Privacy e assicurazioni: l'accesso ai
dati - 1
di Paolo Ricchiuto* - 06.01.03
Una settimana fa, in Privacy e perizie
medico-legali abbiamo affrontato il problema del diritto di accesso da parte
dell'interessato ai dati trattati dalle compagnie di assicurazione. La questione
presenta altri aspetti
delicati, relativi alle modalità di trasmissione dei dati, nei casi in cui la
richiesta di accesso sia accolta dalla compagnia (DPR 501/98). Nell'articolo che
segue vengono affrontati questi problemi e quelli relativi al rapporto tra la
legge 675/96 e l'art. 3 della legge 57/01 (ndr).
Modalità di trasmissione dei dati all’interessato che abbia esercitato il
diritto di accesso
A norma dell’art. 23 co. 2 della l.
675/96 i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono esser
resi noti all’interessato solo per il tramite di un medico designato dall’interessato
o dal titolare.
Tale principio è stato applicato con un certo rigore dal Garante: mi
riferisco al provv. 19.02.02 (in base al quale è stato ritenuto non conforme
alla legge l’aver messo a disposizione dell’interessato i dati contenuti
nella perizia presso il centro liquidazione sinistri) ed al provv. 08.05.02 (con
il quale l’autorità ha sottolineato la irregolarità della comunicazione
della perizia presso il legale del danneggiato). Interessante poi l’argomentazione
sviluppata nel provv. 27.03.02, in base al quale, in mancanza di indicazione del
medico da parte del danneggiato, legittimamente la compagnia provvede alla
nomina motu proprio di un medico al quale inviare la perizia.
Fissato tale principio, c’è da chiedersi, peraltro, se lo stesso possa
esser esteso nella sua vincolatività (tanto da obbligare l’azienda - e non
semplicemente consentire alla medesima - la nomina di un medico in mancanza di
indicazione da parte del danneggiato), ovvero se la compagnia possa
legittimamente rifiutare di dare riscontro alla richiesta di accesso, laddove il
danneggiato non abbia provveduto alla nomina. La formulazione della norma, ad
avviso di chi scrive, ponendo una alternativa secca (e non gradatamente
subordinata) tra medico nominato dal danneggiato o dal titolare, sembra creare
un vincolo a carico della impresa che prescinde dalla incompletezza della
richiesta avanzata dal danneggiato.
Per esaurire l’analisi delle modalità di trasmissione dei dati a colui che
abbia esercitato il diritto di accesso, va poi sottolineato quanto segue:
secondo l’art. 17 co. 6 DPR 501/98, a
fronte della richiesta di accesso da parte dell’interessato, i dati sono
estratti a cura del responsabile o degli incaricati del trattamento e possono
essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero con prospettazione
mediante mezzi elettronici o comunque automatizzati, sempre che in tali casi la
comprensione dei dati sia agevole… Se vi è richiesta, si provvede in ogni
caso alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla
loro trasmissione per via telematica.
Anche nel caso della perizia medico-legale, pertanto, il principio è che
all’ interessato (rectius: al medico incaricato) non debba esser
fornita una copia della stessa, bensì che i dati personali ivi contenuti
debbano essere estratti, ed eventualmente trasposti su supporto cartaceo.
Se è vero che il titolare del trattamento può anche fornire una copia della
perizia (cfr. provv. 07.10.99; 11.04.00), non esiste quindi un vincolo in tal
senso, atteso che l’adempimento dell’obbligo previsto dal citato art. 17 DPR
501/98 viene soddisfatto correttamente mediante la estrazione ed eventuale
trasposizione su supporto cartaceo dei dati contenuti nell’elaborato.
Univoco l’orientamento del Garante sul punto (cfr. provv. 28.12.00 l’interessato
può chiedere di accedere ai propri dati personali ex art. 13 ma non può, di
regola, ottenere copia integrale degli atti, delle relazioni e/o degli altri
documenti contenenti tali dati).
Ciò detto, va però sottolineato come, anche ove l’interessato abbia
richiesto di ottenere copia integrale della perizia medico legale, il Garante ha
specificato come quella richiesta può comunque esser presa in considerazione
utilmente come esercizio del diritto di conoscere i dati contenuti nella perizia
(cfr. provv. 26.03.2001): anche una richiesta mal formulata, in quanto
diretta ad ottenere copia integrale della perizia, deve essere considerata sotto
questo profilo come utile esercizio del diritto di ottenere la estrazione dei
propri dati.
