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 Il diritto di accesso

La tecnologia al servizio della legge e del cittadino
di Manlio Cammarata - 08.01.98

E' iniziato un anno cruciale per lo sviluppo italiano verso la società dell'informazione. Nel 1997 sono state poste alcune premesse per superare il ritardo che ci divide dai paesi più evoluti nello sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e la data appena trascorsa, quella del 1. gennaio, segna un punto di passaggio essenziale: l'inizio, per ora solo simbolico, del libero mercato nel settore delle telecomunicazioni.
Simbolico, perché non c'è dubbio che il vero cambiamento non è vicino.Lo strapotere dell'ancora monopolista di fatto, con la commistione perniciosa della fornitura della rete e quella dei servizi, non potrà essere limitato sostanzialmente in tempi brevi.
Nemmeno per il sistema radiotelevisivo sembra vicino il raggiungimento di un vero libero mercato, con tutti i vantaggi che esso può comportare per il cittadino. Anzi, gli ultimi sviluppi delle trattative intorno alla "piattaforma digitale" fanno temere anche in questo settore un pericoloso intreccio tra la gestione delle infrastrutture e la fornitura dei servizi, con la trasformazione dell'attuale duopolio in una potente oligarchia.
Le ragioni di chi chiedeva regolamentazioni asimmetriche e divieti di integrazione verticale non sono state ascoltate e ora è inutile recriminare. Si può solo vigilare e denunciare con chiarezza tutti i tentativi di conservazione (o di "sviluppo all'indietro") messi in atto anche sotto l'apparenza dell'apertura e dell'innovazione.

Ma soprattutto è necessario sostenere e sviluppare il più possibile i traguardi raggiunti l'anno scorso, che sono di grandissima importanza. Mi riferisco in primo luogo alla normativa sul documento informatico che, se sarà applicata a vasto raggio, potrà avere effetti addirittura dirompenti sul funzionamento della pubblica amministrazione e conseguenze rilevanti nel settore privato.
In particolare,
gli ultimi due articoli del regolamento voluto e preparato dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione contengono la previsione di una svolta di importanza capitale.
Articolo 21: Entro il 31 dicembre 1998 le pubbliche amministrazioni dispongono per la tenuta del protocollo amministrativo e per la gestione dei documenti con procedura informatica al fine di consentire il reperimento immediato, la disponibilità degli atti archiviati e l'accesso ai documenti amministrativi per via telematica tra pubbliche amministrazioni e tra queste ed i soggetti privati aventi diritto.
Articolo 22: Entro il 31 dicembre 1998 le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge per l'interscambio dei dati nell'ambito della rete unitaria e con i soggetti privati.

Queste disposizioni significano che, entro la fine di quest'anno, la pubblica amministrazione dovrebbe essere in grado di comunicare con i cittadini per via telematica (il condizionale è d'obbligo per i ben noti motivi). Il problema si pone dal punto di vista dei cittadini: saranno pronti ad accedere agli uffici attraverso la Rete? La risposta può essere parzialmente e prudentemente affermativa, se si considera la diffusione di Internet non tanto a livello individuale, quanto nell'ambito di associazioni, sindacati, scuole e organizzazioni di ogni genere. Questi soggetti possono costituire il tramite del collegamento del singolo con la pubblica amministrazione, quando il singolo non sia ancora attrezzato per provvedere da sé.

A questo punto entra in gioco la seconda norma "dirompente" approvata nell'anno appena trascorso: la disposizione del collegato alla legge finanziaria che dice:
Il ministro delle comunicazioni, d'intesa con il ministro dell'università e della ricerca scientifica, adotta provvedimenti finalizzati a garantire la pari opportunità di accesso ad internet, anche al fine di evitare discriminazioni di tipo territoriale.
Questo comma chiude il cerchio aperto dal regolamento sul documento informatico: da una parte l'obbligo per per pubbliche amministrazioni di rendersi disponibili via Internet ai cittadini, dall'altra il diritto di questi ultimi ad accedere a pari condizioni alle informazioni pubbliche.
E' un fatto di tale chiarezza e semplicità da non richiedere commenti, anche se sappiamo bene che non sarà facile ottenere la piena applicazione delle pari opportunità di accesso, per i motivi che abbiamo visto all'inizio di questo articolo.

Ed è brevissimo il passaggio che ci separa da un corollario altrettanto immediato: attraverso Internet i cittadini devono poter ottenere dalla pubblica amministrazione anche le informazioni fondamentali per l'esistenza di una collettività organizzata: i testi delle norme, cioè in primo luogo le leggi nazionali e comunitarie e tutti gli atti aventi forza di legge, e poi regolamenti, circolari e ogni altra disposizione che il cittadino ha il dovere di rispettare e quindi il diritto di conoscere. Non occorre un grande sforzo interpretativo per trovare nel regolamento sul documento informatico la base di questa ormai indifferibile innovazione.

Ora resta da considerare un'ultima norma. La legge 11 dicembre 1984 n. 839 all'articolo. 11 dispone:
"L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato assicura la più ampia e rapida diffusione della Gazzetta Ufficiale nell'intero territorio italiano, avvalendosi anche dei mezzi di distribuzione dei giornali [...].
Non c'è dubbio che Internet è il mezzo che può assicurare "la più ampia e rapida diffusione della Gazzetta Ufficiale", e non solo nel territorio italiano, e che è anche uno dei "mezzi di distribuzione dei giornali". Se qualcuno avesse dei dubbi su quest'ultima affermazione, può andare a leggere l'
ordinanza di registrazione della nostra rivista, dove è scritto "Mezzo di diffusione: Internet".

Mi fermo qui, perché sul diritto di accesso alla legge come parte del diritto all'informazione su queste pagine abbiamo scritto abbastanza: si vedano, in particolare, gli articoli di Francesco Brugaletta Trasparenza nell'esercizio del potere, diritto alle informazioni e nuove tecnologie, Brevissime considerazioni su pubblicità delle leggi, reti telematiche e Internet e Poteri pubblici e dovere di disseminazione: l'altra faccia del Diritto all'informazione.

La conclusione è che l'accesso alle norme via Internet per tutti i cittadini è un obiettivo da raggiungere al più presto, il primo passo da fare per mettere realmente la tecnologia a disposizione della legge e la legge a disposizione del cittadino.
L'impegno della nostra rivista è di battersi per ottenere questo risultato entro il 1998.