FORUM MULTIMEDIALE
LA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

 

COMPORTAMENTI E NORME NELLA SOCIETÀ VULNERABILE

 


INTERVENTI - 12


Esplorando il ciberspazio con le lenti del giurista
Prime note di un gruppo di "cibernauti-giuristi" guidati da Costantino Ciampi


SOMMARIO
Introduzione di Costantino Ciampi
1. Cos'è e cosa non è la democrazia elettronica di Patrizia Dal Poggetto
2. Reti telematiche e propaganda. Tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela dell'individuo di Francesca Angelini e Sebastiano Faro
3. Diritto d'autore e nuove tecnologie di Sandro Di Minco
4. Diritti di libertà sulle "autostrade digitali" di Maria Antonietta Laura Mazzola e Rosanna Ortu

Introduzione di Costantino Ciampi
Al termine di un corso per borsisti CNR e giovani laureati in giurisprudenza organizzato - tra il maggio e il giugno di quest'anno - dall'Istituto per la documentazione giuridica di Firenze sul tema delle "Nuove tecnologie dell'informazione e diritto", ho proposto ai corsisti di partecipare, insieme con me, al Forum multimediale di Roma (28 giugno) sui problemi giuridici della società dell'informazione con un contributo "a più mani". Intendevo coordinare un intervento unitario, da preparare dopo una preliminare fase di monitoraggio delle notizie e dei dibattiti che s'intrecciano tra gli utenti di Internet sulle problematiche di fondo del programmato Forum, alla ricerca delle opinioni prevalenti dei protagonisti dell'attuale rivoluzione telematica su due problemi speculari: se e, in caso affermativo, in che misura il cosiddetto "ciberspazio" dovrà essere regolato da norme giuridiche, e quali diritti di libertà riconoscere ai cittadini di questo nuovo spazio virtuale.

L'adesione è stata immediata, com'era facile prevedere. I partecipanti al corso, infatti, erano rimasti abbastanza incuriositi dalla presentazione di Internet e dei nuovi servizi telematici aperti all'utilizzo dei giuristi (in particolare avevano potuto sperimentare, durante le lezioni, la nuova Guida nel ciberspazio per giuristi, da me allestita nell'ambito del WWW Server dell'Istituto per la documentazione giuridica di Firenze all'indirizzo elettronico: http://www.idg.fi.cnr.it/ciampi/ cs_guide.htm), e si sentivano adeguatamente motivati a sperimentare dal vivo una "navigazione" a vista nell'oceano di informazioni di questa smisurata "rete di reti".

Ma, in sostanza, tralasciando ogni metafora, cosa chiedevo a coloro che avevano aderito al mio invito? Proponevo semplicemente di mettere a frutto le nozioni appena apprese nel corso - dedicato per larga parte all'uso delle reti telematiche e in particolare ad Internet -, e di cimentarsi nella ricerca di fatti e commenti di natura giuridica sugli argomenti propri del Forum multimediale, allo scopo di individuare spunti interessanti per i loro interventi personali.

Il piano di lavoro comprendeva: 1) la ricerca e la lettura dei più recenti articoli di riviste giuridiche consultabili in forma digitale su Internet; 2) la selezione, tra le circa 7.000 conferenze virtuali che attualmente si svolgono su tale rete, di alcune decine di "liste di discussione" d'interesse per le tematiche da analizzare, l'iscrizione tramite posta elettronica a queste ultime, in attesa di ricevere nella propria mail-box gli interventi da esaminare; 3) la lettura e la selezione delle notizie pertinenti alle tematiche del Forum sulle "bacheche elettroniche" sparse in vari nodi della rete; 4) l'individuazione dei siti Internet più interessanti, contenenti la documentazione giuridica di settore e la preparazione di eventuali domande da porre alle banche dati e agli esperti internazionali raggiungibili tramite il collegamento via rete.

L'attività più dispendiosa, dal punto di vista del tempo, è stata quella di raccogliere, selezionare e leggere i messaggi, le notizie e le informazioni che sugli argomenti più disparati si scambiano i "cibernauti" di tutto il mondo, oltre 40 milioni di persone che comunicano, nell'arco delle 24 ore, nell'ambito dell'immensa ragnatela telematica costituita da Internet. In poco più di tre giorni di monitoraggio effettivo (il massimo consentito dalla ristrettezza dei tempi), ho selezionato quasi 1.000 messaggi pertinenti, la cui lettura è servita a far concentrare l'attenzione dei corsisti su quattro tematiche: a) la democrazia elettronica; b) reti telematiche e propaganda politica; c) diritto d'autore e nuove tecnologie; d) diritti di libertà sulle "autostrade digitali".

