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 Firma digitale

Una breve sintesi delle questioni aperte dallo schema del decreto
24.01.02

Da più parti è giunta la richiesta di una sintesi dei problemi che emergono dallo schema del decreto di recepimento della direttiva 1999/93/CE. Eccola in pochi punti. Alla fine della pagina l'elenco degli articoli pubblicati fino a oggi.

1. Il testo del Governo altera in misura sensibile il quadro normativo esistente, che si fonda sull'accoglimento delle "certezze tecniche" della firma digitale sicura per ottenere "certezze legali": si attribuisce piena validità e un forte valore probatorio al documento sottoscritto con firma "leggera", sconvolgendo le regole del processo civile.

2. L'estensione della validità legale al documento sottoscritto con firme elettroniche non sicure va oltre la previsione comunitaria, che impone solo che a tale documento non sia negato il valore probatorio.

3. Si introduce la "carta nazionale dei servizi", non prevista dalla legge delega. Inoltre, incidentalmente, si confermano due errori del Testo unico sulla documentazione amministrativa: il primo è, anche qui, un vizio di delega, nel punto in cui si estendono ai privati le disposizioni valide per la pubblica amministrazione; il secondo è sostanziale, perché ammette la presentazione di atti e istanze alla pubblica amministrazione con la semplice identificazione del mittente attraverso la carta d'identità elettronica, senza alcuna garanzia per eventuali alterazioni del contenuto.

4. Le definizioni sono confuse, quando non giuridicamente sbagliate ("autenticazione" invece di "validazione") e in totale disarmonia con quelle della normativa in vigore.

5. La delega all'emanazione di un decreto legislativo di recepimento esclude l'emanazione di disposizioni oggetto di "delegificazione". Invece lo schema interviene proprio su queste norme e non sull'unica disposizione di legge che deve essere emendata per l'attuazione della direttiva: l'art. 15, comma 2, della legge 59/97. E' necessario modificare la norma relativa alla validità e rilevanza a tutti gli effetti di legge del documento informatico con la precisazione della necessità della firma "sicura" e aggiungere una disposizione sul divieto di negare valore probatorio a una firma per il solo fatto che è in forma elettronica o non sicura. Per il resto si può intervenire, dove occorre, in via regolamentare.

Tutto questo fa sorgere un forte dubbio di costituzionalità dello schema, per i numerosi ed evidenti vizi di delega: il testo non la rispetta, sia perché aggiunge disposizioni in contrasto con l'ordinamento (invece di "evitare disarmonie", come prescrive l'art. 2), sia perché introduce novità non previste dalla delega stessa.

(M. C. - E. M.)