Seat-Tmc: deciderà il
TAR o si muoverà il legislatore?
26.01.01
Subito il comunicato
stampa, due giorni dopo è on line il testo
integrale del provvedimento: si deve dare atto all'Autorità garante della
concorrenza del mercato della tempestività nel fornire informazioni di grande
interesse, necessarie per capire problemi di grande rilevanza, in primo piano
sui mezzi di informazione. Purtroppo non si può dire lo stesso di altre
Autorità...
Il provvedimento
dell'Antitrust n. 9142 richiede una lettura molto attenta perché -
riprendendo le premesse del provvedimento di apertura dell'istruttoria - disegna
un panorama dettagliato dello scenario della convergenza multimediale che si
profila in Italia e indica le ragioni della prudenza con la quale l'operazione
deve essere valutata.
Rispettando le previsioni e le anticipazioni, la decisione dell'organismo
presieduto da Giuseppe Tesauro dà via libera alla concentrazione tra Seat
(cioè Telecom Italia) e Telemontecarlo, ponendo quattro condizioni vincolanti e
tenendo presente il parere negativo dell'AGCOM. Sicché la decisione finale
resta in sospeso, in attesa di una pronuncia del TAR o di un atto normativo del
Governo o del Parlamento, che consenta di superare il "combinato
disposto" di norme che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha
indicato come ostacolo per la legittimità dell'operazione (vedi Seat-Tmc,
il problema non è la legge 249).
Le quattro condizioni sono:
- consentire l'accesso degli altri operatori a
tutte le infrastrutture civili di Telecom (in corso d'opera o già realizzate
alla data di approvazione dell'operazione di concentrazione) per la posa dei
cavi in fibra ottica;
- il divieto di inserire un rinvio alla
consultazione nelle Pagine Gialle negli spot televisivi diffusi sulle emittenti
TMC e TMC2;
- il divieto di inserire, per tre anni, clausole
di esclusiva nei contratti che saranno conclusi dal Gruppo Telecom con il Gruppo
Cecchi Gori per l'acquisto di contenuti da diffondere su Internet, e l'obbligo
di garantire l'effettiva disponibilità degli stessi contenuti ai concorrenti;
- la possibilità di sperimentare o
commercializzare servizi televisivi interattivi solo a condizione che la stessa
capacità di banda trasmissiva utilizzata sia effettivamente messa a
disposizione dei concorrenti da parte di Telecom o altri operatori.
A giudizio dell'Autorità, queste condizioni sono
sufficienti per evitare il rischio che l'operazione determini un rafforzamento
della posizione dominante di Telecom Italia sul mercato attuale e, in
prospettiva, su quello della "convergenza digitale" prossima ventura.
Una lettura non frettolosa delle premesse potrebbe suggerire qualche dubbio
sull'adeguatezza dei limiti imposti.
Tuttavia si tratta di clausole abbastanza pesanti, la prima in particolare,
perché facilita non poco la messa in opera di reti alternative e concorrenti a
quella del "monopolista uscente".
In sostanza, l'Antitrust ha preferito favorire la prospettiva dello sviluppo del
mercato televisivo e multimediale a una difesa del libero mercato di segno più
conservativo, riservandosi di vigilare su eventuali tentativi anticoncorrenziali
di Telecom.
Ora sembra che il Governo attenda una decisione
preliminare del TAR per prendere un'iniziativa legislativa. Ma se i giudici
amministrativi, in prima battuta, daranno torto a Telecom? I tempi sono molto
stretti...
(M. C.)
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