Il diritto di accesso
alla legge e alle informazioni pubbliche
28.06.99
Contributo di InterLex al Forum per la società
dell'informazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. Premessa
Diritto di accesso - dovere di diffusione: con
queste due formule descriviamo in estrema sintesi un problema di grandi
dimensioni e di non facile soluzione, che riteniamo fondamentale per lo sviluppo
della società dell'informazione nel nostro Paese. Da una parte ci sono i
cittadini, che sono obbligati a rispettare la legge e quindi devono avere la
possibilità di conoscerla; dall'altra c'è lo Stato, che produce a getto
continuo un'impressionante quantità di atti normativi, che si aggiungono a un
ordinamento di dimensioni da tempo ingovernabili.
In mezzo c'è "la rete", cioè la tecnologia, che oggi rende possibile
sia la diffusione delle informazioni, sia la loro organizzazione e la loro
ricerca.
Non è immaginabile una "società dell'informazione" in cui manchino
proprio le informazioni che costituiscono il cemento dell'edificio sociale,
cioè le leggi, i regolamenti, le circolari applicative, le norme tecniche, per
finire con la modulistica e con la possibilità di un'effettiva interazione
telematica con la pubblica amministrazione.
Il documento informatico, introdotto con la legge
59/97 e i successivi regolamenti, offre l'opportunità di una vera "svolta
epocale" nel rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, oltre che
presentarsi come uno strumento di grande utilità nelle attività dei privati.
Ma non potrà diventare di uso comune fino a quando non sarà di uso comune lo
strumento telematico.
Si deve considerare il fatto che la firma digitale rappresenta un momento di
impiego evoluto delle tecnologie. L'impiego evoluto viene dopo l'impiego
elementare, che è nello stesso tempo causa ed effetto di quella che chiamiamo
"alfabetizzazione informatica". E' ormai chiaro che il primo accesso
alle tecnologie dell'informazione, soprattutto per chi non è più giovane, può
essere motivato solo da un interesse per i contenuti. Dunque offrire contenuti
che rispondano a esigenze diffuse è anche un modo per sollecitare l'interesse e
accelerare il processo di alfabetizzazione.
Per rendersi conto delle dimensioni della
richiesta di contenuti di tipo normativo, basta riflettere sulla quantità di
adempimenti ai quali è tenuta una piccola o media impresa, sia per le
incombenze di natura burocratica e amministrativa, sia per rispettare la
congerie di "norme tecniche", disposizioni comunitarie e regolamenti
locali, che riguardano i processi di produzione e la qualità dei prodotti. Il
reperimento di tutta questa normativa, prima ancora che il suo rispetto,
costituisce un costo non trascurabile, che si riflette sul prezzo finale e
quindi sulla competitività dei prodotti.
Ma questi sono solo aspetti pratici, prima dei quali dovrebbero essere risolte
le questioni di principio.
2. Diritto di accesso e dovere di
diffusione
Il tema del diritto di accesso telematico alla
legge fu sollevato per la prima volta nel Forum multimediale "La società
dell'informazione" (il nucleo originario della nostra rivista), in un
intervento del magistrato Francesco Brugaletta1.
Le argomentazioni erano solide: le tecnologie rendono possibile la trasparenza
dell'azione amministrativa, che è il presupposto della nuova "democrazia
telematica"; la conoscenza delle leggi da parte dei cittadini e quindi il
dovere di diffonderle da parte dello Stato sono il primo passo della trasparenza2.
In uno scritto successivo3
lo stesso autore avanzava anche la proposta di una semplice modifica legislativa
per obbligare il Poligrafico a mettere in rete le leggi.
Non tutti, all'inizio, erano d'accordo con questa impostazione4,
ma poi l'idea della diffusione sull'internet degli atti normativi si è
affermata, ma solo in linea di principio, e si è in parte concretizzata con la
pubblicazione delle nuove leggi sul sito del Senato.
Vale la pena di osservare come i due siti internet della Camera e del Senato
svolgano oggi un ruolo di grandissimo rilievo nell'informazione pubblica ai
cittadini, che hanno finalmente a disposizione non solo i testi delle leggi di
recente approvazione, ma anche una notevole quantità di informazioni sul loro
iter. In questo modo si realizza la promessa della trasparenza dell'azione
legislativa, condizione di una più diretta partecipazione collettiva al
dibattito politico (che è ancora alla portata di pochi
"alfabetizzati").
