"CARTA DELLE GARANZIE
DI INTERNET"
Codice di
autoregolamentazione dei fornitori di servizi Internet - Bozza 4.1 - 29.04.98
Il gruppo di studio della
rivista InterLex
CONSIDERANDO
1. che Internet è uno strumento di
crescita culturale, sociale ed economica, il cui uso deve essere incoraggiato;
2. che lo sviluppo di Internet è
stato, ed è favorito, in primo luogo dalla libertà di vincoli imposti
dall'esterno; che questa libertà deve essere preservata e rafforzata, ma che
non deve dare luogo ad arbitri o discriminazioni, o comportamenti che possano
offendere singoli individui, comunità, o soggetti meritevoli di tutela, come i
minori e le minoranze etniche o razziali;
3. che una piccola parte dei
contenuti di Internet è costituita da informazioni illegali o potenzialmente
offensive, cioè da informazioni che non sono classificate come illegali da uno
o più stati, ma che devono essere considerate critiche perché possono
rivelarsi offensive o pericolose per determinate categorie di utenti;
4. che la globalità della Rete può
rendere inefficaci iniziative regolamentari da parte di singoli stati o di un
numero non abbastanza grande di stati;
5. che la repressione dei contenuti
illegali spetta alle autorità statali, che devono cooperare a causa della
transnazionalità di Internet;
6. che la regolamentazione dei
contenuti critici, cioè potenzialmente offensivi, da parte delle autorità
statali, potrebbe configurare forme di censura o di limitazione della libertà
di espressione delle idee;
7. che il controllo dei contenuti
critici può essere efficacemente ottenuto con forme di autoregolamentazione dei
fornitori che prevedano anche la partecipazione informata e attiva degli utenti,
delle associazioni e di ogni organismo di tutela dei consumatori, dei soggetti
deboli e delle minoranze;
8. che l'autoregolamentazione può
avere effetti positivi anche sullo sviluppo di Internet e sulla sua diffusione
come mezzo di conoscenza, di sviluppo socio-economico e di svago, rassicurando
gli utenti sulla qualità del servizio e sulla trasparenza delle condizioni
dell'offerta, oltre che sulla qualità e sulla non pericolosità dei contenuti,
9. che, per quanto attiene alla
protezione dei dati personali, i codici di autoregolamentazione sono previsti
dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675;
10. che l'adozione di codici di
autoregolamentazione è raccomandata dall'Unione europea, in particolare per il
controllo dei contenuti "illegali e nocivi";
11. che i codici di
autoregolamentazione sono stati raccomandati anche nella dichiarazione finale
della Conferenza ministeriale di Bonn sui mezzi di comunicazione globale del 6-8
luglio 1997;
12. che un codice di
autoregolamentazione può essere utile anche per colmare alcune carenze
dell'attuale contesto normativo italiano, fornendo agli operatori un punto di
riferimento certo;
PROPONE AGLI OPERATORI DI INTERNET
l'adozione del seguente codice di autoregolamentazione, denominato
Carta delle garanzie di Internet
Titolo I - Generalità
Articolo 1
- Finalità
1. La Carta delle garanzie di
Internet (di seguito definita semplicemente "la Carta ") ha lo scopo
di favorire un corretto sviluppo della Rete come strumento di conoscenza, di
comunicazione e di diffusione delle idee, secondo i principi dell'articolo 19
della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, degli articoli 15 e 21
della Costituzione italiana e delle regole dell'Unione europea.
2. La Carta deve assicurare che
l'offerta di accesso a Internet e di informazioni e servizi su Internet avvenga
secondo criteri di legalità e trasparenza, nel rispetto dei diritti degli
utenti e con particolare attenzione alla protezione dei minori.
3. La Carta individua e sanziona
prassi e comportamenti, anche non illegali, che contrastano con le sue
finalità.
