Principi importanti, ma
l'applicazione è difficile
di Manlio Cammarata - 02.07.02Il Working
Document approvato il 30 maggio scorso dal "Gruppo per la
tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali" non è un atto normativo,
non ha alcun potere cogente e non presenta novità sostanziali. Eppure
costituirà il punto di riferimento per una parte essenziale della futura normativa sulla
privacy.
Il tema affrontato nel documento è dibattuto da anni: l'invasione della vita
privata degli utenti dell'internet attraverso i cookie e i diversi
software-spia che, all'insaputa dell'interessato, scandagliano il suo computer
per catturare dati di ogni genere. Ma per la prima volta questi problemi sono
affrontati con un taglio sistematico, che tiene presente anche l'aspetto
critico della giurisdizione, nei casi in cui il titolare del trattamento
risieda fuori dall'Unione Europea. Anche questo punto non è nuovo: si vedano le modifiche
introdotte nella nostra legge 675/96 (art. 2,
commi 1-bis e 1-ter) dal decreto legislativo
467/01.
Il Working Document completa, sotto alcuni aspetti, la
direttiva approvata nel suo testo finale il giorno successivo (31 maggio) in
materia di tutela della riservatezza nei servizi di comunicazione elettronica,
che dovrebbe essere varata definitivamente e pubblicata entro questo mese, con
alcune modifiche rispetto alla posizione comune del 28 gennaio scorso.
Il quadro organico della protezione dei dati personali nell'ambito delle
telecomunicazioni si completa con la Raccomandazione relativa ai requisiti minimi per la raccolta
di dati on-line nell'Unione Europea, approvata dalla stesso Working
Party il 17 maggio dello scorso anno. Si porrà quindi fine alle
incertezze e discussioni seguite alla precedente direttiva sulla materia (la
97/66/CE), con un ordinamento sistematico dell'intera materia, al quale si
aggiungeranno i previsti codici di autoregolamentazione.
L'applicabilità della normativa europea a trattamenti svolti da titolari
che risiedono in paesi stranieri (per "straniero" si intende
uno Stato che non fa parte dell'Unione) è un tema importante del Working
Document. Come tutti sanno, perseguire questi
trattamenti illeciti è arduo, perché si pongono problemi di
giurisdizione e di accordi internazionali.
Per superare l'ostacolo è stato escogitato il criterio
dell'utilizzo di
un server situato nel territorio della UE, criterio già adottato
in Italia con il comma 1-bis della
legge 675/96:
La presente legge si applica anche al trattamento di dati personali
effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non
appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, mezzi situati
nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici o comunque
automatizzati, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel
territorio dell'Unione europea.
Il concetto è chiaro, ma la sua applicazione potrebbe essere difficile,
per gli stessi motivi che abbiamo visto a proposito del recepimento della
direttiva sul commercio elettronico (vedi Provider
e responsabilità nelle legge comunitaria 2001). Infatti l'espressione
"impiega mezzi situati nel territorio della Stato" può essere
interpretata restrittivamente, con la conseguenza che qualsiasi trattamento
originato al di fuori della UE sfugge all'applicazione della legge dello Stato
europeo, oppure è passibile di un'interpretazione estensiva, considerando
come mezzi impiegati anche i proxy server o altri computer che in un modo o
nell'altro intervengono nel processo. Si tratta, in ultima analisi, di capire
che cosa significa "solo ai fini di transito", e non sembra facile.
Tuttavia non si tratta di semplici affermazioni di principio, come dimostra
il comma 1-ter:
Nei casi di cui al comma 1-bis il titolare stabilito nel territorio
di un Paese non appartenente all'Unione europea deve designare ai fini dell'applicazione
della presente legge un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello
Stato.
Facciamo un esempio pratico: un produttore di software con sede negli Stati
Uniti raccoglie dati relativi agli acquirenti italiani, attraverso una
filiale o anche solo un server situato nel nostro territorio. Questo
trattamento ricade nel campo di applicazione delle nostre leggi sulla
protezione dei dati e quindi la società americana, che resta titolare del
trattamento, deve nominare il proprio rappresentante in Italia. Qualcuno
chiederà come si fa a costringere una società americana o giapponese ad
adempiere a questa prescrizione e quali siano gli obblighi del rappresentante,
ma questo è un altro discorso. L'importante è che sia stato stabilito un
principio di protezione degli utenti europei, passaggio indispensabile prima
di porre mano agli strumenti che consentiranno di rendere effettiva questa
protezione.
Tutto questo, però, non cambia il principio di fondo: anche questi
trattamenti rientrano a pieno titolo nelle previsioni della direttiva del '95
e della nostra legge del '96, come osserva il Garante nella sua nota
pubblicata nella newsletter n. 132. Resta dunque valido il principio del
consenso informato che deve essere ottenuto dall'interessato prima dell'inizio
del trattamento. Per misurare la portata di questa affermazione si devono
leggere le indicazioni contenute nella già citata Raccomandazione relativa ai requisiti minimi per la raccolta
di dati on-line nell'Unione Europea.
Queste raccomandazioni saranno alla base della normativa ancora da emanare, in
primo luogo nel recepimento della direttiva in corso di pubblicazione, e anche
nella stesura del codice di autoregolamentazione dei fornitori dei servizi,
che dovrebbe essere scritto entro quest'anno.
Qui si dovranno conciliare esigenze diverse, come si è già visto nella
prima applicazione della legge 675/96. L'esperienza dei primi anni ha
determinato diverse modifiche introdotte dal decreto legislativo dello scorso
dicembre: da una parte la tutela della riservatezza degli utenti, dall'altra
la necessità di non appesantire oltre misura le incombenze dei provider. Che,
nello stesso tempo, dovranno fare i conti con il recepimento della direttiva
sul commercio elettronico, con tutto il suo minaccioso carico di ipotesi di
responsabilità.
Insomma, nei prossimi mesi non mancheranno gli argomenti di discussione.
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