"Identificare con
certezza": il problema
di Manlio Cammarata e Enrico Maccarone - 25.03.03
Il messaggio che abbiamo pubblicato la settimana scorsa, Ha la firma digitale, ma non lo sa..., coglie un aspetto
critico del sistema di certezze sul quale è fondato il valore del documento
informatico "a tutti gli effetti di legge". Non a caso il compito di
"identificare con certezza la persona che fa richiesta di
certificazione" è al primo punto degli obblighi del certificatore elencati
dall'art. 28 del testo unico sulla
documentazione amministrativa ed è stato oggetto di approfondimenti anche su
queste pagine (vedi Norme antiriciclaggio e
identificazione del contraente, Ancora sulla
"certezza dell'identificazione" di P.
Ricchiuto e Che significa "identificare con
certezza"? di Enrico Maccarone).
L'importanza dell'identificazione di chi richiede la certificazione delle
chiavi appare chiara se si riflette un solo istante sui disastri che può
provocare la pubblicazione di un certificato "falso", cioè rilasciato
a un soggetto che, in un modo o nell'altro, è riuscito a farsi passare per un
altro. Ma anche la certificazione "per interposta persona" può avere
effetti molto gravi, se l'intermediario non consegna al titolare la smart cart e
il PIN iniziale nella busta chiusa, ma trattiene il tutto. In buona o in mala
fede.
Infatti, mentre è quasi sempre possibile individuare la falsificazione di una
firma autografa, e quindi il soggetto al quale è attribuita può provare che
non è sua, una firma digitale "falsa" è indistinguibile da una
"vera". L'eventuale querela di falso può quindi basarsi solo sulla
prova del mancato possesso della smart card al momento in cui la firma è stata
generata, prova che può essere molto difficile, se non impossibile.
Per questo scrivevamo, due anni fa, che "identificare con
certezza" è un concetto che storicamente nasce dall'esperienza notarile
e costituisce il sistema più responsabile ed impegnativo che possa ipotizzarsi.
Ciò che rileva non è il processo dell'accertamento dell'identità, ma il fatto
di avere raggiunto tal certezza con forza tale da poterla trasmettere e
certificare ai terzi. Le pronunce giurisprudenziali in materia sono molte, e
tutte concordi nel senso esposto.
I certificatori hanno dato interpretazioni diverse di questo concetto. Tra
quelli di cui si conoscono le procedure effettive (che abbiamo verificato
direttamente), PosteCom e BNL Multiservizi affidano solo a personale proprio il
riconoscimento dei richiedenti, Finital chiede una certificazione ai sensi della
normativa antiriciclaggio, affidando l'identificazione agli sportelli bancari,
mentre Actalis e InfoCamere si servono anche di incaricati esterni (commessi di
negozi per Actalis e commercialisti per InfoCamere). Proprio sulla procedura di
InfoCamere nascono i dubbi sollevati dal messaggio pubblicato la settimana
scorsa, in cui si parla di certificati ritirati, trattenuti e usati dal
commercialista addirittura all'insaputa dei titolari. E non è la prima
segnalazione giunta su questo problema.
Cerchiamo di approfondire la questione, partendo dal manuale operativo del
certificatore. E qui incontriamo una situazione... imbarazzante.
Il manuale firmato e pubblicato dall'AIPA (ai sensi dell'art. 15 delle regole tecniche) è la versione
2.2 del 5 aprile 2001, mentre sul sito di InfoCamere c'è la versione 2.4 del 27 settembre 2002. Tra le due versioni non
ci sono differenze rilevanti per l'aspetto che ci interessa, ma è naturale la
curiosità di sapere se il certificatore si è dimenticato di inviare all'AIPA
le versioni successive a quella validata, o se l'Autorità è in grave ritardo
nell'aggiornamento del sito. Prendiamo comunque la versione 2.2, quella firmata
dall'AIPA. Vi si legge:
2.2.2 Uffici di Registrazione
Il Certificatore si avvale sul territorio di Uffici di Registrazione, per
svolgere principalmente le funzioni di:
- identificazione e registrazione degli utenti titolari,
- validazione della richiesta del certificato,
- distribuzione ed inizializzazione del dispositivo di firma,
- attivazione della procedura di certificazione della chiave pubblica del
titolare,
- supporto al titolare e al Certificatore nel rinnovo/revoca dei certificati.
L'Ufficio di Registrazione, anche tramite suoi incaricati, svolge in sostanza
tutte le attività di interfaccia tra il Certificatore e l'utente titolare
della firma.
Gli Uffici di Registrazione sono attivati dal Certificatore a seguito di un
adeguato addestramento del personale impiegato, che potrà svolgere le funzioni
previste anche presso il cliente/titolare.
Il Certificatore verifica la rispondenza delle procedure utilizzate dall'Ufficio
di Registrazione a quanto stabilito da questo manuale.
Il punto critico, evidentemente, è quello relativo agli
"incaricati", dei quali non si dice se possono essere
"esterni". In ogni caso, i commercialisti incaricati della
registrazione (I.R.) devono sottoscrivere una convenzione con la Camera di
Commercio competente per territorio. Questa è indicata nel documento come
"Ufficio di Registrazione", nella persona del Conservatore del
Registro delle imprese, sulla base di un'apposita convenzione con InfoCamere.
Nella convenzione con l'incaricato si legge che la Camera di commercio
provvederà ad addestrare ed aggiornare l'I.R. mediante opportuni corsi di
formazione specifica con modalità da convenire e che l'incaricato dovrà
svolgere le attività previste dalla presente Convenzione con la diligenza del
mandatario di cui all'art. 1710 del codice civile.
Prendiamo dunque il codice civile e vediamo che l'art. 1710 (Diligenza del
mandatario) dice: Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la
diligenza del buon padre di famiglia [...] Il mandatario è tenuto a rendere
note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o
la modificazione del mandato.
Ma quello che più importa è che, secondo la convenzione, l'incaricato deve provvedere
al ritiro presso l'Ufficio di registrazione dei dispositivi di firma degli
Utenti Titolari che sua tramite hanno inoltrato la richiesta, rendendosi custode
degli stessi dispositivi fino alla consegna agli Utenti, che si impegna ad
effettuare entro trenta giorni da ritiro, e rispondendo direttamente della loro
sottrazione, perdita o deterioramento per qualsiasi causa, con l'obbligo di
comunicare senza ritardo tali eventi all'Ufficio di Registrazione ed a
InfoCamere.
Dunque, in astratto, c'è una catena di controllo che non sembra contraria
alla lettera delle norme. Ma si tratta, ancora una volta, di quella che A. Monti
ha definito sicurezza di carta. La situazione di
fatto (piuttosto diffusa, per quanto ci risulta) appare decisamente contraria ai
principi ispiratori della normativa e molto lontana dalla sicurezza reale.
Occorre dunque rivedere la normativa stessa, anche con la previsione di sanzioni
penali, come abbiamo scritto più volte, oltre che con disposizioni più stringenti
in materia di certificazione.
Altrimenti (e anche questo è un ritornello troppo sentito, ma che si deve
ripetere) la firma digitale non riscuoterà la fiducia dei potenziali
utilizzatori e la sua adozione su vasta scala sarà sempre più lontana.
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