Articolo 2
- Definizioni
1. Agli effetti di questa Carta si
intende per:
a) INTERNET: (indicata anche come "la Rete") insieme di reti
telematiche interconnesse con i protocolli TCP-IP;
b) PROTOCOLLI TCP-IP: norme tecniche, caratteristiche di Internet, per la
connessione dei sistemi, l'interconnessione delle reti e la trasmissione delle
informazioni;
c) ADERENTE: qualsiasi soggetto vincolato all'applicazione di questa Carta, ai
sensi dell'articolo 3;
d) FORNITORE DI SERVIZI INTERNET (service provider, SP o ISP): un soggetto che
offre al pubblico servizi sulla rete Internet, compreso l'accesso;
e) FORNITORE DI ACCESSI (access provider, AP o IAP): un soggetto che offre al
pubblico il servizio di telecomunicazioni consistente nell'accesso a Internet e
nella facoltà di utilizzarne le funzioni, come la posta elettronica (e-mail),
l'accesso al World Wide Web (HTTP) e altre funzioni esplicitamente o
implicitamente comprese nel contratto di abbonamento ;
f) FORNITORE DI CONTENUTI (content provider, CP o ICP): un soggetto che immette
nella rete contenuti di qualsiasi tipo;
g) FORNITORE DI INFORMAZIONI (information provider, IP o IIP): un soggetto che
immette nella rete contenuti di tipo informativo;
h) CONTENUTO (content): qualsiasi elemento testuale, grafico, sonoro o di
qualsiasi altro tipo, immesso nella Rete, avente carattere di manifestazione del
pensiero o di servizio al pubblico;
i) CONTENUTO CRITICO: un'informazione o un servizio non illegittimo, ma
potenzialmente dannoso o offensivo per particolari categorie di utenti;
j) UTENTE: la persona fisica che utilizza un servizio offerto da un fornitore di
servizi Internet, indipendentemente dalla sua eventuale qualità di abbonato;
k) ABBONATO: una persona fisica, persona giuridica, ente o associazione che sia
parte di un contratto con un fornitore di servizi Internet, per la fornitura dei
medesimi servizi;
l) LOG: la lista delle operazioni compiute da un utente, registrata con
procedure automatiche;
2. I termini tecnici, le sigle e gli
acronimi usati nella Carta hanno i significati descritti nei protocolli TCP-IP e
negli altri documenti diffusi dagli organismi che regolamentano la Rete.
Articolo 3
- Aderenti (VERSIONE A)
1. Aderiscono alla Carta e sono
vincolati alle sue norme i fornitori di servizi Internet, come definiti
nell'articolo 2, lettere d), e), f) e g), obbligati all'iscrizione nel registro
degli operatori di comunicazione ai sensi della legge 31 luglio 1997 n. 249,
articolo 1, comma 6, lettera a) n. 5).
2. Possono aderire volontariamente
alla Carta, osservandone le disposizioni in ciascun caso applicabili, anche
soggetti diversi da quelli elencati al comma 1.
Articolo 3 - Aderenti
(VERSIONE B)
1. Possono aderire alla Carta i
fornitori di servizi Internet definiti dall'articolo 2, lettere d), e) f) e g),
impegnandosi al rispetto delle norme in essa contenute e delle disposizioni
dell'Associazione per l'autodisciplina di Internet.
Articolo 4
- Obblighi degli aderenti
1. Gli aderenti si impegnano a
osservare questa Carta, nel rispetto delle leggi vigenti, con particolare
attenzione al rischio di diffusione di contenuti illegali o critici, alla
commissione di atti illeciti, alla protezione dei soggetti deboli, alla tutela
della riservatezza e del diritto d'autore.
2. Gli aderenti promuovono la
conoscenza e il corretto ed efficace uso di Internet, anche con iniziative
comuni e in collaborazione con istituzioni, associazioni di utenti, enti
pubblici e privati, per rassicurare consumatori e imprese che Internet è un
ambiente sicuro per lavorare, imparare e giocare.
3. Gli aderenti collaborano con le
istituzioni pubbliche e in particolare con l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il
Garante per la protezione dei dati personali, anche al fine di definire un
corretto e coerente quadro normativo per le attività telematiche.
Titolo II
- Regole di comportamento e responsabilità
Articolo 5
- Identità degli abbonati e diritto all'anonimato
1. I soggetti vincolati
all'applicazione di questa Carta, per quanto di loro competenza e nel rispetto
delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996 n. 675:
a) si accertano dell'identità degli abbonati richiedendo l'esibizione di un
documento valido agli effetti di legge, o con l'uso delle procedure di
validazione previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513;
b) mantengono riservata l'identità degli abbonati che lo richiedono,
rivelandola solo all'autorità giudiziaria in esecuzione di un provvedimento
motivato a norma di legge.
