2000/520/CE
Decisione della Commissione, del 26 luglio 2000, a norma
della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguatezza
della protezione offerta dai principi di approdo sicuro e dalle relative
«Domande più frequenti» (FAQ) in materia di riservatezza pubblicate dal
Dipartimento del commercio degli Stati Uniti
[notificata con il numero C(2000) 2441]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(Gazzetta ufficiale n. L 215 del 25/08/2000 PAG. 0007 - 0047)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati(1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) A norma della direttiva 95/46/CE, gli Stati membri sono tenuti a consentire
il trasferimento verso un paese terzo di dati personali soltanto se il paese
terzo di cui trattasi garantisce un livello di protezione adeguato e se vengono
rispettate, prima del trasferimento stesso, norme di attuazione delle altre
disposizioni della direttiva adottate dagli Stati membri.
(2) La Commissione può constatare che un paese terzo garantisce un livello di
protezione adeguato. In tal caso è possibile trasferire dati personali dagli
Stati membri senza che siano necessarie ulteriori garanzie.
(3) A norma della direttiva 95/46/CE, il livello di protezione dei dati
personali deve essere valutato con riguardo a tutte le circostanze relative a un
trasferimento o a una categoria di trasferimenti di dati e nel rispetto di
determinate condizioni; il gruppo di lavoro per la tutela delle persone con
riguardo al trattamento dei dati personali(2) ha fornito indicazioni circa le
modalità di effettuazione di tali valutazioni(3).
(4) Tenuto conto della diversità degli approcci in materia di tutela dei dati
nei paesi terzi, la valutazione dell'adeguatezza e le decisioni a norma
dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE devono essere eseguite
in modo da non produrre discriminazioni arbitrarie o ingiustificate nei
confronti dei paesi terzi o fra questi, qualora sussistano condizioni analoghe,
e da non costituire ostacoli dissimulati agli scambi, tenendo conto degli
attuali impegni internazionali della Comunità.
(5) Per il trasferimento di dati dalla Comunità agli Stati Uniti, il livello
adeguato di protezione di cui alla presente decisione sarebbe raggiunto ove le
organizzazioni si conformino ai "principi dell'approdo sicuro in materia di
riservatezza" ("The Safe Harbor Privacy Principles"), in
prosieguo "i principi", nonché alle "domande più
frequenti" ("Frequently Asked Questions"), in prosieguo
"FAQ", pubblicate dal governo degli Stati Uniti in data 21 luglio
2000, che forniscono indicazioni per l'attuazione dei principi stessi. Le
organizzazioni devono inoltre rendere note pubblicamente le loro politiche in
materia di riservatezza e sono sottoposte all'autorità della Commissione
federale per il commercio (FTC) ai sensi della sezione 5 del Federal Trade
Commission Act, che vieta attività o pratiche sleali o ingannevoli in materia
commerciale o collegata al commercio, oppure di altri organismi istituiti con
legge in grado di assicurare efficacemente il rispetto dei principi applicati in
conformità alle FAQ.
(6) I settori e/o le attività di elaborazione dei dati non sottoposti
all'autorità di alcun ente governativo degli Stati Uniti di cui all'allegato
VII non rientrano nell'ambito della presente decisione.
(7) Al fine di assicurare la corretta applicazione della presente decisione, è
necessario che le organizzazioni che aderiscono ai principi ed alle FAQ possano
essere riconosciute dalle parti interessate, quali le persone che sono oggetto
dei dati, gli esportatori di dati e le autorità per la protezione dei dati; a
tal fine il Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, o l'ente da esso
designato, deve assumersi il compito di compilare e rendere disponibile al
pubblico un elenco delle organizzazioni che autocertificano la loro adesione ai
principi applicati in conformità alle FAQ e sono sottoposte all'autorità di
almeno uno degli enti governativi di cui all'allegato VII della presente
decisione.
(8) Nell'interesse della trasparenza, e per salvaguardare la facoltà delle
competenti autorità degli Stati membri di assicurare la protezione degli
individui riguardo al trattamento dei dati personali, è necessario che la
presente decisione specifichi le circostanze eccezionali in cui può essere
giustificata la sospensione di specifici flussi di dati anche in caso di
constatazione di adeguata protezione.
