E il decreto legislativo 103/95
colpisce ancora!
di Manlio Cammarata - 09.12.97
Dichiarazione o richiesta di
autorizzazione per gli Internet provider? Questa domanda ci ha assillato per
mesi, dopo che il decreto
legislativo n. 103 del 17 marzo 1995
aveva liberalizzato (al contrario) anche il servizio di accesso a Internet.
Solo dopo un lungo dibattito era stata accettata
un'interpretazione logica e definitiva (si vedano gli articoli della sezione Il
decreto legislativo 103/95)
La riforma delle telecomunicazioni in corso,
con le nuove regole dettate dall'Unione europea e recepite ne DPR
318/97, aveva fatto pensare che la
questione potesse essere archiviata definitivamente. Invece alcune azioni di
polizia, con ispezioni, verbali e multe, hanno riaperto il problema e sollevano
nuovi interrogativi. Rivediamo, prima di tutto, le conclusioni alle quali
eravamo giunti a suo tempo.
1. A quali fattispecie si applica il regime
del DLgs 103/95
Il DLgs 103/95, articolo 3, comma 1, stabilisce
che chi offre un servizio di telecomunicazioni utilizzando circuiti commutati
della rete pubblica deve presentare una dichiarazione al Ministero delle
comunicazioni, mentre chi offre servizi su circuiti diretti è soggetto a una
richiesta di autorizzazione.
Prima di identificare esattamente a quali servizi debba applicarsi il regime
dichiaratorio e a quali il regime autorizzatorio, è necessario chiarire in
quali casi lo stesso DLsg 103/95 sia applicabile.
Il decreto regolamenta, accogliendo nel nostro ordinamento le disposizioni della
direttiva 90/388/CE,
la concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni. Ha quindi
per oggetto, come è chiaramente indicato in diversi punti del testo, l'offerta
di servizi di telecomunicazioni, così come definiti dall'art. 1, comma 1,
lettera d):
"servizi di telecomunicazioni", i
servizi la cui fornitura consiste totalmente o parzialmente nella trasmissione e
nell'instradamento di segnali sulla rete pubblica di telecomunicazioni mediante
procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della
televisione.
Si discusse, a suo tempo, se in questi servizi
rientrasse anche la fornitura di accessi a Internet. Il quesito fu risolto in
senso affermativo, anche se qualcuno ha continuato a sostenere che si trattasse
di "trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito".
Il DPR 318/97 chiarisce definitivamente:
"servizio di telecomunicazioni", un
servizio la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e
nell'instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso
qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa
la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi.
Dunque il DLgs 103 non si applica nei casi in cui
uno o più collegamenti diretti della rete pubblica siano utilizzati per la
connessione tra Internet provider o tra diversi nodi della rete di un provider.
Questi collegamenti non sono affittati ai fini di una "offerta", ma
solo per l'uso interno, e quindi non rientrano nell'ambito del mercato
che costituisce il presupposto per l'applicazione della direttiva. Se non
vi è offerta non vi è mercato, la fattispecie non rientra nelle previsioni del
DLgs 103/95 e non è quindi richiesta alcuna autorizzazione. Il soggetto
obbligato alla richiesta di autorizzazione (o, secondo la nuova normativa, alla
dichiarazione ai fini dell'autorizzazione generale) è invece l'organismo di
telecomunicazioni che offre la linea utilizzata per la connessione.
E' il caso di notare anche che la disciplina
del DLgs 103/95 non si applica a una serie di altri servizi tipici di Internet,
come lo housing (messa a disposizione dei locali in cui sono installate
le apparecchiature), lo hosting (messa a disposizione di spazi su disco
ed eventuali funzioni connesse), l'offerta di caselle e-mail non
accompagnata da contratti di accesso, la realizzazione di pagine in HTML,
l'offerta di accessi al pubblico da terminale (Internet café) e via
discorrendo. Infatti tutti questi servizi non consistono totalmente o
parzialmente nella trasmissione e nell'instradamento di segnali sulla rete
pubblica di telecomunicazioni.
2. Dichiarazione o richiesta di
autorizzazione?
Vediamo ora la vexata quaestio di quale
regime, dichiaratorio o autorizzatorio, debba essere applicato agli Internet
provider. Si tratta di interpretare l'articolo 3, commi 1 e 2 del DLgs 103/95,
che qui riportiamo:
Art. 3 - Offerta di servizi di
telecomunicazioni
1. Quando sono utilizzati collegamenti commutati della rete pubblica, i servizi
di cui all'art. 2, comma 1, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3 del
presente articolo, possono essere offerti al pubblico decorsi sessanta giorni
dalla presentazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di una
dichiarazione con la relazione descrittiva dei servizi e dei collegamenti.
2. Quando sono utilizzati collegamenti diretti della rete pubblica, l'offerta al
pubblico dei servizi di cui all'art. 2, comma 1, anche da parte del gestore
della rete pubblica, deve essere previamente autorizzata dal Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni.
Il problema interpretativo è sorto per il fatto
che qualsiasi servizio relativo a Internet prevede, a monte della fornitura
al pubblico, l'uso di collegamenti diretti della rete pubblica. La
formulazione del comma 2, isolata dal contesto, può intendersi anche nel senso
che i collegamenti diretti devono essere comunque utilizzati per lo svolgimento
del servizio. Ma questa interpretazione non regge alla lettura sistematica del
decreto: il DLgs 103/95 non disciplina l'uso delle linee, ma l'offerta al
pubblico delle stesse. Quindi, ai fini del regime applicabile, devono
essere presi in considerazione solo i collegamenti oggetto dell'offerta, non
quelli utilizzati a monte dell'offerta, come abbiamo visto al punto 1.