Molti altri argomenti, per motivi di tempo, sono stati scartati. Tra questi vorrei ricordare, a solo titolo esemplificativo, giacché l'intero elenco occuperebbe numerose pagine: 1) le discussioni sui problemi tecnici e giuridici della crittografia, per assicurare maggiore sicurezza e riservatezza nella comunicazione telematica (sollevate dal caso delle indagini della CIA sull'inventore americano di un metodo crittografico a doppia chiave - pubblica e privata - che ha avuto l'idea di mettere a disposizione gratuitamente sulla rete il relativo software); 2) il problema della responsabilità dei gestori delle BBS per il contenuto delittuoso degli atti e dei messaggi scambiati sulle proprie reti e caselle elettroniche, tema d'attualità anche in Italia, in seguito alle note vicende giudiziarie ricordate anche negli interventi di Carlo Sarzana e di Andrea Monti presentati al Forum multimediale (il dibattito su Internet, in realtà, era alimentato dalla recente sentenza di una Corte americana sul noto servizio telematico Prodigy, equiparato nella decisione giudiziaria, sotto il profilo della responsabilità dei gestori, ad una testata giornalistica); 3) il problema del dilagare della pornografia e delle molestie sessuali sui nuovi media telematici, le proposte di leggi statunitensi indirizzate a criminalizzare il fenomeno e le contrarie campagne, volte a raccogliere firme di protesta, promosse da varie associazioni e individui per bloccare le iniziative del Congresso e delle assemblee legislative statali.

Data la necessità, per motivi di tempo, di limitare le nostre riflessioni solo a pochi argomenti e di trascurare l'approfondimento dell'analisi, lo scopo originario del nostro intervento cos~ì programmato potrebbe considerarsi non pienamente raggiunto; lo proponiamo, tuttavia, ugualmente, per rendere evidenti i risultati di un'esercitazione di gruppo che ha messo in grado i partecipanti di confrontare utilmente le proprie opinioni con quelle di giuristi e cittadini di altri mondi e civiltà giuridiche. E ciò non tanto per introdurre i risultati della nostra riflessione comune sui concreti argomenti prescelti nel nostro intervento, quanto per sottolineare la novità e l'efficacia del metodo seguito per costruirlo. In altre parole, crediamo che la comunicazione della nostra esperienza, benché limitata, possa servire a sensibilizzare i giuristi presenti al Forum multimediale (operatori teorici e pratici del diritto) all'affascinante realtà dei servizi Internet, nella consapevolezza che il "futuro" della comunicazione digitale è già iniziato anche in Italia e che occorre prepararsi, innanzi tutto culturalmente, per affrontarlo.

I giuristi italiani, in effetti, non sono digiuni di informatica e telematica grazie soprattutto all'opera pionieristica dei magistrati impegnati nel Sistema Italgiure, e ai risultati positivi conseguiti presso altri centri pubblici di informatica giuridica (quelli, in particolare, del Parlamento, dell'Istituto Poligrafico dello Stato e dello stesso Istituto per la documentazione giuridica del CNR, che qui il nostro gruppo rappresenta).

Anche l'editoria privata è stata molto solerte in Italia ad utilizzare le nuove tecnologie dell'informazione ed ha introdotto nel mercato dell'informazione giuridica una serie di prodotti su CD-ROM molto validi. Si pensi alla raccolta di legislazione vigente curata dalla De Agostini, o ai numerosi repertori su supporto elettronico di legislazione, giurisprudenza e dottrina curati da Giuffré, Zanichelli, Ipsoa, Buffetti e da numerose altre case editrici.

L'importante è che ora gli operatori giuridici si preparino ad un salto qualitativo imparando a navigare nel mare magnum di Internet, dopo l'apprendistato nell'uso delle nuove tecnologie fatto con Italgiure-Find, Guritel, i sistemi informativi di Camera, Senato e CNR, con le banche dati su CD-ROM e con quant'altro è entrato a far parte della routine operativa del giurista italiano, impegnato a documentarsi adeguatamente.

Il giurista italiano - occorrerà domandarsi consapevolmente - resterà escluso di fatto da queste nuove "autostrade dell'informazione", da questi percorsi, dovrà forse pagare particolari pedaggi a differenza dei suoi colleghi stranieri, o diventerà soggetto attivo nelle diverse "agorà" del "villaggio globale" in cui si sta tramutando il nostro vecchio pianeta? Interrogativi di questa portata non possono lasciare insensibili i qualificati partecipanti all'assise di Roma, i massimi responsabili della politica scientifica del CNR e i nostri stessi governanti, che dovranno porsi presto e seriamente il problema di come assicurare un equilibrato sviluppo delle nuove risorse anche a vantaggio degli operatori del diritto.

1. Cos'è e cosa non è la democrazia elettronica di Patrizia Dal Poggetto

"What is and what is not electronic democracy" è una domanda che circola di frequente su Internet. Ad essa sono state date molteplici risposte, sia in modo esplicito che implicito ed alcune conferenze virtuali hanno affrontato la stessa questione.

Viene allora spontaneo chiedersi il perché di tanto interesse se è vero, come è vero, quello che da alcuni anni si va ripetendo, e cioè che Internet, la rete delle reti, è un "mezzo" fondato su un unico principio ispiratore: la libertà di tutti.

