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 Tutela dei dati personali - Legge 675/96

La notificazione dei trattamenti di dati personali
da parte degli Internet provider
Seconda parte - 05.03.98

(Prima parte - Terza parte - Quarta parte: istruzioni per l'installazione e la compilazione del modulo in formato digitale - Quinta parte: FAQ))

Lo scopo immediato di questi articoli è fornire agli operatori di Internet gli elementi più rilevanti per la notificazione al Garante dei trattamenti di dati personali. Non ci proponiamo quindi né un'analisi della normativa (alla quale sono dedicati molti articoli elencati nell'indice di questa sezione di InterLex) né di dare indicazioni dettagliate sulla compilazione del modulo, che deve essere vista caso per caso a seconda delle attività e del tipo di trattamenti svolti da ogni titolare.
Tuttavia un esame generale dei trattamenti connessi all'attività di un Internet provider è utile non solo per superare più facilmente l'incombenza della notificazione, ma soprattutto per rivedere - quando è necessario - l'intera organizzazione delle banche dati, che dovrà seguire schemi precisi quando dovranno essere adottate le misure minime di sicurezza stabilite dal regolamento previsto dall'
articolo 15, comma 2, della legge 675/96, regolamento atteso ormai da un giorno all'altro.

Nella prima parte abbiamo classificato i soggetti interessati alla normativa sui dati personali, esaminando le situazioni di titolare o di incaricato del trattamento a seconda del tipo di servizio prestato (fornitori di accessi, di hosting o housing, di contenuti e via discorrendo). Ora vediamo più in dettaglio la situazioni dei fornitori di accessi (Internet access provider), che sono quelli più interessati all'applicazione della legge 675/96, in quanto titolari di diversi tipi di trattamento.
Chiariamo subito che, anche se svolge più trattamenti, il titolare è obbligato a presentare una sola notificazione, dal momento che esso hanno finalità correlate (articolo 7, comma 2), almeno nei casi che prendiamo in esame in questa sede.

La notificazione è valida a tempo indeterminato. Una nuova notificazione è necessaria solo se cambia taluno degli elementi elencati nel comma 4 dello stesso articolo 7, o in caso di cessazione di un trattamento.
Un'altra indicazione importante: se un provider fornisce l'accesso solo a persone giuridiche, aziende, enti o associazioni, non deve presentare la notificazione, beninteso se nelle banche dati non sono presenti informazioni relative a persone fisiche identificate o identificabili (eventualità peraltro improbabile).

Gli elenchi degli abbonati e delle password

Nel quadro o) del modulo devono essere indicate le "banche dati cui si riferisce il trattamento". Vediamo dunque quali banche dati sono normalmente presenti nei sistemi di un fornitore di accessi a Internet. Per comodità di esposizione dobbiamo distinguere tre categorie:
1. banche dati relative alle attività commerciali e amministrative;
2. banche dati relative alle attività telematiche;
3. dati diffusi sulla Rete.
Rientrano nella prima categoria gli elenchi degli abbonati (clienti) e dei fornitori, con finalità di trattamento a scopi contabili e amministrativi, che devono essere elencate nel quadro i.1), con le modalità da indicare nel quadro i.2). La notifica di questi elenchi non presenta problemi particolari, in quanto si tratta di trattamenti del tutto analoghi a quelli che avvengono in qualsiasi azienda, insieme a quelli relativi al personale dipendente o ai collaboratori, e in genere non sono nemmeno soggetti all'obbligo della notificazione, a norma del comma 5-ter, lettera e), sempre dell'
articolo 7.
Tuttavia alcuni provider rendono pubblico l'elenco degli abbonati, cioè compiono una diffusione di dati personali, e per di più anche verso paesi non appartenenti all'Unione europea, con tutti i problemi creati dell'
articolo 28 e dall'assenza della normativa specifica per le attività telematiche. Quindi la notificazione diventa obbligatoria.

