07.12.2000
1. Legge 31 dicembre 1996, n. 675 (estratto)
2. Decreto del Presidente della Repubblica 28
luglio 1999, n. 318 (testo completo)
3. Legge 3 novembre 2000, n. 325 (testo
completo)
4. Maggiore attenzione alle misure di sicurezza (Newsletter n.
15)
5. Protezione dei dati e misure minime di sicurezza nelle aziende
(Newsletter n. 20)
6. Misure minime di sicurezza (Provvedimento
del Garante - 29.02.2000 - testo completo)
7. Modifica al modello per la notifica del
trattamento (Delib. 29 febbraio 2000 - testo completo)
8. Entro il 29 marzo misure di sicurezza obbigatorie per P.A. e
privati (Newsletter n. 31)
9. Misure di sicurezza: non occorrono nuove notifiche
(Newsletter n. 32)
10. Misure minime di sicurezza, superfluo l'invio di comunicazioni
al Garante (Newsletter n. 44)
11. Misure minime di sicurezza - Chiarimenti
sulla data certa dell'atto previsto dall'art. 1 della L. 325/2000
- Provvedimento del Garante -
05.12.2000 (testo completo)
1. Estratto dalla legge
31 dicembre 1996, n. 675
Art. 15 - Sicurezza dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento,
in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure
di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati
stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono
individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con
cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di
cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e
all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Art. 36 - Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza
dei dati
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a
garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei
regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con la reclusione
sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena è della reclusione da
due mesi a due anni.
2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si applica la
reclusione fino a un anno.
Art. 41 - Disposizioni transitorie
3. Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo 15, comma 2, devono
essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali
devono essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di
cui all'articolo 15, comma 1.
4. Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono essere adottate entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi
previsti.
4. Maggiore attenzione alle misure di
sicurezza (Newsletter n. 15)
L'Autorità Garante ha chiesto ad un Comune di verificare la rispondenza
delle misure di sicurezza adottate ai requisiti previsti dalla legge sulla
protezione dei dati personali e di operare le opportune modifiche di natura
organizzativa ed informatica per ridurre al minimo i rischi di violazione dei
dati trattati.
Nei locali del Comune, infatti, si era verificato il furto di alcuni tagliandi
contenenti dati anagrafici e foto identificative, corrispondenti alle carte di
identità rilasciate ai cittadini.
Nell'invito rivolto all'amministrazione comunale, l'Autorità ha evidenziato che
la legge n. 675 del 1996, nell'introdurre disposizioni che regolano il
trattamento dei dati personali, ha assegnato una precisa base giuridica agli
obblighi relativi alle misure di sicurezza che riguardano il trattamento anche
non automatizzato di dati.
In base a tali disposizioni, i soggetti, sia pubblici sia privati, che
gestiscono dati personali, devono osservare modalità di conservazione e di
controllo dei dati tali da ridurre al minimo i rischi di eventuale distruzione o
perdita degli stessi ed essere, inoltre, idonee ad impedire l'accesso non
autorizzato o un trattamento abusivo o non conforme alla legge. La mancata
predisposizione di tali misure comporta la responsabilità per i danni
eventualmente causati.
Il Garante ha sottolineato, inoltre, che il recente regolamento sulle misure
minime di sicurezza (D.P.R. 14 settembre 1999, n.318) impone, anche per quanto
riguarda i trattamenti cartacei, l'adozione di accorgimenti e cautele (misure
organizzative, conservazione in archivi ad accesso selezionato, ecc.) che
dovranno essere operative entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto
stesso. La mancata osservanza di queste norme comporta anche sanzioni di
carattere penale.
5. Protezione dei dati e misure minime di
sicurezza nelle aziende (Newsletter n. 20)
Claudio Manganelli, componente del Garante per la protezione dei dati
personali e Giovanni Buttarelli, segretario generale dell'Autorità, sono
intervenuti al seminario organizzato dalla Confindustria il 29 novembre sulle
misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali.
Il complesso di accorgimenti e cautele di tipo organizzativo e tecnologico che
le imprese, così come la pubblica amministrazione, devono adottare al fine di
evitare la dispersione, la perdita o l'uso illecito dei dati contenuti nei loro
data base, rappresenta uno degli adempimenti più importanti previsti dalla
legge n.675 del 1996, la cui individuazione è stata affidata al regolamento
n.318 del luglio 1999.
Il regolamento stabilisce che tali misure debbano essere adottate entro il 29
marzo 2000 ed è viva, pertanto, l'attenzione del mondo delle imprese ai
problemi di adeguamento. L'incontro tecnico ha avuto, quindi, lo scopo di
dissipare, attraverso il confronto e il dialogo con il Garante, dubbi
interpretativi e difficoltà di applicazione delle norme.
Nella sua relazione, Manganelli ha messo in luce come la legge sulla privacy
offra oggi per la prima volta la grande opportunità di definire una metodologia
aziendale capace non solo di promuovere una reale cultura della protezione dei
dati, ma anche di salvaguardare un patrimonio aziendale, quale quello
rappresentato, appunto, dalle informazioni in possesso delle imprese, evitando
danni economici e di immagine. "La verifica delle misure minime idonee a
garantire la sicurezza dei dati deve avvenire - ha affermato Manganelli -
innanzitutto sul campo, attraverso il monitoraggio delle modalità organizzative
e l'aggiornamento costante a livello tecnologico".
