Il 2009 si è chiuso con una serie di novità estremamente importanti per
gli operatori del diritto della nuova economia. Fra le tante, spiccano quelle in
materia di privacy e le sentenze su PIrate Bay e YouTube (vedi Pirate Bay, YouTube, Google: l’Italia al contrattacco),
le une e le
altre destinate ad impegnarci in un’opera molto
complessa di studio ed approfondimento. Rinviando alla lettura dei
documenti citati, sintetizziamo allora, con la curiosità di
chi assiste a uno spettacolo pirotecnico, i punti chiave di questo annichilente
capodanno esegetico.
Privacy e telemarketing
Come tutti sanno, con la legge di conversione del cosiddetto decreto Ronchi (legge 20 novembre 2009, n. 166, di conversione del
decreto-legge 135/2009 – art. 20-bis),
si è definitivamente consacrato il tentativo di superare il sistema dell’opt-in
sul quale è costruito l’ impianto del nostro codice in materia di protezione
dei dati personali. Se mai il nuovo ordito entrerà a regime, si realizzerà
quindi una vera e propria rivoluzione copernicana: non più liceità della
comunicazione commerciale solo in presenza del preventivo consenso, bensì
necessità per gli interessati che non vogliono essere disturbati, di iscriversi
in una sorta di mega “Robinson List” a disposizione degli operatori: chi non
si iscrive, può essere lecitamente contattato (fermo, ovviamente, il diritto di
opporsi, da quel momento in poi, a qualsiasi ulteriore comunicazione).
Perché tutto ciò entri a regime, è necessario attendere sei mesi, termine
entro il quale dovrà essere varato il DPR con il quale si renderà operativo il
“Registro pubblico delle opposizioni”. Fino a quel momento, con una
eloquente scelta in piena linea di continuità con quelle precedentemente
operate da questo Governo (vedi Telemarketing:
il governo allarga il buco)
resta possibile utilizzare le liste formate prima dell’agosto 2005 anche in
assenza del consenso.
Ci sarà tempo per commentare, ma, fin d’ora, diciamolo chiaramente: le scelte
operate anni fa in sede di varo del codice (solo parzialmente imposte dal
recepimento delle direttive europee di riferimento) e il sistema stesso che
postula il consenso preventivo dell’interessato ai fini dell’utilizzo dei
suoi dati per finalità di marketing, ha creato e crea degli enormi problemi
applicativi.
Fare finta di non vederli, e continuare a portare incenso sull’altare dell’opt-in
puro, non ha fatto altro che aggravare le criticità, inducendo a null’altro
che a diffusissime prassi operative illegittime, rispetto alle quali la accanita
opera di contrasto del Garante ha portato e porta a risultati necessariamente
parziali. E le stesse aperture dell’autorità sul tema (mi riferisco al
provvedimento del 19.06.08 relativo all’estensione alla posta cartacea del
soft opt-in già previsto normativamente per la posta elettronica dall’art.
130 comma 4 (vedi Privacy e marketing – il
ritorno della carta)
sembravano segnali importanti di una presa di coscienza della necessità di “addolcire”
il sistema.
Detto questo, da qui a quella sorta di mostro che è la norma
del decreto Ronchi, c’è di mezzo il mare: in linea con una tecnica
legislativa degna di un paese del terzo mondo, infatti, abbiamo davanti una
quantità di dubbi pratici e giuridici che difficilmente potranno essere sciolti
nei prossimi mesi, se non rimettendo mano alla legge.
Il tutto, in un’atmosfera di conflitto permanente tra il legislatore ed il
Garante che non può che approfondire le criticità, è che è ben rappresentata
dal comunicato stampa del 30 dicembre 2009 con il quale l’Autorità ha ritenuto di
voler ribadire la necessità del rispetto delle sue prescrizioni relative all’utilizzo
delle banche dati formate prima dell’agosto 2005 , precisazione del
tutto inutile, e quindi rappresentativa della asprezza del contrasto, se sol si
considera che già la norma del decreto Ronchi prevedeva carinamente che “restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per la
protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 154 del citato codice di
cui al decreto legislativo n. 196 del 2003”.
Staremo a vedere: intanto, il ragazzino che ha inventato Facebook, in barba
alle campagne di sensibilizzazione sulla pericolosità dell’uso di quello
strumento, può permettersi senza tante remore di dichiarare al mondo intero:
“ai giovani d’oggi la privacy non interessa più”. Speriamo che il marasma
nel quale è precipitata la materia non debba indurre a ritenere che... abbia
ragione lui!
Privacy e amministratori di sistema
E' entrato alfine a regime, a partire dal 15.12.09, il provvedimento 27.11.08
sugli amministratori di sistema Come sappiamo, il provvedimento ha avuto una storia abbastanza travagliata:
subito dopo la pubblicazione, sono emersi tantissimi profili critici, sia sotto
il profilo organizzativo sia a livello di implementazione delle misure di ordine
tecnico imposte dal Garante. L’autorità ha quindi disposto una prima proroga
al 30.06.09 (provvedimento 12.02.09 )
e poi ha dato avvio ad una consultazione pubblica, per mettere gli
operatori in condizione di segnalare e condividere i dubbi. La consultazione
avrebbe dovuto esaurirsi entro il 30.05.09 (e cioè un mese prima della
scadenza), ed avrebbe dovuto porre come base di discussione le Faq annunciate
dall’autorità come punto di riferimento interpretativo.
In effetti le Faq sono state rese pubbliche soltanto il 21.05.09, a nove giorni dal termine previsto per la chiusura della consultazione
pubblica. Troppo poco, evidentemente. Tant’è che, sulla spinta della
persistente confusione scatenatasi sul mercato, il Garante ha adottato in zona
Cesarini, il 25.06.09 (a cinque giorni dalla scadenza) un ulteriore
provvedimento,
con il quale ha prorogato al 15.12.09 il termine per l’adozione di tutte le
misure prescritte, ed ha con l’occasione parzialmente modificato alcune delle
prescrizioni già adottate.
A questo punto, a ridosso della scadenza, qualcuno ha iniziato a sperare in una
possibile proroga. E invece le aspettative sono rimaste deluse: il Garante,
infatti, il 10 dicembre il Garante si è limitato, ad emettere un comunicato stampa,
inopportunamente intitolato “Precisazioni” (pur in assenza di qualsiasi
contenuto realmente utile a sciogliere le criticità del provvedimento), il cui
unico senso, a ben vedere, può esser individuato in una sorta di de
profundis rispetto alle voci di una possibile proroga.
Entrano in pista, quindi, tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento
27.11.08, così come via via emendate e parzialmente chiarite nel corso dell’iter
appena descritto.
E restano aperti – apertissimi – una serie di dubbi, che vanno dalla nozione
stessa di amministratore di sistema, agli strumenti da utilizzare per dare corso
alla “verifica dell’operato degli ADS”. Tutti temi di enorme rilievo, sui
quali a questo punto gli interpreti sono chiamati ad un lavoro a dir poco
complicato.
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