Libertà intesa nella sua accezione forse più ampia, come possibilità di ciascun individuo - senza distinzione di sesso, razza, opinioni politiche, ecc. - dotato di "modesti" mezzi tecnici (un personal computer, un modem ed un telefono), di diffondere le proprie idee, di colloquiare nel mondo con individui di altre etnie, di espandere le proprie conoscenze senza uscire da casa.

La libertà di navigare (o, come è stato più efficacemente espresso, di immergersi) in un mare di informazioni non più veicolate in pesanti supporti fisici, quali libri, riviste e giornali, bens~ì trasmesse sotto forma di segnali elettronici (bit). Chi vi si immerge non è semplicemente un "recettore passivo", ma è in grado di intervenire attivamente nella realtà sociale. Negli Stati Uniti, che sono assai più avanti di noi in questo campo, si stanno diffondendo iniziative popolari per intervenire in prima persona nella fase di redazione di un testo legislativo.

Non è forse questa una delle forme più elevate di democrazia? La domanda richiede una prima riflessione su cosa sia una democrazia. A questo punto è il mio vecchio Devoto-Oli (un "atomo" lo definirebbe il guru americano del MIT, Nicholas Negroponte, nel suo ultimo libro "Essere digitali", apparso in traduzione italiana, presso Sperling & Kupfer Editori, nel marzo 1995) a venirmi in aiuto.

Democrazia, si legge, è "una forma di governo fondata su una visione egualitaria dei rapporti sociali e dei diritti politici esercitata dal popolo direttamente. Interrompo la lettura e mi chiedo: ma allora, se è vero che Internet assicura la massima libertà di espressione delle idee, come mai vari messaggi che ho intercettato sulla rete erano favorevoli ad un intervento governativo che esprimesse precise regole di controllo e di gestione della rete? Che forse abbia veramente ragione Negroponte quando dice che "troppa libertà può avere effetti negativi"?

Gli argomenti portati a sostegno della tesi che guarda con favore ad un intervento governativo non provengono certamente da nostalgici del totalitarismo o di forme accentuate di statalismo.

In realtà, la situazione non è poi cos~ì idilliaca come appare, a causa della scesa in campo dei "profit-seekers", cioè di coloro che, spacciandosi per altruistici diffusori di cultura, vorrebbero sfruttare le illimitate potenzialità dei collegamenti telematici per trarne i massimi profitti economici.

In un articolo pubblicato su "The Washington Monthly" di giugno '95 (il cui testo integrale appare su http://www.clark.net/pub/rothman/update3.html con ampi riferimenti ipertestuali aggiunti) Joshua Wolf Shenk stigmatizza il comportamento delle compagnie telefoniche private che pubblicizzano le enormi potenzialità della telematica, tra le quali l'insegnamento interattivo a distanza e la telemedicina. L'obiettivo apparente che si propongono di raggiungere è favorire l'avvicinamento delle persone mettendo in luce i loro aspetti migliori; l'obiettivo reale è, viceversa, di ben altra natura: lo sfruttamento a scopi esclusivamente commerciali delle autostrade informatiche.

Quest'articolo esprime una forte critica a questa forma di "innaturale" sfruttamento delle reti ed un invito al governo americano affinché rallenti questa corsa sfrenata.

Come un fiume, Internet si è mossa all'inizio lentamente in un ristretto ambito scientifico riservato a pochi iniziati, per poi espandersi velocemente ed in modo incontrollato quando è entrata in contatto con il mondo economico.

Agli albori della comunicazione via rete sarebbe stato assai più facile di adesso convogliarla nelle zone desiderate, impedendo in tal modo quel processo di straripamento che - sebbene già iniziato - non ha ancora raggiunto la sua massima estensione.

Per questo motivo coloro che avvertono più forte il problema di arginare Internet (o meglio di regolamentarla) sperano che ciò avvenga il più presto possibile. L'intervento governativo dovrebbe servire, secondo Ronda Hauben (ronda@panix.com) ad impedire di diventare preda degli appetiti delle grandi società commerciali. Non tutti, però, sono dello stesso avviso. Tra questi L. Detweiler, il quale ripone ampia fiducia nello sviluppo della democrazia elettronica mediante Internet, senza necessità di un intervento del Governo, che ha rappresentato, fino a questo momento, uno dei maggiori ostacoli al suo fiorire. Vi è ancora chi, come J. Lehmann (jrl@spectrix.sbay.org), ritiene sufficiente un modesto intervento nella giusta direzione per raggiungere l'obiettivo di una "communication ... cheap and free, everywhere".

