10. L'autenticazione della
firma digitale
di Manlio Cammarata e Enrico Maccarone -
20.01.2000
10.1. Certificazione, validazione e
autenticazione
Gli articoli 5
e 16
del DPR 513/97 (che qui
indichiamo brevemente come "il Regolamento) contengono disposizioni di
grande interesse, che aiutano anche a capire alcuni aspetti essenziali del
documento informatico. Vediamo i commi più importanti:
Art. 5 - Efficacia probatoria del
documento informatico
1. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'articolo 10, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702
del codice civile.
Art. 16 - Firma digitale
autenticata
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice
civile, la firma digitale, la cui apposizione è autenticata dal notaio o da
altro pubblico ufficiale autorizzato.
2. L'autenticazione della firma digitale consiste nell'attestazione, da parte
del pubblico ufficiale, che la firma digitale è stata apposta in sua presenza
dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità
della chiave utilizzata e del fatto che il documento sottoscritto risponde alla
volontà della parte e non è in contrasto con l'ordinamento giuridico ai sensi
dell'articolo 28, numero 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale integra e
sostituisce ad ogni fine di legge la apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi comunque previsti.
Per l'articolo 2703 del codice
civile "L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico
ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico
ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che
sottoscrive".
Ora dobbiamo considerare una differenza essenziale tra la sottoscrizione
autografa e la firma digitale: mentre l'autenticità della sottoscrizione
autografa può essere verificata attraverso il confronto con un'altra firma,
sicuramente attribuibile al soggetto, la firma digitale viene verificata con il
controllo della chiave pubblica presso il certificatore, il quale "è
tenuto a identificare con certezza la persona che fa richiesta della
certificazione" (articolo
9 del Regolamento). Ma questa certificazione
non deve essere confusa con l'autenticazione, perché nella
prima manca l'aspetto fondamentale dell'attestazione, da parte del pubblico
ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza.
La certificazione riguarda la chiave pubblica (e cioè l'attribuibilità della
firma a chi risulta titolare della chiave stessa), mentre l'autenticazione
riguarda una singola firma, apposta a un singolo documento. Nella firma
digitale, come sappiamo, è compresa la "impronta" (hash) del
documento e quindi la firma attesta anche l'integrità del contenuto. Invece nel
documento cartaceo l'integrità risulta da elementi fisici, come l'assenza di
cancellazioni o abrasioni del supporto.
La firma digitale attesta
l'identità del sottoscrittore e, per il fatto che la chiave privata usata per
generare la firma è segreta, anche la "non ripudiabilità" del
documento), nonché l'integrità del contenuto. Ma questi aspetti non
costituiscono una forma di "autenticazione", bensì una validazione
del documento. Autenticazione, certificazione e validazione costituiscono quindi
realtà del tutto diverse, che non devono essere confuse.
Si deve considerare anche un altro
aspetto. Il secondo comma dell'articolo 16 del Regolamento aggiunge tre
requisiti a quelli prescritti per l'autenticazione dall'articolo 2703 del codice
civile: l'accertamento della validità della chiave utilizzata, la rispondenza
del contenuto alla volontà della parte e l'assenza di contrasto con
l'ordinamento giuridico. Questi punti sono frutto di esperienza notarile e vanno
al di là della previsione dell'articolo 2703 del codice civile.
I concetti di idoneità del documento a produrre gli effetti voluti dalle parti,
di rispondenza tra contenuto e manifestazione di volontà, di verifica di
legittimità, costituiscono il nucleo della funzione notarile, così come nel
tempo la giusprudenza ha sempre più sottolineato: col DPR 513/97 questi
concetti hanno finalmente trovato un'affermazione legislativa e non più
dottrinale o giurisprudenziale.
In questo senso non è azzardato affermare che l'autenticazione del documento
informatico, oltre a essere un atto tipicamente notarile, conferisce al
documento stesso un valore superiore a quello del corrispondente cartaceo.
Ma, in pratica, le necessità autenticazione dei documenti informatici saranno
molto più rare di quanto sia stato finora per i documenti cartacei, per i
motivi che vedremo tra poco.
10.2. L'autenticazione in
pratica
Dobbiamo ora cercare di immaginare
come avverrà l'autenticazione della firma digitale.
L'interessato si recherà dal pubblico ufficiale (tipicamente un notaio) con il
documento già predisposto su un dischetto o su un CD scrivibile, oppure sarà
il pubblico ufficiale a scriverlo sul proprio PC. Quindi il comparente inserirà
nell'apposito lettore il proprio dispositivo di firma e genererà la firma.
A questo punto il pubblico ufficiale, dopo aver compiuto i prescritti
accertamenti sul documento, verificherà la chiave pubblica del firmatario
collegandosi al certificatore, aggiungerà al documento l'attestazione di
autenticità, inserirà il proprio dispositivo e quindi genererà la propria
firma, la cui impronta sarà calcolata sull'insieme costituito dalla scrittura,
dalla firma del sottoscrittore e dalla attestazione notarile di autenticità.
Più semplice a farsi che a dirsi.
Giova ricordare che il documento
informatico, di regola, è un documento "in chiaro", il cui contenuto
è leggibile da chiunque, e non "criptato" (rectius
"cifrato"), come ha scritto qualche commentatore poco attento.
Altrimenti, come potrebbe il pubblico ufficiale verificarne la rispondenza alla
volontà del sottoscrittore e all'ordinamento? Decifrandolo, risponderà
qualcuno. Ma allora, perché cifrarlo, anche in considerazione del fatto che
chiunque, con la chiave pubblica, può decifrare un documento cifrato con la
chiave privata del sottoscrittore? Se mai la cifratura può farsi
successivamente, nel caso in cui il documento contenga informazioni riservate, e
in questo caso si utilizzerà la chiave pubblica del destinatario oppure un
cifrario simmetrico (vedi I
fondamenti della firma digitale).