Articolo 6
- Informazioni agli abbonati
1. Gli aderenti informano gli
abbonati, preventivamente e in modo chiaro:
a) sui termini e sulle condizioni di abbonamento;
b) sulle modalità di fruizione delle funzioni e dei servizi e della gestione
degli spazi messi a disposizione in forza del contratto di abbonamento;
c) sull'eventuale insicurezza di determinate funzioni;
d) sull'eventuale possibilità di scegliere modalità di accesso con selezione
preventiva dei contenuti;
e) sulla protezione dei dati personali, come specificato nell'articolo 11;
f) sulle norme di comportamento per l'utilizzo del sistema telematico, con
particolare attenzione all'uso corretto dei sistemi di messaggistica e alla
gestione delle password, e su eventuali sanzioni per l'inosservanza delle norme
stesse;
g) sulle possibilità di accesso a contenuti critici e delle procedure di
selezione dei medesimi;
h) sulle responsabilità derivanti dall'immissione, da parte degli stessi
abbonati o degli utilizzatori da questi autorizzati, di contenuti critici o
comunque in contrasto con le leggi vigenti;
i) sulle responsabilità per l'immissione di contenuti in violazione dei diritti
d'autore;
j) sull'impossibilità, per il fornitore, di controllare i contenuti provenienti
da altri sistemi connessi alla Rete;
k) sull'obbligo di informare gli utenti sui punti da b) a i) di questo comma.
2. Le informazioni elencate nel
comma 1. devono essere messe a disposizione di tutti gli utenti e facilmente
raggiungibili per mezzo appositi richiami presentati all'inizio del collegamento
o nella pagina di apertura del fornitore di accessi o di servizi.
Articolo 7
- Qualità dei contenuti
1. I fornitori di contenuti
informano gli utenti, in modo chiaro:
a) delle fonti delle notizie o della natura o della qualificazione dei soggetti
che forniscono informazioni, consulenze, proposte commerciali o offerte
promozionali;
b) della natura delle informazioni commerciali, pubblicitarie o promozionali che
possano essere confuse con contenuti informativi.
Articolo 8
- Selezione dei contenuti critici
1. I fornitori di accesso promuovono
la conoscenza e l'uso tra gli utenti dei programmi che consentono di filtrare i
contenuti ritenuti critici, sia attraverso sistemi di classificazione
all'origine, sia attraverso sistemi di selezione dell'accesso a determinate
liste di siti.
2. I fornitori di accesso
forniscono, se richiesti, l'assistenza per l'installazione dei sistemi di
selezione da parte degli abbonati.
3. I fornitori di accesso possono
offrire al pubblico contratti di abbonamento che prevedano accessi filtrati,
indicando in modo chiaro i criteri di filtratura e i limiti della loro
affidabilità.
4. I fornitori di contenuti critici
ne subordinano la visibilità alla preventiva comparsa di un avviso che ne
segnali la natura e, a seconda del contenuto, all'invio di una password o di
altre informazioni che diano una ragionevole certezza della maggiore età
dell'utente.
Articolo 9
- Responsabilità per i contenuti critici
1. I fornitori di accesso non sono
responsabili dei contenuti provenienti dall'esterno dei propri siti o immessi
direttamente dagli utenti e non sono tenuti a impedirne la visibilità, tranne
che in osservanza di un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria e
fatte salve le disposizioni dell'articolo 10.
2. I fornitori di accesso e di
contenuti possono, secondo il proprio insindacabile giudizio, ospitare qualsiasi
tipo di materiale, a condizione che:
a) chi è abilitato a immettere contenuti sia stato identificato ai sensi
dell'articolo 5 e informato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere e), f),
g), h) e i) ;
b) l'abbonato o qualsiasi altro soggetto abilitato dal fornitore all'immissione
di contenuti sia stato preventivamente informato delle responsabilità derivanti
dalla natura illegale o critica dei contenuti stessi;
c) chiunque immetta contenuti critici osservi le disposizioni dell'articolo 8,
comma 4.
d) le informazioni critiche non siano facilmente accessibili mediante procedure
alternative.
3. Le responsabilità degli utenti
derivanti dall'immissione di contenuti illegali o critici devono essere
chiaramente indicate nei contratti di abbonamento.
Articolo 10
- Rimozione dei contenuti palesemente illeciti o offensivi
1. I fornitori di accesso o di
contenuti rimuovono dai propri sistemi, non appena ne vengano a conoscenza, i
contenuti palesemente e inequivocabilmente illeciti o offensivi, informando, ove
possibile, il responsabile dell'immissione.
2. In caso di dubbio sulla natura
dei contenuti indicati dal comma precedente, gli aderenti possono chiedere il
parere del comitato attuativo della Carta di cui all'articolo 15.
