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 Commercio elettronico

Aste on line e miopia legislativa
di Roberto Manno - 10.03.03

Le aste on line, ovvero le piattaforme tecnologiche che permettono a distinti operatori di vendere i propri beni a quello che tra gli utenti finali risulterà il miglior offerente, sfruttando in massimo grado le vere potenzialità dell'Internet, rappresentano una delle applicazioni più importanti dell'intero commercio elettronico.
Questa è la conclusione cui pervengono numerosissimi e autorevoli studi condotti anche a livello comunitario: non è azzardato affermare dunque che le aste on line rappresentano la parte più importante dell'e-business. V'è chi vede nelle aste on line una perfetta applicazione della longa manus di Adam Smith
E infatti, tutte le principali "dot com" offrono esclusivamente o incidentalmente servizi di e-auction.

La possibilità di accedere comodamente ai vantaggi del commercio elettronico rende inoltre le aste on line un importante strumento per diffondere la cultura digitale nel tessuto economico e sociale, in cui giocano un ruolo essenziale le PMI.
Le aste on line sono quindi parte essenziale del commercio elettronico: ne deriva che ogni iniziativa diretta a stimolare quest'ultimo non può ignorare questa relazione.

Tra le principali iniziative condotte in materia, una delle più importanti è senza dubbio la direttiva sul commercio elettronico dell'Unione europea, con cui si è cercato di stabilire un quadro giuridico uniforme in grado di rimuovere gli ostacoli e diffondere l'e-commerce. Peraltro, tale direttiva è successiva ad altre con cui è stato efficacemente (forse troppo) imposto in tutta l'Unione il rispetto dei diritti del consumatore.
Fatte queste premesse di ordine generale, si comprenderà l'importanza di ogni intervento legislativo in materia di aste on line, e si potrà anche valutare la coerenza di questi interventi con gli obiettivi nazionali e, soprattutto, comunitari.
Anzi, proprio osservando la questione da una prospettiva internazionale, possono trarsi interessanti considerazioni sulla "ragionevolezza" delle disposizioni legislative italiane.

Francia

La situazione in Francia presenta aspetti particolari. In seguito alla vicenda giudiziaria della società N@rt, condannata nel 3 maggio 2000 dal T.G.I. - tribunal de grande instance - di Parigi per aver con la sua attività di aste on line violato il monopolio della vendite all'asta pubblica affidato ai commissaires priseurs da una legge risalente al 1841, l'Assemblée Nationale ha adeguato il commercio elettronico francese alle nuove tendenze del mercato, salvaguardando allo stesso tempo l'identità culturale del Paese.

E' stata infatti approvata una legge (Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000) che ha qualificato le aste on line senza mandato a vendere al miglior offerente come semplice courtage en ligne, e non più come vendita all'asta pubblica (per la mancanza del terzo/banditore nella realizzazione della vendita); le prime sono state liberalizzate, mentre per le seconde sono state previste procedure di controllo e di autorizzazione, affidate ad una commissione di controllo. Gli unici limiti riguardano la vendita di beni culturali attraverso i servizi di courtage en ligne.

Proprio sul limite tra oggetti di collezionismo (liberamente vendibili) e beni culturali (la cui vendita è assoggettata a particolari prescrizioni) è in corso in questi giorni una polemica tra gli ex commissaires priseurs (monopolisti delle aste tradizionali) e i siti - ahimè pochi anche in Francia- di courtage en ligne.
In ogni caso possiamo dire che in Francia le aste on line sono riconosciute e permesse in modo esplicito e sono stati rimossi gli ostacoli al loro sviluppo.
Possiamo leggere, sulle FAQ di un sito dedicato alle problematiche giuridiche dell'Internet, che ...En cas de problèmes de livraison et si le vendeur est un professionnel, l'article L.121-20-3 du code de la consommation prévoit que le produit commandé doit être livré dans les trente jours qui suivent l'accord entre les internautes (foruminternet.org).

Gran Bretagna

Non vi sono controlli di legge nella conduzione delle aste on line. Queste, come le aste tradizionali sono soggette alle leggi normalmente applicabili in materia di contratti, agenzia, fornitura di beni e servizi, protezione dei consumatori, leggi speciali relative ad alcune categorie di prodotti, giurisdizione e controlli all'esportazione.

Germania

In Germania la giurisprudenza delle corti federali ha affrontato la questione della compatibilità delle aste on line con il codice industriale tedesco (sezione 34). E' stato stabilito molto pragmaticamente che le aste on line non costituiscono una forma di vendita all'asta ai sensi delle leggi commerciali in vigore, né può assumere rilevanza il fatto che vengano denominate comunemente "aste on line", perché in realtà gli utenti di Internet hanno la competenza specifica per cogliere le differenze tra queste e le aste tradizionali (Sotheby's, per intenderci). Ancora, è stato osservato che le leggi tedesche in materia di contratti a distanza sono più che sufficienti ad assicurare adeguata protezione al compratore.

Paesi Bassi

La Corte Bassa Regionale danese di Hof ha stabilito che le aste on line sono soggette alla normativa della legge sulle vendite a distanza.
Questa sentenza comporta che un acquirente che si sia aggiudicato un bene o servizio all'asta possa cancellare la propria offerta (qualora il venditore sia un´azienda) purché la disdetta venga data entro 2 settimane dall'accettazione dell'offerta stessa.

Svezia

Non v'è alcun bisogno di autorizzazioni per condurre aste on line in Svezia.

