23.12.97
La registrazione di
InterLex: nulla da rettificare
Subject:
Richiesta di rettifica
Date:
Tue, 23 Dec 1997 13:04:43 +0100
From:
"Dario Cillo" <dcillo@mail2.clio.it>
To:
<p.nuti@mclink.it>
CC:
"EDSCUOLA" <edscuola@forumitalia.it>,
<>, "Claudio Mori (Italia Oggi)" <mori@writeme.com>,
"SudNews" <sudnews@mail.clio.it>, <mc0565@mclink.it>,
"Ordine Giornalisti Puglia" <ogp@planio.it>,
<asca1@tin.it>,
"<odg" <pegaso@bearnet.it>, <odg@odg.mi.it>
- Al Direttore della Rivista MC
e pc
- all'Ordine dei Giornalisti della Puglia
- all'Ordine dei Giornalisti della Lombardia
- all'Ordine dei Giornalisti del Trentino
- a Manlio Cammarata
- a Claudio Mori (vicedirettore di ItaliaOggi)
- a Sabina Minardi (Repubblica.It)
- alla rivista SudNews
- alla rivista Notiziapiu'
- alla Mailing List di Educazione&Scuola
Spett. Direttore,
chiedo formalmente un suo diretto intervento in rettifica di quanto erroneamente
affermato da Manlio Cammarata sull'ultimo numero (179, 12/97) della rivista MC
alle pagine 180-182 ed in particolare nel passo che riporto testualmente di
seguito:
''(...) 6 novembre: il presidente del tribunale di Roma ordina l'iscrizione
della rivista InterLex nel registro della stampa, prima pubblicazione diffusa
esclusivamente attraverso Internet che viene registrata esplicitamente come
tale, e non con formule ambigue e soluzioni di ripiego.''
Tale affermazione e' assolutamente priva di fondamento per quanto attiene la
presunta priorita' di tale rivista. Le segnalo infatti che chi scrive:
1. e' iscritto nell'Elenco Speciale annesso all'Albo dell'Ordine dei Giornalisti
della Puglia (comunicazione prot. n. 1993, del 29.05.97) dal 28 maggio 1997 come
direttore responsabile del periodico telematico ''Educazione&Scuola'';
2. a seguito di richiesta del 30.06.97, depositata presso la Segreteria della
Presidenza del Tribunale di Lecce in data 01.07.97, ha ricevuto, con Ordinanza
dello stesso Tribunale n. 12592, dell'1 luglio 1997 l'iscrizione sul registro
della stampa del Tribunale di Lecce della testata giornalistica 'Educazione&Scuola',
pubblicazione telematica mensile con aggiornamenti quotidiani, al n. 662, sempre
in data 1 luglio 1997;
3. ha dato notizia dell'avvenuta registrazione all'OdG della Puglia con
raccomandata AR n. 4767 dell'11.07.97 segnalando che la spedizione di ogni
nuovo numero e/o modifica della rivista sarebbe stata comunicata all'Ordine a
mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail dello stesso (odg@planio.it)
cosa che avveniva (ed avviene senza soluzione di continuita') dal 5 luglio 1997.
Sottolineo che la rivista in questione e' ESCLUSIVAMENTE telematica e che il
Tribunale di Lecce ha preso atto nell'ordinanza sopracitata anche degli
indirizzi web attraverso i quali avviene la sua distribuzione (di seguito
riportati in signature).
Questo per quanto riguarda la registrazione; ne' il tutto termina a questo
punto.
Il 18 ottobre us lo scrivente segnalava a Manlio Cammarata la rivista
Educazione&Scuola ricevendo risposta dallo stesso il 21 ottobre successivo.
In tale email Cammarata chiedeva maggiori indicazioni circa la registrazione di
Educazione&Scuola che puntualmente gli venivano comunicate il 23 ottobre
successivo (con, in allegato, l'integrale dichiarazione congiunta presentata ed
accolta dal Tribunale di Lecce). Poi piu' nulla.
Circa un mese dopo tale scambio di corrispondenza alcune agenzie stampa ed
alcuni giornali (anche nelle loro edizioni telematiche) davano notizia della ''storica''
(sic) delibera del Tribunale di Roma.
Anche in quella circostanza chi le scrive comunico' a quanti avevano dato
credito e riscontro ufficiale a tale notizia la sua mancanza di fondamento e
pubblicava su ''ItaliaOggi'' (A. VII, n. 276, p. 14 del 22 novembre 1997) un
breve articolo in cui chiariva la situazione, segnalando altresi' che, per altra
testata telematica, tale registrazione era stata effettuata dallo stesso
Tribunale di Lecce sin dall'agosto del 1995.
Le lascio quindi immaginare lo stupore con il quale apprendo oggi il reiterarsi
di questa incresciosa situazione dalle pagine della sua pubblicazione, anche in
considerazione del fatto che lo stesso Cammarata ben conosceva l'erroneita'
delle sue affermazioni.
