Una breve sintesi delle questioni
aperte dallo schema del decreto
24.01.02
Da più parti è giunta la richiesta di una sintesi dei problemi che
emergono dallo schema del decreto di
recepimento della direttiva 1999/93/CE.
Eccola in pochi punti. Alla fine della pagina l'elenco degli articoli pubblicati
fino a oggi.
1. Il testo del Governo altera in misura sensibile il quadro normativo
esistente, che si fonda sull'accoglimento delle "certezze tecniche"
della firma digitale sicura per ottenere "certezze legali": si
attribuisce piena validità e un forte valore probatorio al documento
sottoscritto con firma "leggera", sconvolgendo le regole del processo
civile.
2. L'estensione della validità legale al documento sottoscritto con
firme elettroniche non sicure va oltre la previsione comunitaria, che impone
solo che a tale documento non sia negato il valore probatorio.
3. Si introduce la "carta nazionale dei servizi", non
prevista dalla legge delega. Inoltre,
incidentalmente, si confermano due errori del Testo unico sulla documentazione
amministrativa: il primo è, anche qui, un vizio di delega, nel punto in cui si
estendono ai privati le disposizioni valide per la pubblica amministrazione; il
secondo è sostanziale, perché ammette la presentazione di atti e istanze alla
pubblica amministrazione con la semplice identificazione del mittente attraverso
la carta d'identità elettronica, senza alcuna garanzia per eventuali
alterazioni del contenuto.
4. Le definizioni sono confuse, quando non giuridicamente sbagliate
("autenticazione" invece di "validazione") e in totale
disarmonia con quelle della normativa in vigore.
5. La delega all'emanazione di un decreto legislativo di recepimento
esclude l'emanazione di disposizioni oggetto di "delegificazione".
Invece lo schema interviene proprio su queste norme e non sull'unica
disposizione di legge che deve essere emendata per l'attuazione della direttiva:
l'art. 15, comma 2, della legge 59/97.
E' necessario modificare la norma relativa alla validità e rilevanza a tutti
gli effetti di legge del documento informatico con la precisazione della
necessità della firma "sicura" e aggiungere una disposizione sul
divieto di negare valore probatorio a una firma per il solo fatto che è in
forma elettronica o non sicura. Per il resto si può intervenire, dove
occorre, in via regolamentare.
Tutto questo fa sorgere un forte dubbio di costituzionalità dello schema,
per i numerosi ed evidenti vizi di delega: il testo non la rispetta, sia perché
aggiunge disposizioni in contrasto con l'ordinamento (invece di "evitare
disarmonie", come prescrive l'art. 2),
sia perché introduce novità non previste dalla delega stessa.
(M. C. - E. M.)
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