Se si accettasse l'interpretazione contraria, tutti i servizi di accesso a
Internet dovrebbero rientrare nel regime autorizzatorio, rendendo inoperante il
comma 1 e inutile la distinzione con le situazioni previste dal comma 2, in
totale contrasto con il terzo comma dell'articolo 2 della direttiva 90/388.
In sintesi:
1. Quando per l'offerta (chiaramente citata nella rubrica dell'articolo 2)
sono utilizzati collegamenti commutati, i servizi possono essere offerti al
pubblico decorsi sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione. E'
il caso degli abbonamenti a Internet per i privati, che prevedono l'accesso
dalla normale rete telefonica commutata.
2. Quando (sempre per l'offerta) sono utilizzati collegamenti diretti, occorre
la previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni. E' il caso degli
abbonamenti di aziende ed enti che fanno un uso intensivo di Internet, per il
quale può essere più conveniente un collegamento permanente e quindi l'uso
di un circuito diretto.
In ogni caso la questione è risolta dall'articolo
4, comma 1. del DPR
n. 420 del 4 settembre 1995:
Nel caso di offerta di servizi su collegamenti
commutati di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo l995, n.
103, gli interessati, aventi sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi dello
Spazio economico europeo (SEE), debbono inviare al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni una dichiarazione conforme allo schema riportato nell'allegato
A.
Qui la definizione "offerta di servizi su
collegamenti commutati" non lascia adito a dubbi.
In conclusione: il regime dichiaratorio si
applica all'offerta di accessi alla rete Internet dalla rete telefonica
generale e il regime autorizzatorio all'offerta di accessi attraverso circuiti
diretti; nessuna richiesta di autorizzazione è necessaria per l'uso di
circuiti diretti per scopi diversi dall'offerta di servizi di
telecomunicazioni, quali i collegamenti tra provider diversi o tra diverse sedi
dello stesso provider.
3. Il passaggio alla nuova disciplina
L'oggetto della discussione dovrebbe essere
prossimo all'estinzione, perché la materia è stata diversamente e
definitivamente regolata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del
19 settembre 1997, che accoglie, fra l'altro, tutte le modificazioni
introdotte dalla UE alla direttiva 90/388 con le direttive 94/46, 95/151, 96/2 e
96/19. L'articolo 6, comma 30, del DPR 318/97 stabilisce:
Le disposizioni del decreto legislativo 17
marzo 1995, n.103, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995,
n. 420, e del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, relative alle
condizioni per l'esercizio dei servizi ivi liberalizzati, continuano ad
applicarsi fino alla pubblicazione, sulla base del presente regolamento, delle
corrispondenti condizioni di autorizzazione. I soggetti che prestano servizi di
telecomunicazioni sulla base delle predette disposizioni sono tenuti a
conformarsi alle condizioni ivi previste entro centoventi giorni della loro
emanazione.
La formulazione è piuttosto fumosa. Da una prima
lettura sembrerebbe che nulla cambi, per il momento, nella disciplina introdotta
dal DLgs 103/95, ma una più attento esame rivela l'assenza di qualsiasi
riferimento al regime dichiaratorio (art. 3, comma 1), mentre è esplicito il
rimando al regime autorizzatorio (commi 2 e 3).
In effetti il DPR 318/97 innova radicalmente la disciplina del DLgs 103/95,
perché, in applicazione delle disposizioni comunitarie, introduce un regime
fondato su "autorizzazioni generali" e "licenze individuali"
(articolo 6). Con la nuova normativa gli Internet provider (che, ai sensi dello
stesso DPR, art. 1, comma 1, lettere q) e r) forniscono un "servizio
pubblico di telecomunicazioni") rientrano tutti nel regime delle
autorizzazioni generali, che sostituiscono e rendono meno onerosa la precedente
disciplina dichiaratoria (le licenze individuali sono riservate a particolari
servizi, fra i quali la telefonia vocale e mobile, e quelli che richiedano l'uso
di risorse scarse). Di fatto le nuove norme prescrivono una semplice
dichiarazione per rientrare nel regime di autorizzazione generale, che
sostituisce a tutti gli effetti il regime dichiaratorio del DLgs 103/95,
indipendentemente dal fatto che il servizio sia offerto utilizzando collegamenti
commutati o diretti.
Ma questo articolo, prolungando il regime del
DLgs 103/95, mantiene una disciplina più onerosa di quella definitiva e in
netto contrasto con le disposizioni europee, che prevedono l'abolizione delle
autorizzazioni non generali, ove non ricorrano particolari condizioni di mercato
o di utilizzo delle infrastrutture.
Infatti, l'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del testo vigente della
direttiva 90/388 sancisce:
La prestazione di servizi di telecomunicazioni
diversi dalla telefonia vocale, dall'installazione e dalla fornitura di reti
pubbliche di telecomunicazione e di altre reti di telecomunicazioni basate sull'impiego
di radiofrequenze può essere subordinata esclusivamente ad una autorizzazione
generale o ad una dichiarazione.
Ne consegue che dal 1. gennaio 1998 l'applicazione
dell'attuale regime autorizzatorio agli Internet provider che offrono servizi su
circuiti diretti potrebbe essere considerata illegittima ai sensi della
normativa europea.
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