Buttarelli ha, invece, affrontato il nodo dei vari adempimenti e delle sanzioni,
dando rassicurazioni sui possibili rischi. "Il fine del regolamento non è
- ha dichiarato - quello di stabilire la "politica" complessiva di
un'azienda riguardo alla sicurezza, ma solo quello di far scattare le sanzioni
penali per chi non adotta neanche le misure minime di sicurezza fissate dalla
legge sulla privacy ". Inoltre, il marcato carattere transitorio del
regolamento, il quale deve essere aggiornato ogni due anni, testimonia la
volontà del legislatore di correggere le eventuali difficoltà applicative e di
consentire un rapido adeguamento delle norme alle veloci conquiste tecnologiche.
Nello sviluppo di una cultura della protezione dei dati, ha ricordato Buttarelli,
un ruolo fondamentale avrà la formazione del personale.
Nel dibattito che è seguito alle relazioni, è emersa la consapevolezza che le
misure per la sicurezza e la protezione dei dati non devono essere viste come un
vincolo ma come un'occasione di crescita, che consente una maggiore trasparenza
dei flussi di informazioni, la revisione delle attività svolte e delle
procedure di gestione e il riordino degli archivi.
8. Entro il 29 marzo misure
di sicurezza obbligatorie per P.A. e privati (Newsletter n. 31)
Entro il 29 marzo del 2000 tutte le pubbliche amministrazioni, nessuna
esclusa, e i soggetti privati che nell'ambito della propria attività pongano in
essere trattamenti di dati personali dovranno adottare le misure minime di
sicurezza dettate dal Governo con il regolamento n. 318/1999.
Con un provvedimento approvato il 29 febbraio il Garante ha inteso richiamare
l'attenzione degli operatori sull'imminente scadenza del termine a partire dal
quale tali misure diventeranno obbligatorie e cioè sei mesi dopo l'entrata in
vigore (29 settembre 1999) del citato regolamento, così come previsto dalla
legge n. 675/1996.
Si tratta di una serie di adempimenti da attuare per poter trattare i dati. La
loro necessità è sottolineata dalla previsione delle sanzioni penali della
legge n. 675 che si applicano pure nei casi di colpa, qualora non siano
rispettati, anche in parte, gli standard previsti dal Dpr n. 318/99.
Quest'ultimo prevede, tra l'altro, per i trattamenti informatizzati,
l'identificazione dell'utente, l'autorizzazione all'accesso alle funzioni, la
registrazione degli ingressi e l'inserimento di una password che inibisca
l'accesso al sistema o ai dati contenuti negli elaboratori stabilmente
accessibili da altri elaboratori.
Il regolamento prevede anche l'individuazione di figure nuove come quella
dell'amministratore di sistema che sovrintende alla gestione della base dati.
Per quanto riguarda poi i dati sensibili (convinzioni religiose, appartenenze
politiche, vita sessuale, informazioni sulla salute etc.) trattati da
"elaboratori accessibili mediante una rete di telecomunicazioni disponibili
al pubblico", è necessario predisporre un documento programmatico sulla
sicurezza da aggiornare con cadenza annuale. Nel caso di trattamenti riguardanti
archivi di tipo cartaceo, invece, o effettuati con strumenti automatizzati
diversi da quelli elettronici, il regolamento stabilisce, tra l'altro, la
designazione per iscritto degli incaricati abilitati ad accedere all'archivio e,
qualora si tratti di dati sensibili, anche l'obbligo di conservare le
informazioni in contenitori muniti di serratura.
Tali misure, che certamente comportano una attenzione e un impegno particolari,
si inseriscono nella cornice più ampia delle cautele previste dalla legge sulla
privacy per ridurre il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei
dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta: situazioni rispetto alle quali vige un
più generale obbligo di adottare ulteriori misure, oltre quelle minime, per
garantire una costante riduzione del rischio attraverso l'applicazione di
accorgimenti di tipo organizzativo e tecnico la cui mancata predisposizione
comporta l'obbligo del risarcimento del danno in sede civile.
Il regolamento sulle misure minime di sicurezza, evidenzia il Garante, ha
gettato le basi per una più articolata disciplina della sicurezza
nell'attività informatica e telematica la cui importanza emerge, tra l'altro,
dalla circostanza che le disposizioni vigenti in tale ambito si applicano anche
ai trattamenti pubblici in materia di polizia, giustizia, difesa e sicurezza
dello Stato.
L'applicazione delle nuove norme è tesa, pertanto, a favorire un'ulteriore
diffusione di quella cultura della sicurezza già presente, peraltro, in diversi
settori del mondo privato.
Va ricordato, infine, che il Garante ha modificato il modello di notificazione
per evitare che i soggetti che hanno adottato le misure minime previste dal Dpr
n. 318/99 debbano a loro volta modificare le precedenti notifiche presentate
all'autorità.