Il rapporto con l’art. 3 della legge 57/01
Per comodità di consultazione, riporto innanzitutto qui di seguito il testo
dell’art. 3 L. 57/01:
Norme per il diritto di accesso agli atti delle imprese di
assicurazione:
1. Dopo l’art. 12-bis della L. 24.12.1969 n.990, introdotto dall’art. 1
comma 1 della presente Legge, è inserito il seguente:
Art. 12-ter – 1. Le imprese di Assicurazione esercenti il ramo dell’assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti, sono tenute a garantire a coloro che stipulino
con esse contratti di assicurazione riguardanti tale ramo, nonché ai
danneggiati, il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di
valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Al
danneggiato o all’assicurato non sono opponibili gli accordi associativi
stipulati tra imprese di assicurazione.
2. Al fine di cui al comma 1, ciascuna impresa di assicurazione deve garantire
all’assicurato nonché al danneggiato l’accesso agli atti di cui al medesimo
comma 1. Se entro sessanta giorni dalla richiesta l’assicurato o il
danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti,
egli può rivolgersi all’ISVAP al fine di veder garantito il proprio diritto.
3. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato adotta, con
proprio decreto, le disposizioni attuative del presente articolo
2. Il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato
di cui al comma 3 dell’art. 12 ter della L. 24.12.1969 n. 990, introdotto dal
comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Prima di affrontare le problematiche attinenti al rapporto tra l’ art. 3 l.
57/01 e la l. 675/96, è necessario operare una premessa:
i commi 2 e 3 della norma in esame rimandano ad un decreto del Ministero dell’industria,
commercio ed artigianato (oggi Ministero delle attività produttive) la
definizione delle disposizioni attuative che, nelle intenzioni del legislatore,
avrebbero dovuto dare una sostanza operativa ai principi fissati dalla norma .
Ad oggi, nonostante il termine di 90 giorni previsto dal comma 3, il decreto non
è stato ancora emanato e da notizie assunte direttamente presso l’ufficio
legislativo del Ministero, è emerso che lo schema di D.M. è già stato
definito, ma lo stesso deve ancora passare il vaglio di varie autorità (non
ultima, il Garante della privacy) prima di esser pubblicato.
Vincolatività immediata dell’art. 3
La prima domanda da porsi è dunque la seguente: l’art. 3 è immediatamente
vincolante per le compagnie di assicurazione, anche a prescindere dalla
emanazione del Decreto Ministeriale? Due le tesi possibili.
a) secondo l’interpretazione data da alcune compagnie, in mancanza delle
disposizioni attuative la norma non potrebbe considerarsi operativa. Seguendo
questa impostazione, a fronte di un’eventuale richiesta di accesso basata sull’art.
3, si potrebbe legittimamente rispondere che, stante la sostanziale inattuazione
della norma, il diritto di accesso ivi previsto non potrebbe ancora essere
esercitato.
Ma è sostenibile anche l’esatto contrario.
b) trattandosi di una norma di legge di fatto vigente, anche a prescindere dalle
specificazioni pratiche rimesse al Ministero competente, la stessa non può non
spiegare i propri effetti. Pur in assenza dei necessari punti di riferimento
operativi, le compagnie sarebbero dunque tenute a rispettarne il disposto.
Personalmente ritengo preferibile, cautelativamente, questo secondo tipo di
approccio. Non v’è dubbio che la L. 57/01 abbia creato un nuovo diritto in
capo agli utenti della assicurazione obbligatoria. Pur non contenendo specifiche
operative, l’impianto che ne emerge è sufficientemente delineato. In tale
contesto, sostenere che un diritto normativamente sancito possa esser
paralizzato dal fatto che il Ministero competente non rispetti i tempi assegnati
per la definizione delle norme attuative, appare operazione interpretativa
decisamente rischiosa.
Partendo da tale ultimo assunto, passiamo quindi ad esaminare la natura e le
implicazioni della norma, ben sottolineando come soltanto dopo la pubblicazione
del regolamento attuativo sarà possibile verificare quali siano le prescrizioni
operative imposte dal Ministero, e se le stesse siano in linea ovvero
smentiscano le ipotesi esegetiche che riporto nelle pagine che seguono.
Natura e ratio dell’art. 3 l. 57/01 e dell’art. 13 l. 675/96
L’art. 3 L. 57/01 fa parte del capo I (artt. da 1 a 6) della legge, recante
norme in materia di "Regolazione dei mercati – Interventi nel settore
assicurativo", mediante il quale sono state apportate aggiunte e modifiche
alla L. 990/69, alla l.857/76 ed alla l. 137/00.
