Terza, ma non ultima parte dell'analisi dei problemi legati alla designazione di
un responsabile del trattamento. Ricordando che non si tratta di una pura
formalità, perché la prima responsabilità è del titolare del trattamento.
Nei due articoli precedenti ho cercato di mettere a fuoco i casi, molto
frequenti, di inutile designazione come responsabile del trattamento di soggetti
che, di fatto, non compiono alcun trattamento di dati personali (Attenzione: il tecnico non è "responsabile del trattamento"
dell'11 giugno e GDPR,
articolo 28: chi è "responsabile" e chi non lo è del 3
ottobre).
Qui affronto la situazione opposta: come regolarsi quando l'azienda o la
persona che ha compiti tecnici si trova a trattare anche dati personali. E
affronto anche una questione molto delicata, che si può verificare quando il
"tecnico" compie necessariamente qualche trattamento, ma non ha i
requisiti per essere designato come responsabile e non è possibile ricorrere a
un altro soggetto.
Una situazione che si verifica con molto frequenza è quella del fornitore
che ha libero accesso alle macchine del cliente – il titolare del trattamento
– per la regolare manutenzione del software o dell'hardware. Come abbiamo
visto, è un'attività che non comporta necessariamente il trattamento di dati
personali, anche se il manutentore li può "vedere" (ma con l'obbligo
del segreto, che deve essere una clausola del contratto di manutenzione e, se
del caso, anche di quello di fornitura).
Si possono verificare due casi particolari: il primo è quando i computer
sono nella sede del fornitore/manutentore, il secondo quando questo, dovunque
siano poste le macchine, è autorizzato a controllare ed eventualmente
correggere dati che non siano formattati correttamente o che per altri motivi
possano causare malfunzionamenti delle procedure.
E' chiaro che in questi due casi il fornitore/manutentore deve essere designato
quale responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR.
Nel primo caso abbiamo "la conservazione" dei dati, nel secondo
"l'adattamento o la modifica", che sono specifiche operazioni comprese
nella definizione di "trattamento" del primo paragrafo dell'art. 4.
Dunque in questi casi la designazione come "responsabile del trattamento"
si impone. E comporta (come qualcuno dimentica nelle nomine "a
pioggia") una precisa serie di responsabilità del titolare, fra le quali
la dettagliata indicazione delle modalità e dei limiti del trattamento e la
verifica del puntuale rispetto delle istruzioni.
Dal canto suo, il responsabile deve rispettare tutte le prescrizioni del GDPR e,
se del caso, della normativa nazionale, poiché può incorrere nelle stesse
sanzioni previste a carico del titolare in caso di trattamento non conforme o di
mancata adozione di "adeguate" misure di sicurezza.
Tutto questo giustifica la prima prescrizione che l'art. 28 pone a carico del
titolare. Il quale "ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti
dell'interessato". Dunque deve scegliere il responsabile con cognizione di
causa.
Ma si può presentare un problema di difficile soluzione. Ci sono molti casi
in cui il titolare non può scegliere il responsabile, perché la manutenzione
del sistema da parte del fornitore è parte essenziale del contratto di
fornitura. E cambiare il fornitore di un sistema complesso, quasi sempre con
componenti "proprietari", significa cambiare prodotti e procedure,
formare il personale, superare un periodo di prove e adattamenti... Impensabile.
Se il fornitore/manutentore presenta "garanzie sufficienti", non ci
sono problemi. Ma se si ha ha che fare con "tecnici puri", anche
bravissimi nel loro campo, ma più o meno insofferenti verso i cavilli della
legge, il titolare può incontrare non poche difficoltà per ottenere le
"misure tecniche e organizzative adeguate" previste dalla norma (oltre
che dal buonsenso).
E' una specie di "comma 22" (Chi è pazzo può chiedere di essere
esentato dalle missioni di volo, ma chi chiede di essere esentato dalle missioni
di volo non è pazzo), applicato al trattamento dei dati personali. Il titolare
deve scegliere un responsabile che presenti "garanzie adeguate", ma se
il designato non le presenta, il titolare non può scegliere un altro
responsabile.
Il problema va affrontato caso per caso e la soluzione può essere difficile.
Ma nessun titolare può affidare il trattamento dei dati a un soggetto esterno
che non sia del tutto affidabile.
Resta ancora da considerare un tipo di trattamento che impone valutazioni non
molto diverse da quelle viste fin qui: la conservazione dei dati in un servizio
di cloud. Sarà uno dei temi di un prossimo articolo.
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