Aste on line e miopia legislativa
di Roberto Manno - 10.03.03
Le aste on line, ovvero le piattaforme tecnologiche che permettono a distinti
operatori di vendere i propri beni a quello che tra gli utenti finali risulterà
il miglior offerente, sfruttando in massimo grado le vere potenzialità dell'Internet,
rappresentano una delle applicazioni più importanti dell'intero commercio
elettronico.
Questa è la conclusione cui pervengono numerosissimi e autorevoli studi
condotti anche a livello comunitario: non è azzardato affermare dunque che le
aste on line rappresentano la parte più importante dell'e-business. V'è
chi vede nelle aste on line una perfetta applicazione della longa manus
di Adam Smith
E infatti, tutte le principali "dot com" offrono esclusivamente o
incidentalmente servizi di e-auction.
La possibilità di accedere comodamente ai vantaggi del commercio elettronico
rende inoltre le aste on line un importante strumento per diffondere la cultura
digitale nel tessuto economico e sociale, in cui giocano un ruolo essenziale le
PMI.
Le aste on line sono quindi parte essenziale del commercio elettronico: ne
deriva che ogni iniziativa diretta a stimolare quest'ultimo non può ignorare
questa relazione.
Tra le principali iniziative condotte in materia, una delle più importanti
è senza dubbio la direttiva sul commercio elettronico dell'Unione europea,
con cui si è cercato di stabilire un quadro giuridico uniforme in grado di
rimuovere gli ostacoli e diffondere l'e-commerce. Peraltro, tale direttiva è
successiva ad altre con cui è stato efficacemente (forse troppo) imposto in
tutta l'Unione il rispetto dei diritti del consumatore.
Fatte queste premesse di ordine generale, si comprenderà l'importanza di ogni
intervento legislativo in materia di aste on line, e si potrà anche valutare la
coerenza di questi interventi con gli obiettivi nazionali e, soprattutto,
comunitari.
Anzi, proprio osservando la questione da una prospettiva internazionale, possono
trarsi interessanti considerazioni sulla "ragionevolezza" delle
disposizioni legislative italiane.
Francia
La situazione in Francia presenta aspetti particolari. In seguito alla vicenda giudiziaria della società N@rt, condannata
nel 3 maggio 2000 dal T.G.I. - tribunal de grande instance - di Parigi
per aver con la sua attività di aste on line violato il monopolio della vendite
all'asta pubblica affidato ai commissaires priseurs da una legge
risalente al 1841, l'Assemblée Nationale ha adeguato il commercio elettronico
francese alle nuove tendenze del mercato, salvaguardando allo stesso tempo l'identità
culturale del Paese.
E' stata infatti approvata una legge (Loi n° 2000-642 du 10 juillet
2000) che ha qualificato le aste on line senza mandato a vendere al miglior
offerente come semplice courtage en ligne, e non più come vendita all'asta
pubblica (per la mancanza del terzo/banditore nella realizzazione della
vendita); le prime sono state liberalizzate, mentre per le seconde sono state
previste procedure di controllo e di autorizzazione, affidate ad una commissione
di controllo. Gli unici limiti riguardano la vendita di beni culturali
attraverso i servizi di courtage en ligne.
Proprio sul limite tra oggetti di collezionismo (liberamente vendibili) e
beni culturali (la cui vendita è assoggettata a particolari prescrizioni) è in
corso in questi giorni una polemica tra gli ex commissaires priseurs
(monopolisti delle aste tradizionali) e i siti - ahimè pochi anche in
Francia- di courtage en ligne.
In ogni caso possiamo dire che in Francia le aste on line sono riconosciute e
permesse in modo esplicito e sono stati rimossi gli ostacoli al loro sviluppo.