I fautori della regolamentazione non intendono affatto porre delle limitazioni all'utilizzo di Internet; al contrario, auspicano una diffusione ancora più capillare di quella attuale. Ma sulle modalità di raggiungimento di questo obiettivo le opinioni divergono. Sempre secondo J. Lehmann, ciò sarebbe possibile sfruttando diversamente l'attuale livello tecnologico, con un migliore utilizzo delle linee su doppino telefonico, senza necessità di attendere la disponibilità dei futuri canali in fibra ottica. Lo sviluppo di Internet verrebbe cos~ affidato inizialmente alla diffusione capillare delle forme di comunicazione più semplici (tipo E-mail). Il passaggio successivo a quelle più complesse (tipo ftp-by-email) avverrebbe gradualmente per l'effetto "snow-ball" provocato dalla naturale curiosità ed intraprendenza degli utenti.

Con l'accesso ad Internet degli "ordinary people" diverrebbe assai più impellente la soluzione di due problemi che agitano il mondo delle reti: (a) un uso più misurato del sistema per evitare lunghe code; (b) la riservatezza della posta elettronica.

Alla tesi accolta da J. Lehman si contrappone chi affida interamente alla realizzazione delle autostrade informatiche il futuro della comunicazione telematica.

Ma è proprio questo nuovo strumento ad altissimo contenuto tecnologico a comportare problematiche giuridiche di difficile soluzione ed in particolare a rappresentare, secondo alcuni, il più grave pericolo per la democrazia elettronica.

La questione è attualmente all'esame del Congresso degli Stati Uniti, che sta elaborando il più imponente progetto di riforma del settore delle telecomunicazioni dal 1934. Il progetto di legge originario, approvato dalla Camera, ma bocciato dal Senato, si ispira a due principi fondamentali: "common carriage" e "open architecture". In sostanza, il primo impedisce ai gestori della rete di praticare tariffe differenziate a seconda del tipo di utente; mentre il secondo consente il collegamento diretto degli utenti della rete senza il passaggio obbligato da un nodo centrale controllato.

Il progetto del Senato degli Stati Uniti, che si dice ispirato dalle grandi compagnie di telecomunicazioni, privilegia la "deregulation", con questa motivazione: sarà la libera concorrenza tra gli operatori ed il potere di scelta degli utenti a far produrre servizi sempre migliori a prezzi sempre più bassi.

La prospettiva di una libera concorrenza è certamente, tra le due, l'ipotesi più allettante; peccato, sembra dire l'autore dell'articolo pubblicato su The Washington Monthly sopra menzionato, che la realtà sia ben diversa da come viene disegnata. Infatti per i prossimi 10-15 anni solo le società di telecomunicazione attualmente esistenti potranno operare sul mercato. In pratica, si avrà un regime di monopolio esteso non soltanto alla gestione della rete ma anche al controllo ed al possesso di ciò che in essa viene trasmesso.

Come si vede la domanda prospettata all'inizio su cosa sia la Democrazia Elettronica (e quale sarà il suo futuro) non è poi, contrariamente alle apparenze, così peregrina.

Questo mio intervento non ha certamente la presunzione di fornire una risposta a questo vasto e complesso problema. Tuttavia, non posso non far riferimento al mio vecchio "atomo" che sotto la voce Democrazia cos~ì prosegue "quella forma di governo esercitata dal popolo direttamente, o più spesso indirettamente, per mezzo di rappresentanze elettive".

Il potenziamento degli attuali organi direttivi di Internet unito ad una maggiore rappresentatività degli stessi potrebbe essere una via percorribile per impedire che in futuro alla domanda cos'è la Democrazia Elettronica non si debba rispondere: una mera illusione.

 

2. Reti telematiche e propaganda. Tra liberta' di manifestazione del pensiero e tutela dell'individuo di Francesca Angelini e Sebastiano Faro

2.1. E' in corso un dibattito, del quale è possibile cogliere ampia traccia su Internet, sul tema dell'identificabilità di coloro che trasmettono messaggi attraverso i servizi di comunicazione on line con gruppi (listgroup, newsgroup) e singoli (e-mail).

Così se c'è chi si collega alla rete con il proprio nome, c'è anche chi lo fa usando pseudonimi o anonimamente.

In particolare, A. Greig (University of Abertay Dundee) ha recentemente sollevato su Internet il problema del cd. "pseudospoofing", cioè dell'uso di un nome - o di altri elementi di identificazione della persona - di fantasia, ma assolutamente credibili, che vengono presentati come veritieri.

Se di fronte all'uso di uno pseudonimo chiaramente riconoscibile come tale o dell'anonimato vi è da parte del destinatario del messaggio una maggiore "diffidenza" verso i contenuti di quest'ultimo, la tecnica di pseudospoofing (una forma di "active deception") consente di prospettare in modo credibile idee ed opinioni.

2.2. Il problema dell'uso di una falsa identità può acquisire particolare rilevanza sotto vari aspetti: a livello più generale, richiama valori etici prima ancora che giuridici e quindi il dibattito su quelle regole di correttezza che rappresentano attualmente l'unica forma di regolamentazione dell'accesso e dell'uso del ciberspazio; più specificamente, può assumere rilievo in relazione alle ipotesi di conclusione di contratti o anche di commissione di reati attraverso reti telematiche (grande interesse suscita, ad esempio negli Stati Uniti l'ipotesi di uso delle reti a fini di propaganda sovversiva da parte di organizzazioni terroristiche).

