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"CARTA DELLE GARANZIE DI INTERNET"
Codice di autoregolamentazione dei fornitori di servizi Internet - Bozza 4.1 - 29.04.98

Il gruppo di studio della rivista InterLex

CONSIDERANDO

1. che Internet è uno strumento di crescita culturale, sociale ed economica, il cui uso deve essere incoraggiato;

2. che lo sviluppo di Internet è stato, ed è favorito, in primo luogo dalla libertà di vincoli imposti dall'esterno; che questa libertà deve essere preservata e rafforzata, ma che non deve dare luogo ad arbitri o discriminazioni, o comportamenti che possano offendere singoli individui, comunità, o soggetti meritevoli di tutela, come i minori e le minoranze etniche o razziali;

3. che una piccola parte dei contenuti di Internet è costituita da informazioni illegali o potenzialmente offensive, cioè da informazioni che non sono classificate come illegali da uno o più stati, ma che devono essere considerate critiche perché possono rivelarsi offensive o pericolose per determinate categorie di utenti;

4. che la globalità della Rete può rendere inefficaci iniziative regolamentari da parte di singoli stati o di un numero non abbastanza grande di stati;

5. che la repressione dei contenuti illegali spetta alle autorità statali, che devono cooperare a causa della transnazionalità di Internet;

6. che la regolamentazione dei contenuti critici, cioè potenzialmente offensivi, da parte delle autorità statali, potrebbe configurare forme di censura o di limitazione della libertà di espressione delle idee;

7. che il controllo dei contenuti critici può essere efficacemente ottenuto con forme di autoregolamentazione dei fornitori che prevedano anche la partecipazione informata e attiva degli utenti, delle associazioni e di ogni organismo di tutela dei consumatori, dei soggetti deboli e delle minoranze;

8. che l'autoregolamentazione può avere effetti positivi anche sullo sviluppo di Internet e sulla sua diffusione come mezzo di conoscenza, di sviluppo socio-economico e di svago, rassicurando gli utenti sulla qualità del servizio e sulla trasparenza delle condizioni dell'offerta, oltre che sulla qualità e sulla non pericolosità dei contenuti,

9. che, per quanto attiene alla protezione dei dati personali, i codici di autoregolamentazione sono previsti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675;

10. che l'adozione di codici di autoregolamentazione è raccomandata dall'Unione europea, in particolare per il controllo dei contenuti "illegali e nocivi";

11. che i codici di autoregolamentazione sono stati raccomandati anche nella dichiarazione finale della Conferenza ministeriale di Bonn sui mezzi di comunicazione globale del 6-8 luglio 1997;

12. che un codice di autoregolamentazione può essere utile anche per colmare alcune carenze dell'attuale contesto normativo italiano, fornendo agli operatori un punto di riferimento certo;

PROPONE AGLI OPERATORI DI INTERNET
l'adozione del seguente codice di autoregolamentazione, denominato

Carta delle garanzie di Internet

Titolo I - Generalità

Articolo 1 - Finalità

1. La Carta delle garanzie di Internet (di seguito definita semplicemente "la Carta ") ha lo scopo di favorire un corretto sviluppo della Rete come strumento di conoscenza, di comunicazione e di diffusione delle idee, secondo i principi dell'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, degli articoli 15 e 21 della Costituzione italiana e delle regole dell'Unione europea.

2. La Carta deve assicurare che l'offerta di accesso a Internet e di informazioni e servizi su Internet avvenga secondo criteri di legalità e trasparenza, nel rispetto dei diritti degli utenti e con particolare attenzione alla protezione dei minori.

