Il Garante è
"terzo" e imparziale
di Daniele Coliva - 10.02.2000
Vedi
anche l'articolo di Andrea Monti
Il recente decreto del Tribunale di Milano
enuncia alcuni principi di notevole interesse riguardanti il procedimento
davanti al Garante e la successiva impugnazione dinanzi al giudice ordinario,
disciplinato dall'articolo 29 della legge
675/96.
Il caso sottoposto all'attenzione del collegio milanese, che riveste peraltro
forse ancor maggior interesse per le statuizioni di merito, concerneva l'impugnazione
da parte della RCS Editori s.p.a. e di Ferruccio De Bortoli, rispettivamente
editore e direttore responsabile del Corriere della Sera, di un
provvedimento del Garante con il quale era stata ordinato agli opponenti la
cessazione del comportamento illegittimo denunziato dall'interessata, la
rettifica della registrazione e divulgare con apposito comunicato sul quotidiano
detta rettifica.
E' opportuno premettere che il ricorso al Garante è previsto per la tutela
dei diritti previsti dall'articolo 13,
comma 1, della legge 675. La competenza del Garante è alternativa a quella del
giudice ordinario, e vale il principio electa una via non datur recursus ad
alteram, vale a dire la proposizione della medesima questione (e tra le
medesime parti) al giudice ordinario preclude l'azione avanti il Garante. La
tutela amministrativa è soggetta ad una condizione di proponibilità: il
decorso di cinque giorni dalla richiesta dell'interessato al responsabile
(salvo il caso che il ritardo possa esporre taluno a pregiudizio imminente ed
irreparabile).
Nel procedimento amministrativo innanzi al Garante vige il principio del
contraddittorio e sono ammesse difese scritte. Nel caso di specie il termine per
memorie fu stabilito in due giorni. Avverso il provvedimento del Garante è
ammesso ricorso in opposizione avanti il Tribunale del luogo di residenza del
titolare, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
In armonia con la celerità che contraddistingue il procedimento amministrativo,
il legislatore ha scelto per l'opposizione il rito previsto più in generale
per la cosiddetta volontaria giurisdizione, caratterizzato da una maggiore
celerità rispetto al rito ordinario. Rimane ferma la obbligatorietà del
contraddittorio.
Il provvedimento conclusivo, pur nella forma del decreto, tipica dei
provvedimenti di volontaria giurisdizione, ha contenuto e natura sostanziali di
sentenza.
Il profilo più interessante, sotto l'aspetto procedimentale, è costituito
dalle affermazioni del Tribunale sul ruolo e la funzione del Garante nella fase
di tutela amministrativa. La questione è stata oggetto di trattazione in quanto
gli opponenti avevano notificato il ricorso al Garante stesso, oltre che alla
controparte. La notificazione tuttavia era stata eseguita presso la sede di
quest'ultimo e non presso l'Avvocatura dello Stato, difensore e
domiciliatario ex lege delle amministrazioni dello Stato.
A fronte della puntuale eccezione dell'Avvocatura il Tribunale ha osservato
che la notifica al Garante era assolutamente superflua, in quanto il ruolo del
Garante nella fase pre-giurisdizionale ne escluderebbe "in radice .
qualsiasi giustificazione [alla] partecipazione al rapporto processuale".
Il Tribunale infatti coglie un elemento caratteristico del Garante, che lo
distingue dalle altre autorità indipendenti: "il Garante per la
protezione dei dati personali interviene a comporre, nell'ambito di competenza
specificamente delineato e in regime di concorrenza con l'autorità
giudiziaria ordinaria (cfr. l'ultima parte dei comma 1 e 2), conflitti
intersoggettivi in posizione di assoluta terzietà. l'Autorità predetta
assume pertanto . un ruolo di neutralità paragiurisdizionale.".
Se da un lato è comprensibile lo scrupolo della notifica al Garante, in armonia
al procedimento di impugnazione dei provvedimenti delle altre autorità
indipendenti (es. Autorità garante della concorrenza e del mercato in tema di
pubblicità ingannevole), dall'altro non si può non sottolineare l'incisività
del rilievo del Tribunale, il quale sostanzialmente, e in termini semplicistici,
afferma che il giudice di primo grado non è parte del successivo giudizio di
appello.
La qualificazione operata dal collegio milanese mi sembra corretta, dal
momento che, a differenza delle altre autorità, il ricorso alla tutela
giurisdizionale in relazione ai diritti previsti dall'articolo 13 è sin dall'inizio
concorrente con la funzione del Garante. L'interessato, abbiamo visto, può
scegliere a quale "giudice" rivolgersi, con la precisazione che l'azione
avanti il Garante ha un contenuto limitato rispetto a quella esperibile innanzi
al giudice ordinario.
L'equipollenza delle due figure ai fini della tutela impone, perché siano
rispettati i requisiti minimi di costituzionalità della disciplina, che il
Garante sia assolutamente terzo ed imparziale. Tale caratteristica collide
decisamente con la qualificazione del Garante stesso come parte del procedimento
di impugnazione. |