2.3. Il fenomeno (quello dello pseudospoofing in particolare) merita attenzione anche in riferimento alla possibile utilizzazione delle reti telematiche a fini di propaganda politico-elettorale, per quella attività, cioè, che è insieme di informazione e di persuasione, che, nel periodo immediatamente precedente la consultazione elettorale è tesa ad influire sulla espressione della volontà elettiva e deliberativa dei cittadini.

Il tema della disciplina della propaganda politica veicolata attraverso i mezzi di comunicazione di massa è in questo momento di grande attualità in Italia: può essere questa l'occasione di considerare l'opportunità di una regolamentazione delle forme di propaganda che possono realizzarsi attraverso le reti telematiche? (Almeno nella fase della campagna elettorale, periodo particolarmente delicato nel quale è essenziale garantire la più ampia attuazione del diritto di informazione, quale diritto ad informare e ad essere correttamente informati).

La tutela della libertà di scelta del singolo da indebite ed eccessive pressioni che possano provenirgli dall'esterno e la garanzia di pari opportunità di accesso ai mezzi di informazione per i soggetti politici in competizione sono le ragioni che rendono cos~ì pressante il problema della regolamentazione della propaganda radiotelevisiva di partiti e candidati, ragioni che possono riproporsi anche in relazione all'utilizzo delle reti telematiche.

2.4. Nel caso si ritenga opportuna la regolamentazione, le strade percorribili sembrano essere due: autodisciplina o "eteroregolamentazione" statale.

Sotto il primo profilo interessanti spunti di riflessione offre la "Ipotesi di codice di autodisciplina per la comunicazione telematica" presentata da Giuseppe Corasaniti. Di particolare rilievo risulta per la materia che ci interessa la previsione dell'articolo 7 che richiede pari trattamento e pari opportunità per i fornitori di informazioni e per i soggetti interconnessi.

Potrebbero poi ipotizzarsi: in deroga alla previsione dell'articolo 2, l'obbligo di comunicazione della propria identità e recapito (previa verifica della veridicità di tali dati da parte del gestore) per tutti coloro che immettono in rete messaggi di propaganda elettorale ed inoltre lo studio di forme di controllo, affidate ad organi di autodisciplina, di tali messaggi (analogamente a quanto è proposto in materia di pubblicità commerciale).

Una regolamentazione statale sarebbe, d'altro canto, in primo luogo, pienamente legittima: l'attività di propaganda è una forma di manifestazione del pensiero, come tale tutelata dall'articolo 21 della Costituzione, ma la Corte costituzionale (sentenza n. 48 del 1964) ha riconosciuto la legittimità di interventi legislativi di disciplina delle forme di propaganda, in quanto, in tal modo, si regola esclusivamente l'esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero, non intaccando la sostanza del diritto stesso.

Un ruolo importante potrebbe svolgere in questo settore una Autorità Indipendente, una Autorità Garante, cioè, le cui decisioni in una materia cos~ì delicata, sono sottratte alle scelte delle maggioranze di governo. Più incisivo, poi, potrà essere il ruolo da questa svolto se le verranno attribuiti non esclusivamente compiti di accertamento della violazione di divieti formali (con i relativi poteri inibitori) ma anche, più in generale, una funzione propositiva, di raccordo fra le esigenze dei gestori e quelle dei soggetti fornitori di informazioni e dei soggetti interconnessi.

Indubbiamente, però, occorrerà preliminarmente chiedersi se una soddisfacente regolamentazione della propaganda possa immaginarsi al di fuori di una più ampia considerazione e regolamentazione complessiva della comunicazione telematica.

2.5. La nascita, alla fine degli anni Settanta, delle emittenti televisive private ha fatto segnare una svolta di fondamentale rilievo nel modo di comunicare la politica (e più in radice nel modo stesso di fare politica e anche di intendere la partecipazione democratica). Una svolta che si è concretizzata in un ampliamento notevolissimo delle possibilità espressive dei soggetti politici ed in una maggiore incisività e costanza nel tempo dei contatti di questi con i cittadini elettori.

Per la fine degli anni Novanta si prospetta una nuova - probabilmente ancora più incisiva - svolta (la democrazia elettronica), i cui primi segni si colgono ampiamente in alcuni Paesi (Francia e Stati Uniti in testa) suscitando già riflessioni sulle prospettive future.

Il nostro legislatore ha, in verità, dimostrato fino ad ora scarsa sensibilità verso questo tema: la legge n. 515 del 1993, recante norme per la disciplina delle campagne elettorali, non si occupava in alcun modo, nella parte relativa alla regolamentazione della propaganda elettorale, delle reti telematiche, caratterizzandosi, quindi, come non pienamente adeguata alla attuale dinamica della competizione politico elettorale.

