Troppe "firme" nell'attuazione
della direttiva
di Manlio Cammarata e Enrico Maccarone - 06.02.03
Finalmente, con quasi un anno di ritardo, sembra che sia in arrivo il
regolamento che completa l'attuazione della normativa europea in materia di
firme elettroniche. Lo schema che pubblichiamo presenta qualche miglioramento
rispetto alle versioni circolate nei mesi scorsi, ma è molto lontano dalla
perfezione.
Certo, bocciare il testo sarebbe come sparare sulla Croce Rossa, visti i
problemi aperti dal famigerato decreto
legislativo 10/02 (che non può essere modificato dal regolamento), ma forse
si poteva fare qualcosa di più.
Per esempio, nelle nuove definizioni
che sostituiscono quelle originarie del testo unico, si legge:
Art. 1 (R) Definizioni
1. Ai fini del presente testo unico si intende per: [...]
n) FIRMA DIGITALE è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata
su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che
consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la
chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di
documenti informatici. [...]
cc) FIRMA ELETTRONICA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) , del
decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, l'insieme dei dati in forma
elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati
elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica;
dd) FIRMA ELETTRONICA AVANZATA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g) ,
del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, la firma elettronica ottenuta
attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al
firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il
firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali
si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati
successivamente modificati;
ee) FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA la firma elettronica avanzata che sia basata
su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per la
creazione della firma;
Dunque si definiscono ben quattro tipi di firme, contro i tre che sembra di
identificare nella direttiva e nel decreto legislativo di attuazione e contro i
due suggeriti dal buon senso. Il massimo della confusione, tanto più che sia la
definizione della lettera dd) sia quella della lettera ee) possono
corrispondere alla "firma digitale".
Inoltre, nelle disposizioni successive, in alcuni casi la dizione originaria di
"firma digitale" è stata sostituita da "firma elettronica
qualificata" (art. 4 e art. 6), mentre all'art. 9 (che sostituisce l'art. 23 del
TU) rimane la vecchia "firma digitale". Però al comma 3 compare la
"firma elettronica" (tout court), il che non giova alla
chiarezza, perché nell'intero testo non sembrano esserci altri riferimenti alla
firma "squalificata".
E' importante, invece, un inciso del nuovo art. 29-bis del TU (Obblighi
dell'utente e del certificatore), introdotto dall'art. 15 dello schema:
m) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni
relative al certificato qualificato per dieci anni in particolare al fine di
fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari.
Si risolve così indirettamente una questione lasciata aperta dalla
precedente normativa, che con l'art. 60 delle
regole tecniche sembrava togliere qualsiasi valore al documento informatico
dopo la scadenza del certificato (magari pochi minuti dopo la generazione della
firma). Adesso è chiaro che il valore probatorio del documento dura fino a
quando la firma è verificabile, ma occorrono comunque disposizioni più
articolate in funzione di "tutti gli effetti di legge" per cui la
firma digitale è "valida e rilevante".
Queste disposizione potrebbero (forse) essere inserite nelle nuove regole
tecniche, la cui emanazione non dovrebbe essere lontana: le attuali non sono
adeguate alla nuova situazione ed è quindi necessario che questo regolamento e
le nuove regole entrino in vigore contemporaneamente.
Anche per questo motivo è opportuno esaminare insieme i due testi, prima di
giungere a qualche conclusione, in particolare per la nuova disciplina dei
certificatori, che era già confusa del DLvo 10/02 e che nel nuovo testo non
sembra più chiara.
Comunque dobbiamo tenere presente che stiamo parlando di una disciplina
provvisoria: con la delega contenuta nell'art. 10
della legge di semplificazione per il 2001, ancora all'esame del Parlamento,
tutta la normativa dovrà essere rivista e coordinata e molti degli attuali
problemi potranno essere risolti.
Per concludere questa rapida ricognizione sugli ultimi sviluppi della firma
digitale dobbiamo richiamare l'attenzione sull'annuncio di
Microsoft, relativo a un add in per Word 2000 e 2002, che elimina il
problema del celebre "baco giuridico". E' interessante notare come la
descrizione del problema corrisponda esattamente alle osservazioni che noi
avevamo a suo tempo formulato, con buona pace dei tecnici che ancora oggi si
ostinano a parlare di "tempesta in un bicchier d'acqua" (vedi Tra i "bachi" delle norme e quelli dei programmi
e gli articoli successivi nell'indice di questa
sezione).
Alla fine dei conti, se cerchiamo di guardare la situazione da una certa
distanza, abbiamo la sensazione di essere ancora agli inizi. Ma sono passati sei
anni dall'approvazione di quella norma "rivoluzionaria":
Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai
privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle
medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti
informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge...
|