Quello che segue è il testo di una proposta legislativa formulata dal Ministro
dei beni culturali per la repressione delle violazioni del diritto d'autore
attraverso i sistemi P2P.
La proposta era all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di venerdì
scorso, 5 marzo, ma poi è stata accantonata, probabilmente in seguito alle decise reazioni dei
fornitori di servizi, che sarebbero pesantemente penalizzati se fosse accettata
l'impostazione che sostanzialmente pone a loro carico la sorveglianza e la
repressione degli illeciti commessi con lo scambio peer to peer di opere
protette.
E' appena il caso di notare che gli illeciti in questione sono già
ampiamente sanzionati dalla normativa vigente e che le misure di prevenzione e
contrasto contenute nella proposta sono ancora più forti di quelle passate con
la conversione in legge del decreto-legge
354/03, destinate a contrastare il
terrorismo e l'eversione.
Qui il bene da tutelare è costituito solo dagli interessi delle solite associazioni
di editori. Che non hanno ancora capito che di fronte alle possibilità di
acquisizione delle opere messe a disposizione di tutti da tecnologie sempre più
sofisticate, non serve né mobilitare tutte le polizie e tutte le magistrature
del mondo, né trasformare in poliziotti i fornitori di servizi.
Occorrono nuove idee, affinché la società dell'informazione non diventi,
come scrivevamo pochi giorni fa, La società dell'informazione negata.
(M. C.)
Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere
cinematografiche e assimilate
1. Al comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni, è aggiunta la lettera a-bis):
"a-bis) in violazione dell'articolo 16, mette a disposizione
del pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione
di file tra utenti, un'opera cinematografica o assimilata
protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di
qualsiasi genere;".
2. All'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:
"3. Chiunque, in violazione dell'articolo 16, mette a disposizione del
pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file
tra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto
d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere,
ovvero, con le medesime tecniche, fruisce di un'opera cinematografica o parte
di essa, è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui al comma 1,
con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1500, nonché con la confisca
degli strumenti e del materiale e con la pubblicazione del provvedimento su un
giornale quotidiano a diffusione nazionale e su di un periodico specializzato
nel settore dello spettacolo. La sanzione amministrativa è aumentata a euro
2000 se le violazioni di cui al presente comma sono commesse mediante l'uso di
comunicazioni criptate o con modalità idonee ad occultarle.
4. Chiunque pone in essere iniziative dirette a promuovere o ad incentivare
la diffusione delle condotte di cui al comma 3 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria di euro 2000 e con le sanzioni accessorie previste al
medesimo comma.".
3. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno
raccoglie le segnalazioni di interesse per la prevenzione e la repressione delle
violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 171-ter
e di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 174-ter della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le
Amministrazioni interessate.
4. A seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, i fornitori di
connettività e di servizi comunicano alle Autorità di polizia le informazioni
in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli
autori delle condotte segnalate. Sono risolti di diritto i contratti tra i
fornitori di connettività e di servizi e soggetti che si siano resi
responsabili delle violazioni introdotte ai commi 1 e 2.
5. Su richiesta del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno,
per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 174-ter della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, i fornitori di
connettività e di servizi pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire
l'accesso ai siti o la rimozione dei contenuti segnalati.
6. I fornitori di connettività e di servizi che abbiano avuto effettiva
conoscenza della presenza di contenuti idonei a realizzare le fattispecie di cui
all'articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis), e all'articolo 174-ter,
commi 3 e 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
provvedono ad informarne il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 è punita con una
sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 250.000 euro. |