L'esperienza che l'Italia si è trovata e si trova tuttora a vivere in tema di disciplina della propaganda elettorale radiotelevisiva fa s~ che il nostro Paese si trovi attualmente in una situazione di grande attenzione al problema più generale del rapporto fra informazione e propaganda politica: potrebbe essere questo il momento giusto per affrontare anche il tema che si è brevemente delineato.

 

3. Diritto d'autore e nuove tecnologie di Sandro Di Minco

Il punto 3 della bozza di "codice di autodisciplina per la comunicazione telematica" proposta da Giuseppe Corasaniti, introduce in questo Forum il tema del diritto d'autore ed in particolare la necessità di predisporre strumenti che ne assicurino, nella società dell'informazione, un'adeguata tutela.

L'argomento è quanto mai attuale; infatti, a partire dal Libro Verde "Il diritto d'autore e le sfide tecnologiche - Problemi di diritto d'autore che richiedono un'azione immediata", si assiste ad un interessante dibattito in materia.

A tale proposito è opportuno richiamare alcuni passaggi fondamentali di tale dibattito, con particolare riferimento a come esso si è andato sviluppando in seno a talune sedi particolarmente qualificate.

Infatti, negli ultimi tempi vi sono stati almeno tre momenti fondamentali di studio ed approfondimento dedicati all'argomento introdotto:

- il 26 maggio 1994 la Commissione Bangemann ha presentato al Consiglio d'Europa il Rapporto "L'Europe et la société de l'information planétaire - Recommandations au Conseil de l'Europe" (http://www.earn.net/- EC/bangeman.html);

- il 2 giugno 1994, in Francia, la Commissione presieduta dal prof. P. Sirinelli ha presentato il Rapporto "Industries culturelles et nouvelles techniques" (La Documentation Fran‡aise - Paris, 1994) elaborato su incarico del Ministero della Cultura e della Francofonia, con il compito di affrontare in particolare il quesito circa la necessità di riformare il diritto d'autore in relazione alle nuove tecnologie;

- dal 1. al 3 giugno 1994 al Louvre di Parigi si è svolto il "Colloque mondial de l'OMPI sur l'avenire du droit d'auteur et des droits voisins" dedicato anch'esso alle nuove tecnologie.

Senza alcuna pretesa di completezza, s'intende qui introdurre, in chiave problematica, solo alcune delle questioni giuridiche d'un certo interesse emerse nelle sedi sopracitate.

Innanzitutto è stato fatto rilevare come la diffusione delle nuove tecnologie, in particolare della tecnica digitale, ponga problemi (in tema di diritto d'autore) non solo con riferimento al momento della circolazione dell'opera tutelata (il problema cui il punto 3 della proposta Corasaniti si riferisce), ma riguardi anche, ben più a monte, il momento stesso della creazione.

Da una lato, dunque - di fronte al primo ordine di problemi e con particolare riferimento alla necessità d'individuare e tutelare gli autori di opere che si vogliano "digitalizzare" ed incorporare ad esempio in un prodotto multimediale -, è stata evidenziata la possibilità che le stesse nuove tecnologie offrano soluzioni alle nuove inquietudini che pure esse sollevano (ad esempio, con il ricorso a tecniche di marcatura, al cosiddetto "tatuaggio" delle opere messe su supporto digitale, integrate dalla creazione di un grande schedario che costituisca una sorta di "cadaste" (registro) in cui siano censite tutte le opere ancora protette e in cui siano allo stesso tempo identificati gli aventi diritto)(1).

Dall'altro un'attenzione particolare è stata dedicata (soprattutto dalla Commissione Sirinelli) alla creazione dell'opera multimediale, e più precisamente alle ipotesi in cui l'attività creativa avvenga senza il ricorso ad opere preesistenti (creazione ex nihilo), con l'individuazione di almeno tre ordini di problemi:

a) in primo luogo si pone il quesito circa l'inquadrabilità del risultato ottenuto mediante l'utilizzo di strumenti informatici nella nozione di opera, e dunque la sua tutelabilità attraverso lo strumento del diritto d'autore. Se classicamente si ritiene che non ci sia creazione se non quando il supposto creatore abbia a priori un progetto circa la creazione che si accinge a realizzare, evidentemente quanto più tale attività creativa sia affidata a degli strumenti informatici e la partecipazione umana sia ridotta al minimo, tanto più ci si allontanerà dalla nozione di opera creativa tutelabile sulla base del diritto d'autore;

b) in secondo luogo va analizzato il problema circa l'esatta definizione della nozione di autore. L'informatico, creatore del sistema che viene usato per la creazione, potrà rivendicare dei diritti sull'opera ottenuta? La risposta a tale quesito sarà tanto più difficile e tanto meno netta, quanto più la partecipazione dell'utilizzatore del sistema, nell'attività creativa, risulti ridotta, essendo state previste tutte le ipotesi dall'ideatore del programma;

c) in terzo luogo va analizzato il caso dell'opera realizzata da più soggetti, a distanza tra loro, in grado di interagire attraverso reti telematiche (pare che casi del genere si siano già verificati su Internet). Il problema è quello di determinare chi sia l'autore dell'opera quando questa sia il risultato della partecipazione di migliaia di soggetti. Ed inoltre - tenendo conto della rilevanza che ad esempio le Convenzioni Internazionali (di Berna o di Ginevra) assegnano al luogo della prima pubblicazione dell'opera o al suo paese di origine ai fini della disciplina applicabile - si pone il delicato quesito della localizzazione dell'opera.