3. La Carta individua e sanziona prassi e comportamenti, anche non illegali, che contrastano con le sue finalità.

Articolo 2 - Definizioni

1. Agli effetti di questa Carta si intende per:
a) INTERNET: (indicata anche come "la Rete") insieme di reti telematiche interconnesse con i protocolli TCP-IP;
b) PROTOCOLLI TCP-IP: norme tecniche, caratteristiche di Internet, per la connessione dei sistemi, l'interconnessione delle reti e la trasmissione delle informazioni;
c) ADERENTE: qualsiasi soggetto vincolato all'applicazione di questa Carta, ai sensi dell'articolo 3;
d) FORNITORE DI SERVIZI INTERNET (service provider, SP o ISP): un soggetto che offre al pubblico servizi sulla rete Internet, compreso l'accesso;
e) FORNITORE DI ACCESSI (access provider, AP o IAP): un soggetto che offre al pubblico il servizio di telecomunicazioni consistente nell'accesso a Internet e nella facoltà di utilizzarne le funzioni, come la posta elettronica (e-mail), l'accesso al World Wide Web (HTTP) e altre funzioni esplicitamente o implicitamente comprese nel contratto di abbonamento ;
f) FORNITORE DI CONTENUTI (content provider, CP o ICP): un soggetto che immette nella rete contenuti di qualsiasi tipo;
g) FORNITORE DI INFORMAZIONI (information provider, IP o IIP): un soggetto che immette nella rete contenuti di tipo informativo;
h) CONTENUTO (content): qualsiasi elemento testuale, grafico, sonoro o di qualsiasi altro tipo, immesso nella Rete, avente carattere di manifestazione del pensiero o di servizio al pubblico;
i) CONTENUTO CRITICO: un'informazione o un servizio non illegittimo, ma potenzialmente dannoso o offensivo per particolari categorie di utenti;
j) UTENTE: la persona fisica che utilizza un servizio offerto da un fornitore di servizi Internet, indipendentemente dalla sua eventuale qualità di abbonato;
k) ABBONATO: una persona fisica, persona giuridica, ente o associazione che sia parte di un contratto con un fornitore di servizi Internet, per la fornitura dei medesimi servizi;
l) LOG: la lista delle operazioni compiute da un utente, registrata con procedure automatiche;

2. I termini tecnici, le sigle e gli acronimi usati nella Carta hanno i significati descritti nei protocolli TCP-IP e negli altri documenti diffusi dagli organismi che regolamentano la Rete.

Articolo 3 - Aderenti (VERSIONE A)

1. Aderiscono alla Carta e sono vincolati alle sue norme i fornitori di servizi Internet, come definiti nell'articolo 2, lettere d), e), f) e g), obbligati all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione ai sensi della legge 31 luglio 1997 n. 249, articolo 1, comma 6, lettera a) n. 5).

2. Possono aderire volontariamente alla Carta, osservandone le disposizioni in ciascun caso applicabili, anche soggetti diversi da quelli elencati al comma 1.

Articolo 3 - Aderenti (VERSIONE B)

1. Possono aderire alla Carta i fornitori di servizi Internet definiti dall'articolo 2, lettere d), e) f) e g), impegnandosi al rispetto delle norme in essa contenute e delle disposizioni dell'Associazione per l'autodisciplina di Internet.

Articolo 4 - Obblighi degli aderenti

1. Gli aderenti si impegnano a osservare questa Carta, nel rispetto delle leggi vigenti, con particolare attenzione al rischio di diffusione di contenuti illegali o critici, alla commissione di atti illeciti, alla protezione dei soggetti deboli, alla tutela della riservatezza e del diritto d'autore.

2. Gli aderenti promuovono la conoscenza e il corretto ed efficace uso di Internet, anche con iniziative comuni e in collaborazione con istituzioni, associazioni di utenti, enti pubblici e privati, per rassicurare consumatori e imprese che Internet è un ambiente sicuro per lavorare, imparare e giocare.

3. Gli aderenti collaborano con le istituzioni pubbliche e in particolare con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, anche al fine di definire un corretto e coerente quadro normativo per le attività telematiche.

Titolo II - Regole di comportamento e responsabilità

Articolo 5 - Identità degli abbonati e diritto all'anonimato

1. I soggetti vincolati all'applicazione di questa Carta, per quanto di loro competenza e nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996 n. 675:
a) si accertano dell'identità degli abbonati richiedendo l'esibizione di un documento valido agli effetti di legge, o con l'uso delle procedure di validazione previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
b) mantengono riservata l'identità degli abbonati che lo richiedono, rivelandola solo all'autorità giudiziaria in esecuzione di un provvedimento motivato a norma di legge.