Possiamo leggere, sulle FAQ di un sito dedicato alle problematiche giuridiche
dell'Internet, che ...En cas de problèmes de livraison et si le vendeur
est un professionnel, l'article L.121-20-3 du code de la consommation prévoit
que le produit commandé doit être livré dans les trente jours qui suivent l'accord
entre les internautes (foruminternet.org).
Gran Bretagna
Non vi sono controlli di legge nella conduzione delle aste on line. Queste,
come le aste tradizionali sono soggette alle leggi normalmente applicabili in
materia di contratti, agenzia, fornitura di beni e servizi, protezione dei
consumatori, leggi speciali relative ad alcune categorie di prodotti,
giurisdizione e controlli all'esportazione.
Germania
In Germania la giurisprudenza delle corti federali ha affrontato la questione
della compatibilità delle aste on line con il codice industriale tedesco
(sezione 34). E' stato stabilito molto pragmaticamente che le aste on line non
costituiscono una forma di vendita all'asta ai sensi delle leggi commerciali
in vigore, né può assumere rilevanza il fatto che vengano denominate
comunemente "aste on line", perché in realtà gli utenti di Internet
hanno la competenza specifica per cogliere le differenze tra queste e le aste
tradizionali (Sotheby's, per intenderci). Ancora, è stato osservato che le
leggi tedesche in materia di contratti a distanza sono più che sufficienti ad
assicurare adeguata protezione al compratore.
Paesi Bassi
La Corte Bassa Regionale danese di Hof ha stabilito che le aste on line sono
soggette alla normativa della legge sulle vendite a distanza.
Questa sentenza comporta che un acquirente che si sia aggiudicato un bene o
servizio all'asta possa cancellare la propria offerta (qualora il venditore sia
un´azienda) purché la disdetta venga data entro 2 settimane dall'accettazione
dell'offerta stessa.
Svezia
Non v'è alcun bisogno di autorizzazioni per condurre aste on line in
Svezia.
Italia
La situazione legale in Italia è dominata, per quanto concerne le aste on
line, dall'art. 18 DLgs 114/98. Il 17
giugno 2002 la Circolare del Ministero per le attività
produttive ha fatto luce su tale norma, recependo alcuni sforzi dottrinali
che limitavano la portata del divieto.
I soli "professionisti" ai quali le aste on line sono precluse sono
gli operatori dettaglianti che svolgono l'attività di acquisto per la
rivendita ai consumatori finali.
Quindi, mentre sono ammesse le vendita all'asta on line da parte dei privati
(in cui peraltro il consumatore è sprovvisto delle garanzie previste dal DLgs
50/92), si esclude da queste proprio chi ha l'obbligo legale di assicurare
massima informazione e ampi diritti ai consumatori.
Se pericoli (o streghe?) si vogliono vedere nelle aste on line, questi
sussistono esclusivamente nelle transazioni tra privati: ma anche qui si tratta
di un fenomeno tutto sommato contenuto e secondario, contrastato da una serie di
validi rimedi - e, quindi, di altri business: (le conciliazioni on line; le ADR;
il mutuo controllo tra gli utenti; i servizi di terzi di fiducia). L'utente ha
a disposizione numerosi strumenti per contenere in massimo grado l'insorgenza
delle frodi. Nello stesso modo, chi gestisce la piattaforma tecnologica ha tutto
l'interesse ad ostacolare tali comportamenti illeciti, assicurando ai membri
della propria comunità virtuale i vantaggi di questa formula di e-business
Da questo rapido excursus, ci rendiamo conto di come nel mercato interno vi
siano profonde e sostanziali differenze di approccio e di sensibilità ad una
materia che, per ragioni che noi tutti comprendiamo perfettamente, postula un
quadro coordinato ed uniforme.
Le aste on line, e quindi un settore primario dell'intero ecommerce, sono
viziate in Italia da quello che gli anglofoni rilevano come a lack of legal
certainty, ossia da ostacoli che la direttiva del 2001 sull'e-commerce
indicava come i peggiori nemici.