Quanto sopra e' esposto non per spirito polemico o per acquisire la non
ricercata ''palma'' del pioniere (che semmai spetterebbe ad altri), quanto per
amore del vero e per un senso dell'etica non solo professionale.
In attesa di un suo riscontro a questa mia nonche' della rettifica richiesta
invio distinti saluti.
dario cillo
Risposta
Nell'ordinanza
emessa il 6 novembre scorso dal Tribunale di Roma
per l'iscrizione di InterLex nel registro della stampa si legge testualmente:
"Tecnica Diffusione: INTERNET" e più avanti: "IL PERIODICO
TELEMATICO SARA' DIFFUSO DA ROMA A MEZZO RETE TELEFONICA IN FORMATO DIGITALE CON
I PROTOCOLLI TECNICI DELLA RETE INTERNET "
E' la prima volta in Italia, per quanto mi risulta e per quanto risulta alla
sezione stampa del tribunale di Roma, che Internet viene formalmente
riconosciuta come mezzo di diffusione della stampa periodica. Questa è la
notizia, che avrà importanti implicazioni sotto il punto di vista giuridico, e
non il fatto che la nostra testata, o un'altra, abbia ottenuto per prima
l'importante affermazione di principio.
Invece il periodico diretto dal signor Cillo è stato registrato come diffuso
attraverso computer e linea telefonica, secondo la formula introdotta da anni
per le testate Videotel (solo per fare un esempio, la testata MC-link è stata
iscritta nell'ormai lontano 1990 come diffusa "a mezzo
videoterminale").
Si deve aggiungere che potrebbe essere considerata irregolare l'iscrizione del
periodico del signor Cillo, perchè egli è iscritto all'elenco speciale, mentre
una nota del Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari
civili e delle libere professioni - ufficio VII - prot. n. 7/38002/8094 del 26
ottobre 1995, stabilisce che i direttori responsabili dei giornali telematici
devono essere iscritti all'Albo dei giornalisti. (M. C.)
25.10.97
Internet è stampa?
Subject:
Responsabilità del service provider
Date:
Sat, 25 Oct 1997 12:40:11 +0100
From:
"Avv. Annarita Gili" <gili@inrete.it>
To:
Il Sole 24 Ore di mercoledì 22 ottobre ha pubblicato un articolo (pag. 17,
"Le regole della stampa ingabbiano Internet") nel quale si segnala che
il Tribunale di Napoli ha recentemente affermato che Internet è un organo di
stampa. Pertanto, il service provider deve essere equiparato al direttore
responsabile di un giornale e ha, quindi, un preciso obbligo di vigilare sui
contenuti di quanto viene trasmesso via Internet, assumendosene la
responsabilità. Degli atti di concorrenza sleale compiuti tramite Internet,
perciò, risponde non solo l'autore, ma anche il service provider.
Annarita Gili
Avvocato in Torino
Subject:
Internet=stampa
Date:
Wed, 22 Oct 1997 17:33:05 +0200
From:
alessandro.corsi@stream.it (Alessandro Corsi)
Organization:
STREAM S.p.A.
To:
interlex@interlex.com
Caro Manlio,
Sul Sole 24 Ore di oggi c'e'un interessante articolo su una sentenza del
tribunale di Napoli che equipara la responsabilità di un service provider a
quella di un direttore di giornale.
A presto
Alessandro
Nota. L'articolo citato da Gili
e Corsi, a firma di Franco Vergnano, riferisce su un'ordinanza del tribunale di
Napoli, in cui "Il magistrato ha assimilato i fornitori di informazioni
operanti su Internet alle stesse regole dei prodotti editoriali: per il
Tribunale di Napoli, un operatore sul Web ha gli stessi obblighi di un editore.
Insomma, Internet come un giornale. Di conseguenza il service provider
è un direttore responsabile che deve fare tutto il possibile per controllare la
veridicità di quello che viene pubblicato".
Così Il Sole 24 Ore. Stiamo cercando di avere il testo dell'ordinanza, che
pubblicheremo e commenteremo più presto possibile. Da come viene riportata,
l'ordinanza sembra in totale contrasto con tutti gli orientamenti sulla materia.
Lo stesso tribunale di Napoli, qualche mese fa, ha rigettato la richiesta di
iscrizione di una testata telematica nel registro della stampa . (Manlio
Cammarata)
16.10.97
Segni distintivi e concorrenza in rete (3)
Riferimenti: 1
- 2 -
Nomi di
dominio e attività confusoria: la legge vale anche per Internet
Subject:
Domain name grabbing
Date:
Mon, 16 Oct 1995 16:35:56 +0100
From:
"Avv. Annarita Gili" <gili@inrete.it>
To:
Ritengo interessante segnalare che la questione dei domini è stata
affrontata, nel 1996, anche dal Tribunale di Modena (ordinanza del 23
ottobre) e dal Tribunale di Bari (ordinanza del 24 luglio). Le pronunce sono
state pubblicate sul Foro Italiano di luglio-agosto 1997.