3. I fornitori di accesso o di
contenuti informano l'autorità giudiziaria nei casi in cui vengano a conoscenza
di contenuti palesemente e inequivocabilmente illeciti immessi nei propri
sistemi.
Articolo 11
- Protezione della riservatezza
1. Gli aderenti pongono particolare
scrupolo nell'applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali e
informano gli abbonati:
a) quando sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della
rete, indicando - se disponibili - i possibili rimedi e i relativi costi;
b) sulla sussistenza di situazioni che permettano di apprendere in modo non
intenzionale il contenuto della posta elettronica (e-mail) o di altri tipi di
comunicazioni private da parte di soggetti a esse estranei;
2. Gli aderenti si astengono
dall'impiego di programmi che raccolgano automaticamente informazioni personali
dai sistemi degli utenti.
3. Nel caso in cui sia necessario
l'uso dei programmi indicati nel comma 1, gli aderenti li fanno precedere da un
avviso contenente le informazioni di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre
1996, n. 675 e ne subordinano l'attivazione a un'azione dell'utente che indichi
in modo inequivocabile il suo consenso al trattamento descritto nell'avviso, ai
sensi dell'articolo 11 della stessa legge.
4. Gli aderenti adottano opportune
misure tecniche o organizzative per assicurare la riservatezza dei messaggi di
posta elettronica depositati o in transito nei sistemi.
Articolo 12
- Registrazioni automatiche delle attività degli utenti (LOG)
1. I fornitori di accessi registrano
con procedure automatiche i dati delle attività degli utenti necessari per
l'espletamento del servizio e, nei casi in cui lo ritengano necessario ai fini
della sicurezza, di quelle potenzialmente idonee a causare danni, immettere
contenuti critici o commettere atti illeciti.
2. Ai sensi del decreto
legislativo....................................sulla tutela della vita privata
nel settore delle telecomunicazioni, i dati dei LOG sono cancellati o resi
anonimi al termine del collegamento, con l'eccezione dei dati finalizzati alla
fatturazione, sino alla fine del periodo durante il quale può essere legalmente
contestata la fattura o preteso il pagamento; in particolare possono essere
conservati: a) il numero di IP (Internet Protocol) fisso o assegnato per il
collegamento; b) l'indirizzo dell'abbonato; c) il tipo, l'ora di inizio e la
durata dei collegamenti effettuati e il volume dei dati trasmessi; d) gli
indirizzi IP dei sistemi chiamati; e) altre informazioni concernenti i
pagamenti.
Articolo 13
- Utilizzo improprio dei sistemi di messaggistica
1. Fatte salve le disposizioni di
legge sulla materia, al fine di proteggere gli utenti dall'uso dei sistemi di
messaggistica per fini impropri, quali l'invio a liste di abbonati di materiale
pubblicitario o altre informazioni non richieste, i fornitori di accesso
predispongono clausole contrattuali che rendano possibile l'interruzione del
contratto di abbonamento per coloro che non rispettino le norme di comportamento
indicate all'articolo 6, comma 1, lettera f).
Articolo 14
- Sistemi crittografici e di validazione
1. Gli aderenti diffondono la
conoscenza e promuovono l'uso dei sistemi di validazione dei documenti previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.
Titolo III - Attuazione
della Carta
Articolo 15
- Comitato attuativo della Carta
1. Il comitato attuativo della
Carta, composto da cinque membri effettivi e tre supplenti eletti ai sensi
dell'articolo 16: a) promuove l'attuazione e l'evoluzione della Carta attraverso
raccomandazioni e proposte di emendamenti; b) informa e consulta gli aderenti
sulle questioni di interesse generale; c) promuove la conoscenza e
l'applicazione della Carta tra gli utenti; d) cura i rapporti con le autorità e
le istituzioni, con istituti di ricerca e associazioni di utenti; e) promuove e
mantiene rapporti con analoghi organismi comunitari e stranieri; f) svolge
attività di studio e di ricerca sulle materie disciplinate dalla Carta e ne
propone eventuali modifiche, che devono essere approvate dalla maggioranza degli
aderenti con votazione telematica; g) determina, anno per anno, le quote a
carico degli aderenti per il finanziamento dell'attuazione della carta; h)
dirime le controversie tra gli aderenti; i) esamina, in seconda istanza, le
decisioni del giurì di autodisciplina.
2. Il comitato attuativo gestisce un
sito Internet attraverso il quale si realizza la comunicazione con gli aderenti
e con gli utenti e su questo pubblica tempestivamente tutte gli atti propri e
del giurì di autotutela.