(9) L'approdo sicuro creato dai principi e dalle FAQ può richiedere una
revisione alla luce dell'esperienza e degli sviluppi riguardanti la tutela della
vita privata in un contesto in cui la tecnologia rende sempre più facile il
trasferimento e il trattamento dei dati personali, e dei risultati delle
attività di applicazione e di esecuzione da parte delle autorità competenti.
(10) Il gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento
dei dati personali istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE si è
espresso sul livello di protezione garantito dai principi di "approdo
sicuro" negli Stati Uniti. In sede di elaborazione della presente decisione
si è tenuto conto dei pareri espressi da tale gruppo(4).
(11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del
comitato istituito dall'articolo 31 della direttiva 95/46/CE
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva
95/46/CE, per tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione di
detta direttiva, si considera che i "Principi di approdo sicuro in materia
di riservatezza", in prosieguo i "principi", di cui all'allegato
I della presente decisione, applicati in conformità agli orientamenti forniti
dalle "Domande più frequenti" (FAQ) di cui all'allegato II della
presente decisione, pubblicate dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti
in data 21 luglio 2000, garantiscano un livello adeguato di protezione dei dati
personali trasferiti dalla Comunità a organizzazioni aventi sede negli Stati
Uniti sulla base della seguente documentazione pubblicata dal Dipartimento del
commercio degli Stati Uniti:
a) riepilogo delle modalità di esecuzione dei principi di approdo sicuro, di
cui all'allegato III;
b) memorandum sui danni per violazioni della riservatezza ed autorizzazioni
esplicite previste dalle leggi degli Stati Uniti, di cui all'allegato IV;
c) lettera della Commissione federale per il commercio (FTC), di cui
all'allegato V;
d) lettera del Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti, di cui all'allegato
VI.
2. Le seguenti condizioni devono sussistere in relazione a ogni singolo
trasferimento di dati:
a) l'organizzazione che riceve i dati si è chiaramente e pubblicamente
impegnata a conformarsi ai principi applicati in conformità alle FAQ, e
b) detta organizzazione è sottoposta all'autorità prevista per legge di un
ente governativo degli Stati Uniti, compreso nell'elenco di cui all'allegato VII,
competente ad esaminare denunce e a imporre la cessazione di prassi sleali e
fraudolente nonché a disporre il risarcimento di qualunque soggetto, a
prescindere dal paese di residenza o dalla nazionalità, danneggiato a seguito
del mancato rispetto dei principi applicati in conformità alle FAQ.
3. Le condizioni di cui al paragrafo 2 sono considerate soddisfatte per ogni
organizzazione che autocertifica la sua adesione ai principi applicati in
conformità alle FAQ a partire dalla data di notifica al Dipartimento del
commercio degli Stati Uniti (o all'ente da esso designato) del pubblico annuncio
dell'impegno di cui al paragrafo 2, lettera a), e dell'identità dell'ente
governativo di cui al paragrafo 2, lettera b).
Articolo 2
La presente decisione dispone soltanto in merito all'adeguatezza della
protezione offerta negli Stati Uniti, in base ai principi applicati in
conformità alle FAQ, al fine di quanto prescritto dall'articolo 25, paragrafo
1, della direttiva 95/46/CE. Essa nulla dispone relativamente all'applicazione
di altre disposizioni della stessa direttiva, relative al trattamento di dati
personali all'interno degli Stati membri e in particolare dell'articolo 4 della
stessa.
Articolo 3
1. Fatto salvo il loro potere di adottare misure per garantire l'ottemperanza
alle disposizioni nazionali adottate in forza di disposizioni diverse
dall'articolo 25 della direttiva 95/46/CE, le autorità competenti degli Stati
membri possono avvalersi dei loro poteri, al fine di tutelare gli interessati
con riferimento al trattamento dei dati personali che li riguardano, per
sospendere flussi di dati diretti a un'organizzazione che ha autocertificato la
sua adesione ai principi applicati in conformità alle FAQ nei casi in cui:
a) gli enti governativi degli Stati Uniti di cui all'allegato VII della presente
decisione, o un organismo indipendente di ricorso ai sensi della lettera a) del
"principio di esecuzione" di cui all'allegato I della presente
decisione abbiano accertato che l'organizzazione viola i principi applicati in
conformità alle FAQ, oppure
b) sia molto probabile che i principi vengano violati; vi siano ragionevoli
motivi per ritenere che l'organismo di esecuzione competente non stia adottando
o non adotterà misure adeguate e tempestive per risolvere un caso concreto, la
continuazione del trasferimento dei dati potrebbe determinare un rischio
imminente di gravi danni per gli interessati e le autorità competenti dello
Stato membro abbiano fatto il possibile, date le circostanze, per informare
l'organizzazione dandole l'opportunità di replicare.
