelta".
Ed ancora, prosegue l'ordinanza, "non può seriamente dubitarsi dell'appartenenza
del domain name alla categoria dei segni distintivi, di cui possiede tutte le
caratteristiche peculiari, vale a dire la natura di rappresentazione grafica
(nella specie denominativa) prescelta dal titolare allo scopo di far riconoscere
la propria attività rispetto agli altri".
Interessante anche l'assimilazione fra domain name e
insegna, che il giudice di Modena opera in base alla considerazione che "svolge
l'identica funzione di contraddistinguere il luogo virtuale in cui l'imprenditore
offre i propri prodotti o servizi al pubblico, consentendone al contempo il
reperimento e l'individuazione rispetto ai concorrenti".
L'ordinanza del Tribunale di Modena, dunque, evidenzia alcuni aspetti delle
problematiche connesse alla tutela del domain grabbing e dell'attività
commerciale connessa, confermando le possibilità operative del ricorso allo
strumento interpretativo per colmare le attuali lacune normative.
Per tale ragione l'ordinanza mi è sembrata degna di rilievo e ho voluto
segnalarla all'attenzione di chi legge.
In ogni caso, è senza dubbio degno di nota il richiamo del
Giudice di Modena alla necessità di non arretrare "di fronte ad un
fenomeno in continua espansione, retto da propri principi di funzionamento"
e all'opportunità di "occuparsi della sua collocazione giuridica,
utilizzando gli ordinari strumenti esegetici al fine di verificare ogni
possibile interferenza con la legislazione interna di riferimento, che nella
specie è quella relativa alla privativa e alla concorrenza".
* Avvocato |