3. Il membro effettivo che, per
giustificati motivi, non possa partecipare alle riunioni del comitato, ne dà
tempestiva notizia al presidente, che conferisce l'incarico a un membro
supplente.
Articolo 16
- Elezione del comitato attuativo
1. Il comitato attuativo è eletto a
maggioranza semplice da tutti gli aderenti, con un voto per ciascun aderente,
con votazione telematica svolta con le procedure previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, con una procedura che
assicuri la segretezza del voto.
2. I membri del comitato attuativo
durano in carica due anni e possono essere rieletti una sola volta.
3. Il comitato attuativo elegge al
suo interno un presidente e un vicepresidente e ne indica i compiti.
Articolo 17
- Riunioni e decisioni del comitato attuativo
1. Il comitato attuativo si riunisce
in via ordinaria due volte all'anno, convocato dal presidente con un preavviso
di almeno quindici giorni; la data e l'ordine del giorno sono stabiliti dal
presidente, tenuto conto delle indicazioni espresse dagli altri membri.
2. Il presidente, sentiti almeno due
membri, può convocare una riunione straordinaria, con un preavviso di quindici
giorni, per discutere di argomenti di particolare importanza; in caso di urgenza
il preavviso può essere di tre giorni.
Articolo 18
- Giurì di autotutela
1. Il giurì di autotutela è
composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti a maggioranza semplice
dagli aderenti su proposta del comitato di attuazione, con le procedure previste
dall'articolo 16, comma 1.
2. I membri del giurì devono essere
scelti tra persone di nota competenza e indipendenza di giudizio; durano in
carica un anno e possono essere rieletti.
3. I membri del giurì eleggono al
proprio interno il presidente.
Articolo 19
- Procedura del giurì
1. Il giurì riceve le segnalazioni,
da chiunque inviate, su eventuali violazioni delle norme della Carta.
2. Il presidente, ove la
segnalazione appaia manifestamente infondata, archivia la segnalazione e ne dà
comunicazione motivata all'autore.
3. Ove la segnalazione appaia
fondata, il presidente informa senza ritardo l'aderente interessato, istruisce
la pratica e convoca il giurì entro trenta giorni dal ricevimento della
segnalazione.
4. L'aderente interessato deve
produrre tutti gli elementi utili a valutare il suo comportamento entro quindici
giorni dal ricevimento dell'informazione sull'apertura della pratica; può
chiedere di essere ascoltato personalmente, farsi assistere da esperti di sua
fiducia e produrre perizie e pareri; in casi di particolare complessità il
presidente può prolungare il termine di quindici giorni, ritardando la data di
riunione del Giurì.
5. Nel caso in cui il giurì rilevi
comportamenti palesemente illeciti, da parte dell'aderente interessato o di
terzi, ne dà comunicazione all'autorità giudiziaria.
6. L'intera procedura deve
concludersi con una decisione entro sei mesi dal ricevimento della segnalazione.
Articolo 20
- Decisione e sanzioni.
1. La decisione motivata del Giurì
viene immediatamente notificata alle parti e pubblicata sul sito del comitato
attuativo.
2. In caso di riscontrata violazione
delle norme della Carta, la decisione prescrive le misure che devono essere
assunte dall'aderente interessato per porre fine e/o rimedio alla violazione.
3. In casi di particolare gravità
il Giurì può comminare sanzioni pecuniarie per la violazione delle norme della
Carta, fino a un massimo di lire cinque milioni, da destinare a un fondo o un
ente per la ricerca nel settore del diritto dell'informazione.
4. In caso di inosservanza delle
misure prescritte, il giurì emette formale ammonimento nei confronti
dell'aderente interessato; l'ammonimento è pubblicato sul sito del comitato
attuativo.
Articolo 21
- Appello
1. Avverso la decisione del giurì
entro quindici giorni può essere presentato un appello al comitato attuativo.
2. Nei successivi trenta giorni il
comitato attuativo, con decisione motivata, può confermare o annullare la
decisione del giurì.
Titolo IV - Disposizioni
transitorie
Articolo 22
- Comitato attuativo provvisorio e giurì per il periodo iniziale
1. Per il primo periodo di
applicazione il comitato attuativo e il giurì sono eletti dal consiglio
direttivo dell'Associazione Italiana Internet Providers e non devono far parte
del consiglio stesso.
2. Entro un anno dal suo
insediamento, il comitato provvisorio indice le elezioni per il comitato
attuativo e il giurì ai sensi degli articoli 16 e 18.
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