La sospensione dei flussi deve cessare non appena sia garantito il rispetto dei
principi applicati in conformità alle FAQ e ciò sia stato notificato alle
competenti autorità dell'UE.
2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione l'adozione di
misure a norma del paragrafo 1.
3. Gli Stati membri e la Commissione s'informano altresì a vicenda in merito ai
casi in cui l'azione degli organismi responsabili non garantisca la conformità
ai principi applicati in conformità alle FAQ negli Stati Uniti.
4. Ove le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo
provino che uno degli organismi incaricati di garantire la conformità ai
principi applicati conformemente alle FAQ negli Stati Uniti non svolge la sua
funzione in modo efficace, la Commissione ne informa il Dipartimento del
commercio degli Stati Uniti e, se necessario, presenta progetti di misure
secondo la procedura istituita dall'articolo 31 della direttiva 95/46/CE, al
fine di annullare o sospendere la presente decisione o limitarne il campo
d'applicazione.
Articolo 4
1. La presente decisione può essere adattata in qualsiasi momento alla luce
dell'esperienza acquisita nella sua attuazione e/o qualora il livello di
protezione offerta dai principi e dalle FAQ sia superato dai requisiti della
legislazione degli Stati Uniti. La Commissione valuta in ogni caso
l'applicazione della presente decisione tre anni dopo la sua notifica agli Stati
membri sulla base delle informazioni disponibili e comunica qualsiasi riscontro
al comitato istituito dall'articolo 31 della direttiva 95/46/CE, fornendo
altresì ogni indicazione che possa influire sulla valutazione relativa
all'adeguata salvaguardia offerta dalla disposizione di cui all'articolo 1 della
presente decisione, ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE, nonché
di eventuali applicazioni discriminatorie della decisione stessa.
2. La Commissione, se necessario, presenta progetti di opportuni provvedimenti
in conformità alla procedura di cui all'articolo 31 della direttiva 95/46/CE.
Articolo 5
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente
decisione entro 90 giorni dalla data di notifica delle stesse.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2000.
Per la Commissione
Frederik Bolkestein
Membro della Commissione
(1) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(2) L'indirizzo web del gruppo di lavoro è il seguente: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/wpdocs/index.htm.
(3) WP 12: Trasferimenti di dati personali a paesi terzi: applicazione degli
artt. 25 e 26 della direttiva UE sulla protezione dei dati, documento approvato
dal gruppo di lavoro il 24 luglio 1998.
(4) WP 15: Parere 1/99 concernente il livello di protezione dei dati negli Stati
Uniti e le discussioni in corso fra la Commissione europea e gli Stati Uniti.
WP 19: Parere 2/99 sull'adeguatezza dei principi internazionali dell'approdo
sicuro pubblicati dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti il 19 aprile
1999.
WP 21: Parere 4/99 sulle domande più frequenti (FAQ) che devono essere
pubblicate dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti in relazione ai
proposti principi dell'approdo sicuro sull'adeguatezza dei principi
internazionali dell'approdo sicuro.
WP 23: Documento di lavoro sull'attuale stato delle discussioni in corso fra la
Commissione europea ed il governo degli Stati Uniti concernenti i principi
internazionali dell'approdo sicuro.
WP 27: Parere 7/99 sul livello della protezione dei dati fornito dai principi
dell'approdo sicuro pubblicati unitamente alle domande più frequenti (FAQ) e
agli altri documenti relativi il 15 e 16 novembre 1999 dal Dipartimento del
commercio degli Stati Uniti.
WP 31: Parere 3/2000 sul dialogo UE/USA concernente l'accordo sull'approdo
sicuro.
WP 32: Parere 4/2000 sul livello di protezione fornito dai principi dell'approdo
sicuro. |