Non è la storia il
punto in discussione
di Manlio Cammarata - 12.10.2000
Regole di naming: la risposta
di Enzo Fogliani è interessante per due motivi. Il primo è che
richiama i tempi "eroici" dello sviluppo dell'internet in Italia,
ignoti ai più, perché la stragrande maggioranza degli internauti italiani è
costituita da neofiti.
Il secondo è che conferma la sostanza delle osservazioni espresse nell'articolo
Il rispetto della legge non è facoltativo. Scrive
infatti testualmente Fogliani: "...sono perfettamente d'accordo con Manlio
Cammarata che le norme italiane, il nostro ordinamento ed i nostri principi sono
più che sufficienti a regolare i rapporti relativi ai nomi a dominio [...].
Così come sono d'accordo che l'attuale struttura trilaterale fra Maintainer,
Registration Authority ed Assegnatario è estremamente criticabile e lacunosa, e
meglio sarebbe sostituita da un chiaro rapporto contrattuale in cui anche
l'Assegnatario avesse rapporti diretti con la Registration Authority e di
converso questa avesse obblighi nei suoi confronti".
E allora dov'è, nella sostanza, la materia del
contendere?
A mio avviso, è nel fatto che le regole di registrazione dei nomi a dominio
".it" sono stabilite da una struttura costituita ai tempi in cui la
Rete era campo d'azione di pochi appassionati, ma che non risponde più alle
esigenze dell'internet di massa. Oggi gli interessi in gioco sono colossali, in
particolare per i nomi a dominio, e la definizione delle norme non può
essere basata su discussioni assembleari nelle quali intervengono troppe persone
che di diritto sanno poco o nulla. Tutto questo senza voler mancare di rispetto
alla struttura democratica che ha fatto la prima parte della storia
dell'internet in Italia, né alle singole persone che la compongono.
Per essere più chiari: se in un vecchio palazzo
si devono rifare le condutture dell'acqua, è necessario chiamare un idraulico.
L'assemblea dei condomini non può intervenire direttamente (anche se la
soluzione può apparire molto "democratica"), perché combinerebbe un
disastro.
Si aggiunga che la normativa in vigore (legge
249/97, DPR 318/97) attribuisce
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le competenze su questa
materia. La "lista", se mai, dovrebbe premere sulla stessa Autorità
affinché eserciti il potere-dovere previsto dalla legge.
Un'ultima osservazione: finché si continuerà a
considerare "Assegnatario" (perché con la maiuscola?) il soggetto
"titolare" del nome a dominio, e a fondare su questo concetto errato
tutto l'impianto normativo, non si verrà a capo di nulla.
|