Pagina pubblicata tra il 1995 e il 2013
Le informazioni potrebbero non essere più valide
Documenti e testi normativi non sono aggiornati

 

 Tutela dei dati personali - Legge 675/96

Che c'entra l'AIPA nel "codice della privacy"?
di Manlio Cammarata - 24.07.03

In questi giorni di caldo torrido può dare qualche sollievo farsi un po' di vento agitando un giornale davanti al viso. Va bene anche la Gazzetta ufficiale, tanto non contiene le novità che aspettiamo da tempo: le regole tecniche per la firma digitale e il testo unico sulla protezione dei dati personali, che continua a restare "segreto" nella sua versione finale (vedi Dov'è nascosto il "codice della privacy"? di D. Coliva). 
Ma nell'aria immobile dei corridoi del Palazzo girano strane voci, che vogliono le regole tecniche, scritte dall'AIPA, ferme da mesi nell'ufficio del Garante della privacy, mentre il codice della privacy avrebbe subito una battuta d'arresto a causa di alcuni commi che riguardano proprio l'AIPA.

Non sembra che ci siano collegamenti tra i due ritardi, ma la coincidenza è curiosa. E poi le notizie sulle vicende della nuova normativa sulla riservatezza non sono molto credibili, anche se qualcosa di strano c'è. Il Presidente della Repubblica ha firmato il provvedimento nella settimana tra il 27 giugno e il 3 luglio, come si legge sul sito del Quirinale. Dice l'art. 73 della Costituzione, quarto comma, "Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione": ipotizzando che il Presidente abbia apposto la sua firma il 30 giugno, termine di scadenza della delega, come mai il testo è arrivato al Ministro Guardasigilli solo il 18 luglio scorso?

Dopo che un provvedimento è stato promulgato dal Presidente della Repubblica non può subire alcuna modifica. Sono possibili solo marginali correzioni, nel caso in cui il Ministro Guardasigilli riscontri qualcosa che non va (art. 5, comma 3, del "Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana" - DPR 28.12.1985, n. 1092). E la pubblicazione deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla ricezione dell'atto registrato ovvero all'apposizione del "visto", come recita il successivo articolo 6.

Dunque dobbiamo aspettare il supplemento ordinario con il codice per i giorni dopo il Ferragosto? O, come dice qualcuno, sarà pubblicato alla fine di questo mese?
Resta comunque il mistero delle oltre due settimane trascorse tra la promulgazione e l'arrivo del testo all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia: non è pensabile che il Presidente della Repubblica abbia firmato un provvedimento incompleto, né che qualcuno abbia tentato di manometterlo dopo la firma, anche se le bozze in circolazione (alcune spacciate per testo definitivo, ma evidentemente incomplete) presentano almeno un motivo di controversia.

Si tratta di alcune disposizioni che modificano il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, istitutivo dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Con quattro commi, aggiunti all'art. 176 nelle ultime bozze del codice, l'AIPA diventa "Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione".
Il Centro continua a operare presso la Presidenza del consiglio dei ministri "con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio", però (questa è la vera novità) "per l’attuazione delle politiche del Ministro per l’innovazione e le tecnologie". Il che sembra in contrasto con l'indipendenza di giudizio, ma rende l'idea del lungo braccio di ferro volto a ridurre l'autorità indipendente sotto il controllo del ministro Stanca (vedi Autorità o agenzia, l'importante è che funzioni e Rey: quale innovazione per la pubblica amministrazione?).

Qualcuno chiederà: ma che c'entra l'AIPA nel codice della protezione dei dati personali? La risposta è "come i cavoli a merenda". Tanto più che nell'epigrafe del testo unico non è citata alcuna legge di delega al Governo a modificare le disposizioni del '93, né essa è reperibile nei siti parlamentari: in mancanza di delega, queste disposizioni sono in forte odore di incostituzionalità.

Ma torniamo al codice. Sarebbe un lavoro inutile pubblicare oggi una delle bozze in circolazione, meglio aspettare la Gazzetta ufficiale. Tuttavia, in considerazione dell'attesa di molte aziende di conoscere le nuove disposizioni sulle misure di sicurezza (importanti per impostare i bilanci del prossimo anno) crediamo sia utile riportare il Titolo V e l'allegato B, che disciplinano la materia. I testi dovrebbe essere quelli definitivi, ma è bene prenderli comunque con beneficio di inventario.
In ogni caso si può notare a prima vista che, rispetto alla versione del '99, le "misure minime" sono più aderenti alla realtà della tecnologia e che per molte strutture comporteranno un impegnativo lavoro di adeguamento.

Del resto parleremo in settembre.

INIZIO PAGINA - INDICE DI QUESTA SEZIONE - PRIMA PAGINA © InterLex 2003 - Informazioni sul copyright