Ma questo non basta. A parte la ridicola
precisazione - pur tecnicamente necessaria - che la pubblicazione delle leggi
sui siti parlamentari "non ha carattere di ufficialità", manca la
massa di disposizioni legislative e regolamentari emanate a tutti i livelli
dagli enti più disparati, manca la normativa europea (solo in parte reperibile
sui siti comunitari) e mancano le norme tecniche, che in un numero crescente di
casi sono assunte nell'ordinamento, ma sono oggetto di sfruttamento esclusivo da
parte di alcuni privati.
Manca anche tutto "il resto", cioè il corpus normativo accumulato
ormai da secoli, che conta centinaia di migliaia di atti normativi, spesso
richiamati dalle norme recenti, che solo pochi eletti possono rintracciare nel
CED della Corte di Cassazione. E a caro prezzo.
Qui il problema dell'accesso è aggravato da quello della ricerca e soprattutto
dall'assenza di criteri che possano aiutare a distinguere tra disposizioni in
vigore e documenti di puro interesse storico.
3. Che cosa si può e si deve fare
Queste difficoltà possono essere superate con un
uso intelligente delle tecnologie. Prima di tutto si devono censire gli enti
che, a qualsiasi titolo, emanano norme. Poi si devono stabilire criteri uniformi
per la pubblicazione sul Web delle norme stesse e si deve mettere in piedi un
"portale" di accesso con un motore di ricerca che consenta di
raggiungere i testi dovunque si trovino. La nascente Rete unitaria della
pubblica amministrazione può rivelarsi il mezzo ideale per collegare le fonti e
mettere a disposizione un data base strutturato e di facile consultazione.
Il passo successivo è la creazione di un ipertesto normativo, che colleghi
tutte le disposizioni richiamate dalle norme di recente pubblicazione.
E da qui si potrà metter mano alla parte più interessante del progetto, il
riordino generale del sistema. Infatti il collegamento a catena dei testi
obbliga a ripescare anche le norme più antiche ancora in vigore, mentre una
successiva ricerca affidata a programmi "intelligenti" può portare
all'identificazione e all'acquisizione nell'ipertesto di tutta la legislazione
in vigore, con la distinzione tra l'archivio storico e l'archivio della
normativa vigente.
Detto così, sembra facile, ma in realtà è un
progetto di dimensioni imponenti, non solo e non tanto per l'impegno di messa a
punto e di collaudo delle procedure e delle tecnologie, ma soprattutto per la
quantità di documenti su cui si deve svolgere la ricerca.
E' necessario prima di tutto un "concerto" dei maggiori enti
interessati (Poligrafico, Cassazione, Parlamento, AIPA...), per
l'identificazione di standard e procedure unificanti; quindi dovranno essere
messi a punto gli strumenti tecnologici, infine si dovranno definire le
interfacce di ricerca. Ma tutto questo potrebbe richiedere anni di lavoro,
mentre c'è qualcosa che si può fare subito.
Infatti è possibile pubblicare, giorno per
giorno, la Gazzetta ufficiale sul web. L'impegno tecnico è sostenibile e la
spesa è irrisoria. Non ci sono ostacoli normativi5
- o comunque sono facilmente superabili. Contemporaneamente si possono stabilire
standard minimi comuni per la pubblicazione immediata, in formato digitale, di
tutte le norme che non sono pubblicate dalla Gazzetta, a mano a mano che vengono
emanate dai diversi enti. A questo punto, con la costruzione di un elementare
motore di ricerca, si può soddisfare il diritto elementare dei cittadini alla
conoscenza della legge.
Un'ultima annotazione, per le cose che si possono
fare subito. Dal 19966
si proclama la necessità di rendere disponibile la modulistica per via
telematica. L'articolo 22 del DPR 513/97 prescrive che "entro il 31
dicembre 1998 le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere
disponibili per via telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni
effetto di legge per l'interscambio dei dati nell'ambito della rete unitaria e
con i soggetti privati". Da quello che ci risulta solo il Ministero delle
finanze ha attuato questa disposizione. L'applicazione di questa norma da parte
di tutti gli uffici sarebbe il primo passo della pubblica amministrazione nella
società dell'informazione.
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1
F. Brugaletta Trasparenza
nell'esercizio del potere, diritto alle informazioni e nuove tecnologie
2
Si veda anche D. Coliva La
legge sulla Rete: un perché
3
F. Brugaletta Brevissime
considerazioni su pubblicità delle leggi, reti telematiche e Internet
4
Si vedano le interviste a Carlo
Pinzani e Renato
Borruso
5
M. Cammarata Serve
una legge per l'accesso alla legge?
6
E. Maccarone Relazione al convegno del Consiglio nazionale del Notariato,
Roma, 1996.
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