Le problematiche, sin qui sommariamente esposte, conducono direttamente ad affrontare quella che è poi la questione fondamentale, ovvero l'idoneità delle regole del diritto esistente a dare adeguate soluzioni in materia, in altre parole "faut-il réformer le droit d'auteur ?".

A questo punto di fronte ad una netta differenza d'impostazione di base tra chi (soprattutto i soggetti operanti nella cosiddetta industria culturale) rivendica la necessità d'una profonda riforma del diritto d'autore e dei diritti connessi per risolvere le inevitabili incertezze che comporta in questo settore il progresso tecnologico e chi al contrario ritiene che "la propriété littéraire et artistiques est assez plastique pour s'adapter"(2), sembra prevalere, negli ambienti scientifici, l'approccio improntato ad una maggiore prudenza.

In altre parole si tende a ritenere (talvolta in maniera inconfessata) che le evoluzioni attuali (in particolare il passaggio dall'analogico al digitale) comportino più che una "transformation de nature du droit d'auteur actuel", più semplicemente "une modification de degrés"(3). Il diritto d'autore non è dunque cos~ì inadatto al fenomeno digitale cos~ì come potrebbe apparire in prima analisi, per cui la via dell'adattamento sembrerebbe al momento essere quella privilegiata senza la necessità di intraprendere una modificazione radicale che potrebbe rivelarsi come il risultato d'una esigenza soltanto congiunturale.

Evidentemente il dibattito su questi temi, che tra l'altro coinvolgono rilevanti interessi economici, è tutt'altro che chiuso.

 

4. Diritti di libertà sulle "autostrade digitali" di Maria Antonietta Laura Mazzola e Rosanna Ortu

Lo sviluppo della comunicazione telematica ormai da tempo pone il problema dell'apprestamento di idonee forme di tutela per garantire lo scambio e la diffusione di informazioni tra soggetti interconnessi. Si tratta, a ben vedere, d'un problema di non poco momento stante da un lato la natura particolare degli strumenti di comunicazione informatici e telematici e stante, dall'altro, la peculiarità dei sistemi di controllo in ordine ai dati posti in circolazione.

Quanto qui sommariamente descritto sta alla base del dibattito politico-culturale che sta interessando, negli ultimi tempi, l'opinione pubblica americana. Più segnatamente si discute sulla configurabilità come fatto di reato della diffusione di notizie aventi ad oggetto l'illustrazione delle modalità di confezionamento di ordigni esplosivi. La problematica, che trae origine dal recente attentato verificatosi ad Oklahoma City, pone in rilievo la questione dei limiti contenutistici delle notizie diffusibili via rete e, di conseguenza, delle eventuali limitazioni alla fondamentale libertà di manifestazione del pensiero.

Il dibattito americano ruota intorno alla proposta di emendamento avanzata dal Senatore Feinstein alla legge generale del terrorismo attualmente pendente innanzi al Senato degli Stati Uniti. L'emendamento, più precisamente, mira a reprimere la diffusione di informazioni relative alla fabbricazione di esplosivi, nell'ipotesi in cui colui che diffonde l'informazione è consapevole che i materiali indicati risultano essere idonei al compimento d'un crimine federale. Come può ben intendersi, la proposta avanzata ha sollevato notevoli reazioni allarmate nella comunità telematica americana, dove si guarda con crescente preoccupazione ai continui tentativi del Congresso degli Stati di regolamentare in qualche modo l'uso della comunicazione interattiva, introducendo subdolamente forme si censura e di limitazione. L'American Civil Liberties Union (ACLU) si è fatta promotrice di un'azione di opposizione all'emendamento, mettendo in evidenza la sua incostituzionalità, in quanto mira a reprimere la mera trasmissione di informazioni - su stampa, radio, televisione, ciberspazio - prive di qualsiasi finalità criminale, nonché la sua stessa superfluità data la sussistenza d'una norma (18 U.S.C. sec. 231) che reprime come reato l'insegnamento delle tecniche di fabbricazione di esplosivi nell'ipotesi in cui si abbia conoscenza dell'altrui intento di far uso dell'informazione per sviluppare un preciso disegno criminoso. E' stato, inoltre, rilevato che l'emendamento in questione comporterebbe l'allargamento della soglia di punibilità, in quanto richiede una forma minima di colpevolezza per determinare l'incriminazione, con conseguente violazione del primo emendamento della Costituzione americana che assicura una notevole protezione della libertà di manifestazione del pensiero. Come può ben intendersi il caso in questione involge problemi di ordine penale e costituzionale che evidenziano la duplice esigenza di assicurare la libertà di comunicazione e di prevedere, là dove ne ricorrono i presupposti, forme di responsabilità.