Articolo 6 - Informazioni agli abbonati

1. Gli aderenti informano gli abbonati, preventivamente e in modo chiaro:
a) sui termini e sulle condizioni di abbonamento;
b) sulle modalità di fruizione delle funzioni e dei servizi e della gestione degli spazi messi a disposizione in forza del contratto di abbonamento;
c) sull'eventuale insicurezza di determinate funzioni;
d) sull'eventuale possibilità di scegliere modalità di accesso con selezione preventiva dei contenuti;
e) sulla protezione dei dati personali, come specificato nell'articolo 11;
f) sulle norme di comportamento per l'utilizzo del sistema telematico, con particolare attenzione all'uso corretto dei sistemi di messaggistica e alla gestione delle password, e su eventuali sanzioni per l'inosservanza delle norme stesse;
g) sulle possibilità di accesso a contenuti critici e delle procedure di selezione dei medesimi;
h) sulle responsabilità derivanti dall'immissione, da parte degli stessi abbonati o degli utilizzatori da questi autorizzati, di contenuti critici o comunque in contrasto con le leggi vigenti;
i) sulle responsabilità per l'immissione di contenuti in violazione dei diritti d'autore;
j) sull'impossibilità, per il fornitore, di controllare i contenuti provenienti da altri sistemi connessi alla Rete;
k) sull'obbligo di informare gli utenti sui punti da b) a i) di questo comma.

2. Le informazioni elencate nel comma 1. devono essere messe a disposizione di tutti gli utenti e facilmente raggiungibili per mezzo appositi richiami presentati all'inizio del collegamento o nella pagina di apertura del fornitore di accessi o di servizi.

Articolo 7 - Qualità dei contenuti

1. I fornitori di contenuti informano gli utenti, in modo chiaro:
a) delle fonti delle notizie o della natura o della qualificazione dei soggetti che forniscono informazioni, consulenze, proposte commerciali o offerte promozionali;
b) della natura delle informazioni commerciali, pubblicitarie o promozionali che possano essere confuse con contenuti informativi.

Articolo 8 - Selezione dei contenuti critici

1. I fornitori di accesso promuovono la conoscenza e l'uso tra gli utenti dei programmi che consentono di filtrare i contenuti ritenuti critici, sia attraverso sistemi di classificazione all'origine, sia attraverso sistemi di selezione dell'accesso a determinate liste di siti.

2. I fornitori di accesso forniscono, se richiesti, l'assistenza per l'installazione dei sistemi di selezione da parte degli abbonati.

3. I fornitori di accesso possono offrire al pubblico contratti di abbonamento che prevedano accessi filtrati, indicando in modo chiaro i criteri di filtratura e i limiti della loro affidabilità.

4. I fornitori di contenuti critici ne subordinano la visibilità alla preventiva comparsa di un avviso che ne segnali la natura e, a seconda del contenuto, all'invio di una password o di altre informazioni che diano una ragionevole certezza della maggiore età dell'utente.

Articolo 9 - Responsabilità per i contenuti critici

1. I fornitori di accesso non sono responsabili dei contenuti provenienti dall'esterno dei propri siti o immessi direttamente dagli utenti e non sono tenuti a impedirne la visibilità, tranne che in osservanza di un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria e fatte salve le disposizioni dell'articolo 10.

2. I fornitori di accesso e di contenuti possono, secondo il proprio insindacabile giudizio, ospitare qualsiasi tipo di materiale, a condizione che:
a) chi è abilitato a immettere contenuti sia stato identificato ai sensi dell'articolo 5 e informato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere e), f), g), h) e i) ;
b) l'abbonato o qualsiasi altro soggetto abilitato dal fornitore all'immissione di contenuti sia stato preventivamente informato delle responsabilità derivanti dalla natura illegale o critica dei contenuti stessi;
c) chiunque immetta contenuti critici osservi le disposizioni dell'articolo 8, comma 4.
d) le informazioni critiche non siano facilmente accessibili mediante procedure alternative.

3. Le responsabilità degli utenti derivanti dall'immissione di contenuti illegali o critici devono essere chiaramente indicate nei contratti di abbonamento.

Articolo 10 - Rimozione dei contenuti palesemente illeciti o offensivi

1. I fornitori di accesso o di contenuti rimuovono dai propri sistemi, non appena ne vengano a conoscenza, i contenuti palesemente e inequivocabilmente illeciti o offensivi, informando, ove possibile, il responsabile dell'immissione.

2. In caso di dubbio sulla natura dei contenuti indicati dal comma precedente, gli aderenti possono chiedere il parere del comitato attuativo della Carta di cui all'articolo 15.