La stessa circolare ministeriale, del resto, lascia chiaramente intendere tutta
la difficoltà di porre mano ad una matassa ingarbugliata quando adotta un
inquietante condizionale in punto di qualificazione soggettiva del titolare
della piattaforma tecnologica.
Così la circolare sul punto: Nell'ipotesi in cui il banditore d'asta
si limiti a mettere a disposizione il servizio di contatto, ovvero lo strumento
tecnologico, senza intervenire direttamente nella gara, si avrebbe attività di
mediazione, soggetta alle regole di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 253 o in
quelle dettate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39 (ossia attività di
mediazione soggetta ad iscrizione presso il ruolo ordinario degli agenti in
affari di mediazione, ndr).
Pensiamo, ancora, a quanto disposto con il seguente passo: il sistema
organizzato dal banditore deve prevedere l'impossibilità per gli interessati
di iscriversi sia come venditore che come acquirente.
A questo punto dobbiamo osservare che gli stessi siti di aste avvertono sull'impossibilità
tecnica di garantire la veridicità dei dati forniti dagli utenti ( e quindi di
sapere chi c'è dietro l'alias). Più che predisporre una policy di
comportamento e sospendere i "furbetti" non è dato al momento.
Inoltre, alle aste on line non ci si iscrive, ma si partecipa una volta
iscritti.
Infine, è il termine "banditore" che solleva le maggiori
perplessità.
La Camera di commercio di Parigi così ha illustrato con una breve nota la
legge francese di riforma:
Les opérations de courtage aux enchères réalisées par voie électronique
ne constituent pas des ventes aux enchères publiques. Elles ne sont donc pas
soumises à la loi du 10 juillet, à l'exception des opérations de courtage sur
des biens culturels. (voir page suivante).
En effet, elles se caractérisent par l'absence d'adjudication (déclaration
par laquelle un meuble mis aux enchères est attribué au plus offrant) et d'intervention
d'un tiers dans la conclusion de la vente d'un bien entre les parties.
Traduciamo l'ultimo periodo : ".in effetti, queste (le aste on
line) sono caratterizzate dall'assenza di aggiudicazione (dichiarazione
con la quale un bene mobile messo all'asta è attribuito al miglior offerente)
e d'intervento di un terzo nella conclusione della vendita di un bene tra
le parti."
In Francia, quindi, si è compreso che le aste on line non hanno nulla in comune
con le aste tradizionali: è lo scadere del tempo che determina l'aggiudicazione,
e non l'attività del banditore. In Germania la differenza tra aste on line e
aste tradizionali è stata data per scontata. Negli altri paesi di impostazione
liberista il problema è solo teorico.
In conclusione, nonostante la Circolare ministeriale e i numerosi contributi
dottrinali, in Italia le aste on line e con esse una parte enorme dell'e-commerce
è fortemente penalizzata da una legge poco chiara e contraddittoria (vedi E. M.
Tripodi Sono davvero vietate le aste su internet?
e P. Manganelli Aste on line - ancora molte incertezze).
L'anacronistico (ma generale) "divieto" delle operazioni di vendita
all'asta on line è stato attenuato, grazie alle numerose eccezioni e deroghe
(ma speciali) previste dalla stessa legge, fino ad assumere una portata
estremamente ridotta, ma non per questo meno criticabile. Infatti, le
conclusioni cui si perviene non sembrano coerenti con le premesse di ordine
generale che abbiamo illustrato, né con le politiche seguite e applicate negli
altri Stati membri.
E' forte l'impressione che un argomento di tale importanza avrebbe
meritato un approccio più approfondito da parte del legislatore nazionale.
Questo divieto ha infatti ammantato chi si occupa professionalmente di una delle
principali applicazioni dell'e-commerce di un'aura di carboneria massonica,
e questo sicuramente non aiuta a ridurre il digital divide che affligge il
nostro paese e le nostre imprese, soprattutto in alcune regioni. |