Italia

La situazione legale in Italia è dominata, per quanto concerne le aste on line, dall'art. 18 DLgs 114/98. Il 17 giugno 2002 la Circolare del Ministero per le attività produttive ha fatto luce su tale norma, recependo alcuni sforzi dottrinali che limitavano la portata del divieto.
I soli "professionisti" ai quali le aste on line sono precluse sono gli operatori dettaglianti che svolgono l'attività di acquisto per la rivendita ai consumatori finali.
Quindi, mentre sono ammesse le vendita all'asta on line da parte dei privati (in cui peraltro il consumatore è sprovvisto delle garanzie previste dal DLgs 50/92), si esclude da queste proprio chi ha l'obbligo legale di assicurare massima informazione e ampi diritti ai consumatori.

Se pericoli (o streghe?) si vogliono vedere nelle aste on line, questi sussistono esclusivamente nelle transazioni tra privati: ma anche qui si tratta di un fenomeno tutto sommato contenuto e secondario, contrastato da una serie di validi rimedi - e, quindi, di altri business: (le conciliazioni on line; le ADR; il mutuo controllo tra gli utenti; i servizi di terzi di fiducia). L'utente ha a disposizione numerosi strumenti per contenere in massimo grado l'insorgenza delle frodi. Nello stesso modo, chi gestisce la piattaforma tecnologica ha tutto l'interesse ad ostacolare tali comportamenti illeciti, assicurando ai membri della propria comunità virtuale i vantaggi di questa formula di e-business

Da questo rapido excursus, ci rendiamo conto di come nel mercato interno vi siano profonde e sostanziali differenze di approccio e di sensibilità ad una materia che, per ragioni che noi tutti comprendiamo perfettamente, postula un quadro coordinato ed uniforme.
Le aste on line, e quindi un settore primario dell'intero ecommerce, sono viziate in Italia da quello che gli anglofoni rilevano come a lack of legal certainty, ossia da ostacoli che la direttiva del 2001 sull'e-commerce indicava come i peggiori nemici.
La stessa circolare ministeriale, del resto, lascia chiaramente intendere tutta la difficoltà di porre mano ad una matassa ingarbugliata quando adotta un inquietante condizionale in punto di qualificazione soggettiva del titolare della piattaforma tecnologica.

Così la circolare sul punto: Nell'ipotesi in cui il banditore d'asta si limiti a mettere a disposizione il servizio di contatto, ovvero lo strumento tecnologico, senza intervenire direttamente nella gara, si avrebbe attività di mediazione, soggetta alle regole di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 253 o in quelle dettate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39 (ossia attività di mediazione soggetta ad iscrizione presso il ruolo ordinario degli agenti in affari di mediazione, ndr).

Pensiamo, ancora, a quanto disposto con il seguente passo: il sistema organizzato dal banditore deve prevedere l'impossibilità per gli interessati di iscriversi sia come venditore che come acquirente.
A questo punto dobbiamo osservare che gli stessi siti di aste avvertono sull'impossibilità tecnica di garantire la veridicità dei dati forniti dagli utenti ( e quindi di sapere chi c'è dietro l'alias). Più che predisporre una policy di comportamento e sospendere i "furbetti" non è dato al momento. Inoltre, alle aste on line non ci si iscrive, ma si partecipa una volta iscritti.

Infine, è il termine "banditore" che solleva le maggiori perplessità.
La Camera di commercio di Parigi così ha illustrato con una breve nota la legge francese di riforma:
Les opérations de courtage aux enchères réalisées par voie électronique ne constituent pas des ventes aux enchères publiques. Elles ne sont donc pas soumises à la loi du 10 juillet, à l'exception des opérations de courtage sur des biens culturels. (voir page suivante).
En effet, elles se caractérisent par l'absence d'adjudication (déclaration par laquelle un meuble mis aux enchères est attribué au plus offrant) et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente d'un bien entre les parties.

Traduciamo l'ultimo periodo : ".in effetti, queste (le aste on line) sono caratterizzate dall'assenza di aggiudicazione (dichiarazione con la quale un bene mobile messo all'asta è attribuito al miglior offerente) e d'intervento di un terzo nella conclusione della vendita di un bene tra le parti."
In Francia, quindi, si è compreso che le aste on line non hanno nulla in comune con le aste tradizionali: è lo scadere del tempo che determina l'aggiudicazione, e non l'attività del banditore. In Germania la differenza tra aste on line e aste tradizionali è stata data per scontata. Negli altri paesi di impostazione liberista il problema è solo teorico.

In conclusione, nonostante la Circolare ministeriale e i numerosi contributi dottrinali, in Italia le aste on line e con esse una parte enorme dell'e-commerce è fortemente penalizzata da una legge poco chiara e contraddittoria (vedi E. M. Tripodi  Sono davvero vietate le aste su internet? e P. Manganelli Aste on line - ancora molte incertezze).
L'anacronistico (ma generale) "divieto" delle operazioni di vendita all'asta on line è stato attenuato, grazie alle numerose eccezioni e deroghe (ma speciali) previste dalla stessa legge, fino ad assumere una portata estremamente ridotta, ma non per questo meno criticabile. Infatti, le conclusioni cui si perviene non sembrano coerenti con le premesse di ordine generale che abbiamo illustrato, né con le politiche seguite e applicate negli altri Stati membri.

E' forte l'impressione che un argomento di tale importanza avrebbe meritato un approccio più approfondito da parte del legislatore nazionale. Questo divieto ha infatti ammantato chi si occupa professionalmente di una delle principali applicazioni dell'e-commerce di un'aura di carboneria massonica, e questo sicuramente non aiuta a ridurre il digital divide che affligge il nostro paese e le nostre imprese, soprattutto in alcune regioni.