3. I fornitori di accesso o di contenuti informano l'autorità giudiziaria nei casi in cui vengano a conoscenza di contenuti palesemente e inequivocabilmente illeciti immessi nei propri sistemi.

Articolo 11 - Protezione della riservatezza

1. Gli aderenti pongono particolare scrupolo nell'applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali e informano gli abbonati:
a) quando sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando - se disponibili - i possibili rimedi e i relativi costi;
b) sulla sussistenza di situazioni che permettano di apprendere in modo non intenzionale il contenuto della posta elettronica (e-mail) o di altri tipi di comunicazioni private da parte di soggetti a esse estranei;

2. Gli aderenti si astengono dall'impiego di programmi che raccolgano automaticamente informazioni personali dai sistemi degli utenti.

3. Nel caso in cui sia necessario l'uso dei programmi indicati nel comma 1, gli aderenti li fanno precedere da un avviso contenente le informazioni di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e ne subordinano l'attivazione a un'azione dell'utente che indichi in modo inequivocabile il suo consenso al trattamento descritto nell'avviso, ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge.

4. Gli aderenti adottano opportune misure tecniche o organizzative per assicurare la riservatezza dei messaggi di posta elettronica depositati o in transito nei sistemi.

Articolo 12 - Registrazioni automatiche delle attività degli utenti (LOG)

1. I fornitori di accessi registrano con procedure automatiche i dati delle attività degli utenti necessari per l'espletamento del servizio e, nei casi in cui lo ritengano necessario ai fini della sicurezza, di quelle potenzialmente idonee a causare danni, immettere contenuti critici o commettere atti illeciti.

2. Ai sensi del decreto legislativo....................................sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, i dati dei LOG sono cancellati o resi anonimi al termine del collegamento, con l'eccezione dei dati finalizzati alla fatturazione, sino alla fine del periodo durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento; in particolare possono essere conservati: a) il numero di IP (Internet Protocol) fisso o assegnato per il collegamento; b) l'indirizzo dell'abbonato; c) il tipo, l'ora di inizio e la durata dei collegamenti effettuati e il volume dei dati trasmessi; d) gli indirizzi IP dei sistemi chiamati; e) altre informazioni concernenti i pagamenti.

Articolo 13 - Utilizzo improprio dei sistemi di messaggistica

1. Fatte salve le disposizioni di legge sulla materia, al fine di proteggere gli utenti dall'uso dei sistemi di messaggistica per fini impropri, quali l'invio a liste di abbonati di materiale pubblicitario o altre informazioni non richieste, i fornitori di accesso predispongono clausole contrattuali che rendano possibile l'interruzione del contratto di abbonamento per coloro che non rispettino le norme di comportamento indicate all'articolo 6, comma 1, lettera f).

Articolo 14 - Sistemi crittografici e di validazione

1. Gli aderenti diffondono la conoscenza e promuovono l'uso dei sistemi di validazione dei documenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.

Titolo III - Attuazione della Carta

Articolo 15 - Comitato attuativo della Carta

1. Il comitato attuativo della Carta, composto da cinque membri effettivi e tre supplenti eletti ai sensi dell'articolo 16: a) promuove l'attuazione e l'evoluzione della Carta attraverso raccomandazioni e proposte di emendamenti; b) informa e consulta gli aderenti sulle questioni di interesse generale; c) promuove la conoscenza e l'applicazione della Carta tra gli utenti; d) cura i rapporti con le autorità e le istituzioni, con istituti di ricerca e associazioni di utenti; e) promuove e mantiene rapporti con analoghi organismi comunitari e stranieri; f) svolge attività di studio e di ricerca sulle materie disciplinate dalla Carta e ne propone eventuali modifiche, che devono essere approvate dalla maggioranza degli aderenti con votazione telematica; g) determina, anno per anno, le quote a carico degli aderenti per il finanziamento dell'attuazione della carta; h) dirime le controversie tra gli aderenti; i) esamina, in seconda istanza, le decisioni del giurì di autodisciplina.

2. Il comitato attuativo gestisce un sito Internet attraverso il quale si realizza la comunicazione con gli aderenti e con gli utenti e su questo pubblica tempestivamente tutte gli atti propri e del giurì di autotutela.