9. Misure di sicurezza : non
occorrono nuove notifiche (Newsletter n. 32)
L'adozione delle misure minime di sicurezza, che a partire dal prossimo 29
marzo soggetti pubblici e privati dovranno predisporre per adeguarsi alle norme
introdotte dal regolamento n. 318/1999 per prevenire trattamenti illeciti o
dispersioni dei dati personali, non comporta l'obbligo di ripresentare la
notifica a suo tempo inviata al Garante per segnalare l'esistenza di un
trattamento.
Con un provvedimento approvato il 29 febbraio 2000 e ora in corso di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l'Autorità ha chiarito alcuni aspetti
applicativi della nuova normativa in materia di sicurezza rispetto agli altri
adempimenti previsti dalla legge sulla privacy.
La legge n. 675 del 1996, infatti, prevede che le notificazioni sull'esistenza
di trattamenti di dati personali, da comunicare al Garante prima del loro inizio
e per una sola volta a prescindere dal numero di archivi e di operazioni da
svolgere, debbano però essere aggiornate in caso di variazione di uno degli
elementi essenziali della notifica. Tra questi elementi figura anche una
descrizione delle misure organizzative, fisiche e logiche, adottate per la
sicurezza dei dati da fornire attraverso una serie di indicazioni.
Per evitare che l'applicazione delle nuove norme sulla sicurezza comporti la
necessaria rettifica delle precedenti comunicazioni, e allo scopo quindi di
semplificare l'attuazione della legge, il Garante ha dunque stabilito che i
soggetti che hanno notificato i trattamenti dei dati personali prima del 29
marzo 2000 non dovranno presentare una nuova dichiarazione, qualora abbiano
adottato, nel rispetto dei nuovi obblighi, le misure di sicurezza previste dal
regolamento n. 318/99. Una specifica avvertenza verrà, infatti, inserita in tal
senso nel riquadro relativo alla descrizione delle misure di sicurezza del
modello di notificazione già approvato dal Garante.
Per chi debba comunque effettuare nuove notificazioni si potrà in ogni caso
continuare ad utilizzare la modulistica già in circolazione (disponibile presso
uffici postali e altri soggetti convenzionati, come Internet provider,
associazioni di categoria, editori), in attesa che entro la fine dell'anno
l'Autorità aggiorni il modello di notifica alla luce delle novità introdotte e
dell'esperienza acquisita.
Va ricordato che l'obbligo di notifica non riguarda numerose attività svolte
nell'ambito di categorie espressamente esonerate dalla legge n. 675/96 e, tra
queste, gli artigiani, i piccoli imprenditori, i liberi professionisti, le
associazioni e le fondazioni senza scopo di lucro, la comune gestione degli
adempimenti fiscali, contabili e retributivi e i condomini.
10. Misure minime di
sicurezza, superfluo l'invio di comunicazioni al Garante (Newsletter n. 44)
E' superfluo l'invio al Garante per la protezione dei dati personali di ogni
comunicazione relativa agli adempimenti previsti dal regolamento n. 318/99 sulle
misure minime di sicurezza, entrato in vigore dal 29 marzo scorso.
E' quanto chiarisce l'Autorità in un provvedimento adottato in relazione alla
trasmissione al Garante, da parte di numerosi soggetti pubblici e privati, di
comunicazioni di vario tenore sulle iniziative da essi intraprese per adeguare
archivi e banche dati alle misure volte a garantire la sicurezza ed a prevenire
la distruzione, la dispersione o l'uso illecito dei dati personali in essi
contenute.
L'Autorità sottolinea, infatti, che nei confronti dei soggetti interessati non
sussiste alcun obbligo di comunicare al Garante le determinazioni eventualmente
adottate in attuazione del regolamento, e tanto meno ciò può discendere da un
disegno di legge, attualmente in discussione in Parlamento e approvato in prima
lettura dal Senato, che introduce un termine di adeguamento più ampio alle
nuove norme.
Nel provvedimento, che sarà trasmesso anche ai soggetti che hanno inviato al
Garante in queste settimane note e documentazioni sull'adozione delle misure
minime di sicurezza, viene inoltre precisato che gli atti previsti dal
regolamento, come il documento programmatico sulla sicurezza o la designazione
dei responsabili e degli incaricati del trattamento, devono essere esibiti
all'Autorità solo a seguito di una eventuale e specifica richiesta in sede di
ispezione o di controllo.
Tali indicazioni si aggiungono a quelle già fornite dal Garante nelle decisioni
adottate il 29 febbraio scorso (e disponibili sul sito ufficiale dell'Autorità
all'indirizzo www.garanteprivacy.it)
per richiamare l'attenzione dei soggetti obbligati sulle misure minime di
sicurezza e per chiarire che l'adozione di tali misure non comporta la
necessità per i titolari dei trattamenti di dati di modificare le notificazioni
a suo tempo presentate al Garante.
L'Autorità si è comunque riservata di tornare a breve sulla materia, una volta
che il Parlamento abbia deliberato sul disegno di legge in discussione, con un
provvedimento che conterrà ulteriori suggerimenti volti a favorire una piena e
corretta attuazione del regolamento n. 318/99. |