Non è certamente un caso o una dimenticanza, ma risponde anzi a precise
esigenze, se nessuna delle norme in esame prende in considerazione le chiavi di
crittografia (chiavi di trasporto) da utilizzare per l'eventuale cifratura del
documento.
10.3. Documento informatico
e riproduzioni meccaniche
Il secondo comma dell'articolo 5 del
Regolamento richiede qualche considerazione in più:
2. Il documento informatico
munito dei requisiti previsti dal presente regolamento ha l'efficacia
probatoria prevista dall'articolo 2712 del codice civile e soddisfa l'obbligo
previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra
analoga disposizione legislativa o regolamentare.
L'articolo 2712 del codice civile
dice: "Le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni
fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di
cose, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro
il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose
medesime".
I bit che costituiscono un documento informatico possono rappresentare, oltre
che una scrittura, anche immagini, suoni o qualsiasi altra informazione
digitalizzata. Il secondo comma dell'articolo 5 equipara alle rappresentazioni
meccaniche i documenti digitali che rappresentino, invece che una scrittura,
"fatti o cose". La differenza con le scritture previste dall'articolo
2702 del codice civile consiste nel fatto che per le scritture l'eventuale
disconoscimento riguarda la firma, mentre per le rappresentazioni meccaniche
riguarda la conformità ai fatti o alle cose rappresentate.
Non sembra sostanziale la differenza
che si riscontra tra il primo e il secondo comma, per quanto riguarda la natura
del documento informatico: nel primo si dice che è "sottoscritto con firma
digitale", nel secondo "munito dei requisiti previsti dal presente
regolamento": sempre di un documento informatico si tratta, cioè provvisto
di firma digitale secondo le regole tecniche del DPCM
8 febbraio 1999. Qualcuno ha
interpretato l'ipotesi del secondo comma in funzione di un ipotetico documento
informatico non munito di firma digitale ai sensi del regolamento: in questo
caso non si tratterebbe di documento informatico "valido e rilevante a
tutti gli effetti di legge", perché esso è tale solo se provvisto della
firma digitale apposta secondo le disposizioni del Regolamento e delle Regole
tecniche. Dunque si tratterebbe di una mera riproduzione meccanica, sottoposta
alla disciplina dell'articolo 2712 del codice civile, e non a quella
dell'articolo 5 del Regolamento. Tuttavia potrebbe divenire documento
informatico se sottoscritta con firma digitale "non a norma" da parte
di un soggetto che se ne riconosca autore.
In pratica del documento informatico si potrà disconoscere la firma se il
contenuto è una scrittura, o anche il contenuto stesso, se una rappresentazione
digitale di fatti o cose. Le conseguenze del disconoscimento, con la querela di
falso e gli accertamenti previsti dagli articoli 221 e seguenti e 261 e seguenti
del codice civile, esulano dai limiti di questa "introduzione".
10.4. Firma autenticata e
pubblica amministrazione
Vediamo ora un altro aspetto molto
importante del documento informatico, nelle previsioni degli ultimi due commi
dell'articolo 16 del Regolamento:
5. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 3,
comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si considera apposta in presenza
del dipendente addetto la firma digitale inserita nel documento informatico
presentato o depositato presso pubbliche amministrazioni.
6. La presentazione o il deposito di un documento per via telematica o su
supporto informatico ad una pubblica amministrazione sono validi a tutti gli
effetti di legge se vi sono apposte la firma digitale e la validazione temporale
a norma del presente regolamento.
La legge 127/97 (nota anche come "Bassanini
2") semplifica gli adempimenti burocratici nei numerosi casi in cui le
norme prevedono che un documento debba essere presentato a una pubblica
amministrazione con la firma autenticata: invece di doversi recare prima dal
pubblico ufficiale per l'autenticazione della firma e poi allo sportello
dell'amministrazione per la consegna del documento, il cittadino fa un solo
viaggio, perché l'autenticazione viene fatta da chi riceve l'atto (naturalmente
dopo aver identificato l'identità del soggetto).
Il quinto comma estende questa facilitazione al documento informatico. E' logico
prevedere che l'addetto verificherà la firma digitale, inserendo nel computer
il supporto informatico che contiene il documento o processando direttamente il
documento già pervenutogli per via telematica, prima di accettarlo.
Resta il caso, che potrebbe costituire la prassi
ordinaria quando la Rete unitaria della pubblica amministrazione sarà
completamente operante anche per i rapporti con i cittadini, del documento
informatico che viene inviato telematicamente all'amministrazione interessata.
Il sesto comma risolve il problema dell'impossibilità di autenticazione della
firma (non essendo presente l'interessato), con la richiesta di una formalità
aggiuntiva: l'apposizione della marca temporale. A stretto rigore autenticazione
della firma e marca temporale non sono la stessa cosa, ed è impossibile
considerarle in qualche modo equivalenti.
Tuttavia la certificazione della chiave pubblica "a monte" della firma
costituisce già una garanzia e la marca temporale aggiunge un ulteriore
elemento di certezza. Così, sulla base dell'antico principio che il fine
giustifica i mezzi, e siccome il fine è quello di far cessare l'andirivieni dei
cittadini da un ufficio all'altro, il legislatore regolamentare ha praticamente
tolto di mezzo l'autenticazione della firma nei documenti diretti alla pubblica
amministrazione.
Ed è questo un dato che deve far riflettere
sull'importanza della firma digitale per migliorare i rapporti tra lo Stato e i
cittadini.
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