3. Il membro effettivo che, per giustificati motivi, non possa partecipare alle riunioni del comitato, ne dà tempestiva notizia al presidente, che conferisce l'incarico a un membro supplente.

Articolo 16 - Elezione del comitato attuativo

1. Il comitato attuativo è eletto a maggioranza semplice da tutti gli aderenti, con un voto per ciascun aderente, con votazione telematica svolta con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, con una procedura che assicuri la segretezza del voto.

2. I membri del comitato attuativo durano in carica due anni e possono essere rieletti una sola volta.

3. Il comitato attuativo elegge al suo interno un presidente e un vicepresidente e ne indica i compiti.

Articolo 17 - Riunioni e decisioni del comitato attuativo

1. Il comitato attuativo si riunisce in via ordinaria due volte all'anno, convocato dal presidente con un preavviso di almeno quindici giorni; la data e l'ordine del giorno sono stabiliti dal presidente, tenuto conto delle indicazioni espresse dagli altri membri.

2. Il presidente, sentiti almeno due membri, può convocare una riunione straordinaria, con un preavviso di quindici giorni, per discutere di argomenti di particolare importanza; in caso di urgenza il preavviso può essere di tre giorni.

Articolo 18 - Giurì di autotutela

1. Il giurì di autotutela è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti a maggioranza semplice dagli aderenti su proposta del comitato di attuazione, con le procedure previste dall'articolo 16, comma 1.

2. I membri del giurì devono essere scelti tra persone di nota competenza e indipendenza di giudizio; durano in carica un anno e possono essere rieletti.

3. I membri del giurì eleggono al proprio interno il presidente.

Articolo 19 - Procedura del giurì

1. Il giurì riceve le segnalazioni, da chiunque inviate, su eventuali violazioni delle norme della Carta.

2. Il presidente, ove la segnalazione appaia manifestamente infondata, archivia la segnalazione e ne dà comunicazione motivata all'autore.

3. Ove la segnalazione appaia fondata, il presidente informa senza ritardo l'aderente interessato, istruisce la pratica e convoca il giurì entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione.

4. L'aderente interessato deve produrre tutti gli elementi utili a valutare il suo comportamento entro quindici giorni dal ricevimento dell'informazione sull'apertura della pratica; può chiedere di essere ascoltato personalmente, farsi assistere da esperti di sua fiducia e produrre perizie e pareri; in casi di particolare complessità il presidente può prolungare il termine di quindici giorni, ritardando la data di riunione del Giurì.

5. Nel caso in cui il giurì rilevi comportamenti palesemente illeciti, da parte dell'aderente interessato o di terzi, ne dà comunicazione all'autorità giudiziaria.

6. L'intera procedura deve concludersi con una decisione entro sei mesi dal ricevimento della segnalazione.

Articolo 20 - Decisione e sanzioni.

1. La decisione motivata del Giurì viene immediatamente notificata alle parti e pubblicata sul sito del comitato attuativo.

2. In caso di riscontrata violazione delle norme della Carta, la decisione prescrive le misure che devono essere assunte dall'aderente interessato per porre fine e/o rimedio alla violazione.

3. In casi di particolare gravità il Giurì può comminare sanzioni pecuniarie per la violazione delle norme della Carta, fino a un massimo di lire cinque milioni, da destinare a un fondo o un ente per la ricerca nel settore del diritto dell'informazione.

4. In caso di inosservanza delle misure prescritte, il giurì emette formale ammonimento nei confronti dell'aderente interessato; l'ammonimento è pubblicato sul sito del comitato attuativo.

Articolo 21 - Appello

1. Avverso la decisione del giurì entro quindici giorni può essere presentato un appello al comitato attuativo.

2. Nei successivi trenta giorni il comitato attuativo, con decisione motivata, può confermare o annullare la decisione del giurì.

Titolo IV - Disposizioni transitorie

Articolo 22 - Comitato attuativo provvisorio e giurì per il periodo iniziale

1. Per il primo periodo di applicazione il comitato attuativo e il giurì sono eletti dal consiglio direttivo dell'Associazione Italiana Internet Providers e non devono far parte del consiglio stesso.

2. Entro un anno dal suo insediamento, il comitato provvisorio indice le elezioni per il comitato attuativo e il giurì ai sensi degli articoli 16 e 18.