Si tratta di un complesso di regole afferenti la attivazione e gestione delle
polizze RC auto, mediante il quale sono stati fissati nuovi principi intesi a
garantire la trasparenza e concorrenzialità delle offerte dei servizi
assicurativi (art. 1), la trasparenza nella gestione delle pratiche di
liquidazione dei sinistri (art.3), la tutela del contraente in sede di
sottoscrizione e disdetta della polizza (art. 4), la fissazione di prescrizioni
procedurali relative alla gestione delle richieste di risarcimento danni e la
predeterminazione di importi certi per la valorizzazione del danno biologico
(art. 5 – dell’art. 2 parlerò diffusamente nel paragrafo che segue).
Il contesto nel quale si colloca l’art. 3, pertanto, fa sì che il diritto
di accesso dallo stesso previsto possa esser considerato come un aspetto di un
più ampio sistema di tutela dell’utente della assicurazione obbligatoria
(contraente o danneggiato che sia), e l’elemento qualificante dei nuovi
strumenti consiste nella trasparenza del rapporto con l’impresa assicurativa,
tanto nel momento della attivazione della polizza, quanto nella fase della
gestione del rapporto contrattuale, con particolare riferimento alla
liquidazione dei danni (provocati o conseguiti).
A livello sistemico, quindi, esiste una differenza che potremmo definire
ontologica tra la L. 57/01 e la L. 675/96. La prima garantisce la trasparenza
nella gestione di un rapporto contrattuale: oggetto di tutela è, pertanto, il
diritto del contraente e del danneggiato di controllare e verificare i singoli
passaggi del procedimento di liquidazione. La seconda afferisce invece alla
fissazione di principi e modalità di raccolta e trattamento dei dati personali:
oggetto di tutela è, dunque, il diritto di ogni cittadino a che il trattamento
dei propri dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare
riferimento alla riservatezza ed alla identità personale (art. 1 co. 1 L. 675/96).
Mentre l’art. 3 L. 57/01 consente al contraente o al danneggiato l’accesso
agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e
liquidazione dei danni, l’art. 13 L. 675/96 garantisce all’interessato la
possibilità di ottenere in ogni momento, a cura del titolare del
trattamento, la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo
riguardano e della loro origine: nell’un caso, il diritto di accesso
costituisce lo strumento attraverso il quale viene data sostanza al diritto
degli utenti della RC auto ad avere un rapporto trasparente con la compagnia;
nell’altro, il diritto di cui all’art. 13 consente all’interessato di
conoscere origine e natura dei dati personali trattati dal titolare.
La diversità dello spirito delle due norme si riverbera nella assoluta
diversità dell’oggetto dell’accesso: per la L. 57/01 si parla di atti del
procedimento che riguardano il contraente ed il danneggiato; per la L. 675/96 di
dati personali dell’interessato.
Questa divaricazione è stata puntualmente tratteggiata anche dal Garante:
con il provv. 08.05.01, infatti, l’Autorità ha fissato il seguente principio:
l’accesso ai dati personali non è precluso dalla L. 5.3.01 n. 57, che ha
riconosciuto ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a
conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei
danni che lo riguardano, riconoscendo quindi un diverso diritto di accesso agli
atti del procedimento di liquidazione che non assorbe il diverso e concorrente
diritto di accesso ai dati personali, soggetto ai presupposti di cui agli artt.
13 e 14 L. 675/96.
(Interessante, sotto questo profilo, la convergenza con le pronunce del
Tribunale di Trieste 12.04.02: anche nelle stesse, infatti,seppure per giungere
a risultati diametralmente opposti a quelli cui perviene il Garante, si da atto
della alternatività dello strumento previsto dall’art. 3 L. 57/01 rispetto al
diritto di accesso ex art. 13 l. 675/96).
Laddove vi sia dunque una richiesta di accesso ai dati personali formulata ex
art. 13 l. 675, la compagnia è sempre tenuta al rispetto dei dettami della
legge sulla privacy: riscontro entro cinque giorni; impossibilità di
differimento, se non per i motivi specifici dettati dall’art. 14 (cfr. paragrafo precedente);
estrazione dei dati personali ed eventuale trasposizione su supporto cartaceo o
informatico.
Qualora invece la richiesta di accesso riguardi atti relativi al procedimento di
liquidazione del danno, dovrebbe trovare applicazione la L. 57/01 e quindi (come
chiarirò nel prossimo paragrafo): riscontro entro sessanta giorni;
esperibilità della richiesta solo all’esaurimento del procedimento di
liquidazione; messa a disposizione del richiedente di copia degli atti
richiesti.
(Testo tratto dalla relazione al convegno "Privacy nelle aziende -
l'evoluzione normativa, giurisprudenziale e gli ultimi orientamenti del Garante
- Paradigma s.r.l. - Milano, 19-20.11.2002)
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