Nota. L'abbonato può chiedere di non essere inserito nell'elenco diffuso sulla Rete o che alcuni suoi dati siano omessi (articolo 11, comma 2); la materia è regolata più in dettaglio anche dalla direttiva 97/66 CE, che dovrebbe essere recepita con un futuro regolamento attuativo della legge 675/96. La direttiva contiene una serie di prescrizioni molto dettagliate per la protezione della riservatezza nei servizi di telecomunicazioni, che per molti operatori comporteranno nuove procedure per il trattamento dei dati relativi agli abbonati.

Vediamo ora un elenco importante, quello delle password. Dal punto di vista organizzativo è collegato a quello degli abbonati, mentre per l'aspetto funzionale fa parte delle procedure tecniche. A causa della sua delicatezza, deve essere difeso con sistemi particolarmente sicuri, anche per quanto riguarda la protezione dei dati personali. Infatti se qualcuno riesce a impadronirsi di una password altrui, non solo può commettere diversi atti illeciti con qualche certezza di farla franca, ma può andare a curiosare tra i dati personali di altri utenti. In pratica la sicurezza dell'archivio delle password è funzionale alla protezione di moltissime altre informazioni presenti nel sistema.
L'esistenza di questo archivio deve essere notificata nel quadro o), mentre le misure di sicurezza vanno nel quadro d).
Qui si può verificare una situazione di incertezza, perché il modulo richiede una "descrizione generale delle misure adottate per la sicurezza dei dati", mentre il regolamento in fase di pubblicazione dovrebbe presentare un elenco molto preciso delle misure minime relative ai diversi tipi di trattamento. Anche nel caso in cui le procedure di sicurezza siano le più severe ed efficaci, una semplice "descrizione generale" potrebbe non essere sufficiente a indicare l'effettivo livello di protezione delle informazioni. Con conseguenze non trascurabili, visto che l'inosservanza delle norme di sicurezza comporta di per sé sanzioni penali, anche se non si verificano eventi dannosi (vedi
Banche dati, privacy e sicurezza: gli obblighi del gestore di Gianni Buonomo).

Gli archivi dei LOG

Col termine di LOG si indicano convenzionalmente le registrazioni delle attività che interessano un sistema informativo, che vengono compiute con procedure automatiche e danno luogo ad archivi che consentono la ricostruzione degli eventi che hanno interessato il sistema stesso. Si tratta quindi di basi di dati collegate alle procedure telematiche, il cui trattamento si svolge per finalità correlate ai trattamenti che abbiamo visto nel paragrafo precedente.
Come ben sa qualsiasi amministratore di sistema (che in genere è opportuno sia qualificato come responsabile del trattamento, quando non ci sia un soggetto con la responsabilità specifica per i dati personali), i LOG sono un elemento essenziale per la gestione del sistema stesso e consentono di risolvere molti problemi tecnici e organizzativi; purtroppo però costituiscono altrettante dettagliate basi di dati personali, perché offrono informazioni sulle attività degli utenti e quindi ricadono in pieno nell'ambito della legge 675/96.
Anche sulla tenuta di queste registrazioni ci sono numerose prescrizioni nella direttiva 97/66/CE, che saranno probabilmente recepite dal decreto legislativo sulle protezione dei dati personali previsto dalla legge 676/96 e che dovrebbe essere emanato entro il prossimo mese di ottobre. In attesa di queste disposizioni, spetta al sysadmin stabilire quali informazioni debbano essere raccolte

È compito del sysadmin decidere quali informazioni debbano essere raccolte e in che modo vadano archiviate e protette. L'utilizzo più immediato dei LOG è per gli addebiti dei collegamenti, quando sono praticate tariffe a tempo o è previsto un tempo massimo giornaliero o mensile; si possono generare LOG molto dettagliati o ridotti all'essenziale, in genere è importante che contengano dati utili non solo in caso di contestazioni con gli abbonati, ma anche per risalire alle cause di operazioni anomale o di malfunzionamenti.
Di conseguenza l'insieme minimo di dati da registrare - oggetto, ancora, del quadro o) della notifica - riguarda l'inizio e la fine di ogni collegamento di ciascun abbonato. Ma i sysadmin più attenti alla sicurezza del sistema spesso vorrebbero tenere una traccia anche dei siti ai quali accedono gli abbonati, il che comporta la registrazione di dati personali che potrebbero anche appartenere alle categoria dei dati sensibili (
articolo 22 della legge 675/96). Infatti, nei casi di accesso a numerose categorie di siti si raccolgono "dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politi o sindacale", con la conseguente necessità di ottenere l'autorizzazione del Garante e il consenso scritto degli interessati.