La fattispecie in esame, di cui si è provveduto a dare una descrizione sommaria, è stata assunta ad oggetto del nostro intervento al fine di ravvisare, in un tentativo di comparazione giuridica, la sussistenza nell'ambito del diritto penale italiano di disposizioni normative che prevedano, per l'appunto, l'incriminazione nell'ipotesi di mera divulgazione di notizie afferenti alle modalità di fabbricazione del materiale esplosivo.

La problematica s'inserisce nel quadro più generale della previsione costituzionale del diritto di libera manifestazione del pensiero (art. 21) e del rapporto che interviene tra tale diritto e la necessità di reprimere tutte quelle manifestazioni che ledono o pongono in pericolo beni oggetto di protezione da parte dell'ordinamento. Espressione di tale conflitto è dato rinvenire in reati contro l'ordine pubblico e più segnatamente nei reati a pericolo presunto i quali pongono problemi di costituzionalità, dato che l'adozione di tale categoria crea il rischio che la repressione penale si risolva in un'inammissibile limitazione delle libertà ideologico-politiche costituzionalmente garantite (si consideri, a titolo di esempio, il reato di apologia di delitti previsto all'art. 414 c.p.).

Tuttavia, però, proprio in tale tipologia delittuosa si registrano i più marcati interventi interpretativi volti a punire non la manifestazione di pensiero in quanto tale, ma quella che per le sue modalità integra un comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti.

Viene, dunque, punita l'esposizione di idee diretta a provocare l'azione e non la manifestazione di pensiero in quanto tale. Si recupera in tal modo, inoltre, il principio della necessaria lesività da intendersi nell'accezione più lata comprensiva sia della lesione che dell'effettiva messa in pericolo del bene protetto. A tutto ciò si aggiunga la scelta da parte del legislatore penale di assumere la Costituzione a fondamento o a criterio di riferimento di ciò che può legittimamente assurgere a reato. Ne risulta la vincolatività di ricorrere allo strumento penale nei soli casi di stretta necessità. Inoltre, il riferimento alla rilevanza costituzionale del bene delimita l'area di ciò che non potrebbe mai assurgere a reato con la conseguenza - là dove ne ricorrano gli estremi - di condizionare la scelta del "se e come punire" alla presenza di ulteriori fattori.

Da quanto detto è facile evincere l'assenza di punibilità per tutte quelle ipotesi in cui un soggetto si limiti a diffondere notizie che, sebbene passibili di essere utilizzate per scopi illeciti, di per sé non si traducano nell'offesa ad un bene giuridico.

A ritenere diversamente si finirebbe con l'imporre eccessivi limiti alla piena esplicazione del diritto costituzionalmente riconosciuto. Del resto, il costituente, proclamando la libertà di manifestazione del pensiero, ha ritenuto che, fuori dai casi direttamente vietati, l'esercizio di questo diritto non costituisca un pericolo generale per la saldezza degli istituti o per la pace sociale, non potendosi reprimere quelle affermazioni potenzialmente pericolose i quanto ciò si tradurrebbe in un innegabile censura.

A questo punto della nostra analisi sorge spontaneo chiedersi se le considerazioni sin qui poste in essere possano valere per le divulgazioni di notizie mediante comunicazione telematica.

Si potrebbe azzardare una risposta affermativa tenuto conto della natura di principio fondamentale di libertà riconosciuta al diritto di manifestazione del pensiero, anche se non si esclude la necessità imprescindibile di fissare delle regole che disciplinino in misura puntuale lo scambio di informazioni mediante comunicazione telematica tenuto proprio conto della specificità dei mezzi di comunicazione in oggetto. Unitamente a ciò, si postula la necessità di predisporre apposite normative finalizzate a reprimere la commissione di reati attraverso la comunicazione telematica.
(18.06.95)

Note

1) Si veda, in tal senso, il Rapport de la Commission présidée par Pierre Sirinelli, Industries culturelles et nouvelles techniques, cit., pp. 98 e ss. e OMPI, Colloque mondial de l'OMPI sur l'avenir du droit d'auteur et des droits voisins, cit. , Publication OMPI n. 731 (F) 1994, in particolare l'intervento di Péter Gyertyànfy, pp. 199 e ss.

2) A. Lucas, in OMPI ecc., op. cit., p. 284.

3) Cfr. OMPI ecc., op. cit., pp. 35 e ss.


Il prof. Costantino Ciampi è dirigente di ricerca del CNR, presso l'Istituto per la documentazione giuridica di Firenze, e docente d'Informatica giuridica presso la Scuola di Specializzazione in Diritto civile dell'Università di Camerino.
Il gruppo di borsisti che ha collaborato alla stesura dell'intervento è costituito da: Francesca Angelini, Sandro Di Minco, Sebastiano Faro, Maria Antonietta Laura Mazzola, Patrizia Dal Poggetto e Rosanna Ortu.


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