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 Tutela dei dati personali - Legge 675/96

ISP: dal 29 marzo sanzioni penali se mancano le "misure minime"
17.02.2000

Internet provider, attenzione: il terzo comma dell'articolo 41 della legge 675/96 prescrive che le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali devono essere adottate entro sei mesi dall'entrata in vigore del relativo regolamento, previsto dall'articolo 15 della stessa legge. Il regolamento (DPR 318/99) è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 14 settembre '99 ed è entrato in vigore quindici giorni dopo, quindi il 29 marzo va a regime (finalmente?) anche questo aspetto della legge.

Le norme riguardano tutti i soggetti che trattano dati personali e sono graduate a seconda dei dati e della natura dei sistemi informativi usati per il trattamento stesso (PC isolati, PC accessibili solo da reti interne, sistemi accessibili anche dalla rete telefonica pubblica, secondo un'interpretazione fondata più sul buon senso che sulle confuse definizioni del testo - vedi Sicurezza e reti "disponibili al pubblico").
Gli internet provider, per la natura del servizio prestato, trattano dati personali su elaboratori accessibili dalla rete pubblica, in particolare per quanto riguarda la posta elettronica e le procedure di autenticazione degli abbonati, oltre ai LOG degli accessi. Quindi sono tenuti ad adottare il livello più alto di protezione, compresi gli adempimenti previsti dagli articoli 5 e 6, perché è possibile che nei LOG siano presenti dati "sensibili" (accesso a siti con contenuti che possono rivelare stato di salute, abitudini sessuali ecc.).

Dunque è necessario approntare il piano di sicurezza (anzi, secondo la stravagante definizione del regolamento, il "documento programmatico sulla sicurezza"), nel quale devono essere scrupolosamente indicate tutte le misure adottate per la protezione logica e fisica, a cominciare dai "criteri tecnici e organizzativi per la protezione delle aree e dei locali interessati dalle misure di sicurezza nonché le procedure per controllare l'accesso delle persone autorizzate ai locali medesimi".
Tutto questo potrebbe comportare, in molti casi, una completa riorganizzazione delle struttura, con conseguenze pesanti sull'operatività.
In linea di principio è corretto impostare la struttura di un sistema informativo sulla base di stringenti requisiti di protezione. Ma dovrebbero essere misure efficaci, non mere formalità (come quella dell'antivirus aggiornato ogni sei mesi), il cui rispetto assicura la sicurezza legale, non quella reale. 

Il vero problema è che ci troviamo di fronte a norme di rilevanza penale: secondo l'articolo 36 della legge, chi "omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena è della reclusione da due mesi a due anni".
Non vale adottare misure più efficaci di quelle previste dal regolamento: chi non rispetta le norme può finire davanti a un magistrato, anche se ha adottato precauzioni "allo stato dell'arte". Si dovrà vedere, naturalmente, che cosa ne penserà il giudice. Ma è facile immaginare che nessuno abbia voglia di essere il primo a saperlo...

(M. C.)