Dunque è bene astenersi dal registrare questi dati, tranne che nei casi in cui le informazioni siano necessarie per ricostruire le modalità di sospetti atti illeciti. Su questo punto dovrà intervenire il previsto decreto legislativo sulla tutela dei dati nelle attività telematiche e anche il codice deontologico previsto dal comma 4 dello stesso articolo 22.
Si deve sempre tener presente che dal punto di vista della protezione dei dati personali l'archivio dei LOG è delicato quanto quello delle password, perché può contenere informazioni molto riservate: i tempi di collegamento di ciascun utente, a quali ore si collega, quali siti visita più di frequente, quali prodotti acquista e via discorrendo. Un log molto dettagliato premette di costruire un profilo dell'abbonato che può essere utilissimo per le promozioni commerciali, e anche per diffamazioni, ricatti, estorsioni e altre poco nobili attività.

I dati diffusi su Internet

Arriviamo a questo punto alla terza categoria di trattamenti, relativa ai dati diffusi sulla Rete, cioè alle informazioni personali inserite nelle pagine Web o in altri spazi visibili da terzi, come i newsgroup. Si potrebbe discutere se l'inserimento di dati personali in gruppi "chiusi", cioè non accessibili da chiunque, debba essere considerato comunicazione o diffusione, ai sensi delle lettere g) e h) del secondo comma dell'articolo 2. La seconda ipotesi (diffusione) sembra più aderente alla realtà, anche perché al momento dell'invio del messaggio non si può prevedere se altri utenti si aggiungeranno a quelli già iscritti (quindi ci sono dei destinatari non identificati al momento della trasmissione). Inoltre la previsione di un solo tipo di trattamento semplifica un po' gli adempimenti.

Come abbiamo visto nella prima parte di questa trattazione, il fornitore di accessi può essere coinvolto a diverso titolo nella diffusione di dati personali. Prima di tutto può essere titolare del trattamento, nel caso in cui sia anche fornitore di contenuti e in questi contenuti siano presenti dati personali. In questo caso dovrà indicare il trattamento nella notificazione.

Nel caso invece in cui operi come fornitore di hosting, cioè ospiti nel suo sistema contenuti immessi da altri in seguito a un apposito contratto, deve essere considerato incaricato del trattamento e dovrà quindi ricevere istruzioni dal titolare (cioè il fornitore di informazioni) o dal responsabile del trattamento designato dal titolare.
Si pone ora il problema di decidere se la natura dell'incaricato vada indicata al punto 3. del quadro g), dove si parla di "persone fisiche e giuridiche preposte ai trattamenti... (anche se a cura di responsabili esterni)", dove il termine "preposte" è ambiguo: per l'articolo 2, comma 2, lettera e) "preposto" è il responsabile del trattamento, mentre qui si distingue tra "preposto" e "responsabile". Si deve intendere che il "preposto" è l'incaricato del trattamento? Allora perché non hanno scritto "incaricate"?
Per fortuna la compilazione di questo quadro, che con involontario umorismo si intitola "notizie volte a facilitare i rapporti con il Garante" è facoltativa...

In molti casi il fornitore di hosting potrebbe essere nominato responsabile del trattamento: le sue generalità dovranno quindi essere riportate nel quadro f) della notificazione presentata da titolare e dovrà sottoscrivere la notificazione stessa nel quadro h).

Più semplice è il caso in cui il provider sia fornitore di housing: il titolare dovrà indicare nel quadro b) l'indirizzo della sede in cui è installato il sistema. Le istruzioni del modulo specificano che si deve indicare il luogo in cui sono ubicate le memorie e non quello in cui sono ubicati i terminali.

Resta l'ultimo aspetto, quello dei dati personali eventualmente immessi dagli utenti negli spazi messi a disposizione in forza del contratto di abbonamento. Ne abbiamo già parlato nella prima parte: il problema resta aperto.

(M.C.)