La tecnologia al servizio della
legge e del cittadino
di Manlio Cammarata - 08.01.98
E' iniziato un anno cruciale per lo sviluppo
italiano verso la società dell'informazione. Nel 1997 sono state poste alcune
premesse per superare il ritardo che ci divide dai paesi più evoluti nello
sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e la data appena trascorsa,
quella del 1. gennaio, segna un punto di passaggio essenziale: l'inizio, per ora
solo simbolico, del libero mercato nel settore delle telecomunicazioni.
Simbolico, perché non c'è dubbio che il vero cambiamento non è vicino.Lo
strapotere dell'ancora monopolista di fatto, con la commistione perniciosa della
fornitura della rete e quella dei servizi, non potrà essere limitato
sostanzialmente in tempi brevi.
Nemmeno per il sistema radiotelevisivo sembra vicino il raggiungimento di un
vero libero mercato, con tutti i vantaggi che esso può comportare per il
cittadino. Anzi, gli ultimi sviluppi delle trattative intorno alla
"piattaforma digitale" fanno temere anche in questo settore un
pericoloso intreccio tra la gestione delle infrastrutture e la fornitura dei
servizi, con la trasformazione dell'attuale duopolio in una potente oligarchia.
Le ragioni di chi chiedeva regolamentazioni asimmetriche e divieti di
integrazione verticale non sono state ascoltate e ora è inutile recriminare. Si
può solo vigilare e denunciare con chiarezza tutti i tentativi di conservazione
(o di "sviluppo all'indietro") messi in atto anche sotto l'apparenza
dell'apertura e dell'innovazione.
Ma soprattutto è necessario sostenere e
sviluppare il più possibile i traguardi raggiunti l'anno scorso, che sono di
grandissima importanza. Mi riferisco in primo luogo alla normativa sul documento
informatico che, se sarà applicata a vasto raggio, potrà avere effetti
addirittura dirompenti sul funzionamento della pubblica amministrazione e
conseguenze rilevanti nel settore privato.
In particolare, gli
ultimi due articoli del regolamento
voluto e preparato dall'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione contengono la previsione di una svolta di importanza capitale.
Articolo 21: Entro il 31 dicembre 1998 le pubbliche amministrazioni
dispongono per la tenuta del protocollo amministrativo e per la gestione dei
documenti con procedura informatica al fine di consentire il reperimento
immediato, la disponibilità degli atti archiviati e l'accesso ai documenti
amministrativi per via telematica tra pubbliche amministrazioni e tra queste ed
i soggetti privati aventi diritto.
Articolo 22: Entro il 31 dicembre 1998 le pubbliche amministrazioni
provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica moduli e
formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge per l'interscambio dei
dati nell'ambito della rete unitaria e con i soggetti privati.
Queste disposizioni significano che, entro la
fine di quest'anno, la pubblica amministrazione dovrebbe essere in grado di
comunicare con i cittadini per via telematica (il condizionale è d'obbligo per
i ben noti motivi). Il problema si pone dal punto di vista dei cittadini:
saranno pronti ad accedere agli uffici attraverso la Rete? La risposta può
essere parzialmente e prudentemente affermativa, se si considera la diffusione
di Internet non tanto a livello individuale, quanto nell'ambito di associazioni,
sindacati, scuole e organizzazioni di ogni genere. Questi soggetti possono
costituire il tramite del collegamento del singolo con la pubblica
amministrazione, quando il singolo non sia ancora attrezzato per provvedere da
sé.
A questo punto entra in gioco la seconda norma
"dirompente" approvata nell'anno appena trascorso: la disposizione del
collegato alla legge finanziaria che dice:
Il ministro delle comunicazioni, d'intesa con il ministro dell'università e
della ricerca scientifica, adotta provvedimenti finalizzati a garantire la pari
opportunità di accesso ad internet, anche al fine di evitare discriminazioni di
tipo territoriale.
Questo comma chiude il cerchio aperto dal regolamento sul documento informatico:
da una parte l'obbligo per per pubbliche amministrazioni di rendersi
disponibili via Internet ai cittadini, dall'altra il diritto di questi ultimi ad
accedere a pari condizioni alle informazioni pubbliche.
E' un fatto di tale chiarezza e semplicità da non richiedere commenti, anche se
sappiamo bene che non sarà facile ottenere la piena applicazione delle pari
opportunità di accesso, per i motivi che abbiamo visto all'inizio di questo
articolo.
Ed è brevissimo il passaggio che ci separa da un
corollario altrettanto immediato: attraverso Internet i cittadini devono poter
ottenere dalla pubblica amministrazione anche le informazioni fondamentali per
l'esistenza di una collettività organizzata: i testi delle norme, cioè in
primo luogo le leggi nazionali e comunitarie e tutti gli atti aventi forza di
legge, e poi regolamenti, circolari e ogni altra disposizione che il cittadino
ha il dovere di rispettare e quindi il diritto di conoscere. Non occorre un
grande sforzo interpretativo per trovare nel regolamento sul documento
informatico la base di questa ormai indifferibile innovazione.
Ora resta da considerare un'ultima norma. La
legge 11 dicembre 1984 n. 839 all'articolo. 11 dispone:
"L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato assicura la più ampia e
rapida diffusione della Gazzetta Ufficiale nell'intero territorio italiano,
avvalendosi anche dei mezzi di distribuzione dei giornali [...].
Non c'è dubbio che Internet è il mezzo che può assicurare "la più ampia
e rapida diffusione della Gazzetta Ufficiale", e non solo nel territorio
italiano, e che è anche uno dei "mezzi di distribuzione dei
giornali". Se qualcuno avesse dei dubbi su quest'ultima affermazione, può
andare a leggere l'ordinanza
di registrazione della nostra rivista,
dove è scritto "Mezzo di diffusione: Internet".
Mi fermo qui, perché sul diritto di accesso alla
legge come parte del diritto all'informazione su queste pagine abbiamo scritto
abbastanza: si vedano, in particolare, gli articoli di Francesco Brugaletta Trasparenza
nell'esercizio del potere, diritto alle informazioni e nuove tecnologie,
Brevissime
considerazioni su pubblicità delle leggi, reti telematiche e Internet
e Poteri
pubblici e dovere di disseminazione: l'altra faccia del Diritto all'informazione.
La conclusione è che l'accesso alle norme via
Internet per tutti i cittadini è un obiettivo da raggiungere al più presto, il
primo passo da fare per mettere realmente la tecnologia a disposizione della
legge e la legge a disposizione del cittadino.
L'impegno della nostra rivista è di battersi per ottenere questo risultato
entro il 1998.
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