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Diritto d'autore

P2P e violazione di copyright: ci pensino i provider!

08.03.04

 
Quello che segue è il testo di una proposta legislativa formulata dal Ministro dei beni culturali per la repressione delle violazioni del diritto d'autore attraverso i sistemi P2P.
La proposta era all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di venerdì scorso, 5 marzo, ma poi è stata accantonata, probabilmente in seguito alle decise reazioni dei fornitori di servizi, che sarebbero pesantemente penalizzati se fosse accettata l'impostazione che sostanzialmente pone a loro carico la sorveglianza e la repressione degli illeciti commessi con lo scambio peer to peer di opere protette.

E' appena il caso di notare che gli illeciti in questione sono già ampiamente sanzionati dalla normativa vigente e che le misure di prevenzione e contrasto contenute nella proposta sono ancora più forti di quelle passate con la conversione in legge del decreto-legge 354/03, destinate a contrastare il terrorismo e l'eversione.
Qui il bene da tutelare è costituito solo dagli interessi delle solite associazioni di editori. Che non hanno ancora capito che di fronte alle possibilità di acquisizione delle opere messe a disposizione di tutti da tecnologie sempre più sofisticate, non serve né mobilitare tutte le polizie e tutte le magistrature del mondo, né trasformare in poliziotti i fornitori di servizi.

Occorrono nuove idee, affinché la società dell'informazione non diventi, come scrivevamo pochi giorni fa, La società dell'informazione negata.

(M. C.)

Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere cinematografiche e assimilate

1. Al comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunta la lettera a-bis):

"a-bis) in violazione dell'articolo 16, mette a disposizione del pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file tra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere;".

2. All'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:

"3. Chiunque, in violazione dell'articolo 16, mette a disposizione del pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file tra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, ovvero, con le medesime tecniche, fruisce di un'opera cinematografica o parte di essa, è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui al comma 1, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1500, nonché con la confisca degli strumenti e del materiale e con la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello spettacolo. La sanzione amministrativa è aumentata a euro 2000 se le violazioni di cui al presente comma sono commesse mediante l'uso di comunicazioni criptate o con modalità idonee ad occultarle.

4. Chiunque pone in essere iniziative dirette a promuovere o ad incentivare la diffusione delle condotte di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2000 e con le sanzioni accessorie previste al medesimo comma.".

3. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno raccoglie le segnalazioni di interesse per la prevenzione e la repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 171-ter e di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate.

4. A seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, i fornitori di connettività e di servizi comunicano alle Autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate. Sono risolti di diritto i contratti tra i fornitori di connettività e di servizi e soggetti che si siano resi responsabili delle violazioni introdotte ai commi 1 e 2.

5. Su richiesta del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, i fornitori di connettività e di servizi pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai siti o la rimozione dei contenuti segnalati.

6. I fornitori di connettività e di servizi che abbiano avuto effettiva conoscenza della presenza di contenuti idonei a realizzare le fattispecie di cui all'articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis), e all'articolo 174-ter, commi 3 e 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, provvedono ad informarne il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 250.000 euro.

 

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