Il Tribunale di Modena ha accolto la richiesta della società editrice della
rivista giuridica Il Foro Italiano (nota anche nella forma abbreviata
<<Foro it.>>) di inibire in via d'urgenza l'utilizzazione del
termine <<Foroit>> come domain name identificativo di un sito
destinato ad ospitare, gratuitamente, una conferenza in rete rivolta ad avvocati
e procuratori legali. Il tribunale ha ritenuto esser stato violato l'art. 100
della legge sul diritto d'autore (sulla protezione del titolo dell'opera).
Il Tribunale di Bari, invece, ha respinto la richiesta della società
commerciale <<Teseo s.p.a.>> di inibire alla <<Teseo Internet
Provider
s.r.l.>> l'utilizzazione di <<teseo.it>> come domain name.
Secondo il
tribunale non sussiste rischio di confusione, in quanto il nome Teseo,
utilizzato da numerose imprese italiane, non è dotato di originalità; le due
società, peraltro, svolgono attività molto diverse.
Annarita Gili
Avvocato in Torino
-----------------------------------------------
Avv. Annarita Gili
Strada del Cantello, 3 - 10131 Torino
Tel + Fax: 011/8197839
E-mail: gili@inrete.it
Web: http://www.inrete.it/torinonews/gili.html
-----------------------------------------------
12.10.97
Ricettazione e opere
d'ingegno
Subject:
ricettazione e opere di ingegno
Date:
Sun, 12 Oct 1997 16:01:14 +0000
From:
amonti@unich.it
To:
Salve,
in data 9 ottobre 1997 il Pretore penale di Pescara si e' pronunciato
sulla configurabilita' delle violazioni di cui agli artt. 648 c.p.
e 171 ter l.d.a. nel caso in cui l'attivita di duplicazione e
noleggio sia stata posta in essere da un eente senza scopo di lucro.
Posto che sia inequivocabilmente dimostrata la natura giuridica di
ente non-profit, viene meno in entrambe le fattispecie l'elemento
soggettivo.
Ulteriori argomentazioni - presumibilmente sulla congurabilita'
stessa del noleggio e della ricettazione - in questo secondo caso per
quanto attiene all'elemento materiale del reato - sono contentute
nella motivazione della sentenza che sara' depositata entro 90 giorni
Andrea Monti
Avvocato in Pescara
12.10.97
Prima
sentenza sulla legge 675/96
Subject:
Prima sentenza sulla l.675-96
Date:
Sun, 12 Oct 1997 16:01:14 +0000
From:
amonti@unich.it
To:
Salve,
in data 9 ottobre 1997 il Pretore penale di Pescara si e' occupato
- a quanto risulta per la prima volta in Italia - dell'applicazione
della legge sui dati personali in una caso di guida in stato di
ebbrezza.
Nella sentenza il giudice ha escluso l'applicabilita' dell'art.17
ad apparecchiature come appunto l'etiliometro, che nel caso di specie
era stato l'unico elemento sul quale avrebbe dovuto fondarsi la
eventuale condanna.
Andrea Monti
Avvocato in Pescara
N.B. L'ecezione e' stata rigettata, ma
l'imputato e' stato assolto
per altre ragioni
12.09.97
Decreto Legislativo 518/92 e
accusa di ricettazione
Subject:
Richiesta di approfondimenti
Date:
Mon, 08 Sep 1997 02:43:26 +0200
From:
"Avv. Michele Tedesco" <xc0678@carson.xcom.it>
To:
Egregio direttore
Le scrivo queste due righe per chiederle di intervenire su un argomento che sta
diventando sempre più importante in tutta Italia.
Faccio riferimento all'art. 171 bis della L.633/41 che viene, di fatto,
costantemente disapplicato. Tale ultima affermazione, che a prima lettura può
apparire strana, trova il suo fondamento giustificativo nella circostanza che i
P.M. delle varie Procure Circondariali continuano a contestare il reato di
ricettazione, da solo o in concorso con il richiamato art.171 bis. Tale ultima
circostanza ha come unico fine quello di poter applicare misure cautelari
personali a giovani sprovveduti che per poche lire, o peggio per puro
divertimento, si cimentano nella vendita o nella duplicazione di software
originale.
Recentemente alcuni miei assistiti sono stati arrestati con ordinanza del G.I.P.
presso la Pretura circondariale di Messina per aver importato C.D. di giochi per
Playsation. Vorrei sottolineare che la magistratura italiana con questo
comportamento sta, di fatto, disapplicando la nuova normativa entrata in vigore
da pochi anni.
La mia richiesta è quella di aprire un forum su tale ultimo argomento per
sensibilizzare l'opinione pubblica ma, in particolar modo, gli operatori del
diritto su un argomento che si è accantonato dopo l'entrata in vigore del
decreto legislativo del dicembre del 1992 con la convinzione, risultata poi
errata, che il problema della duplicazione abusiva fosse stato ormai risolto.
Nel ringraziarla sin da ora per l'attenzione che dedicherà a questa mia
richiesta mi congratulo per la splendida rivista e Le manifesto sin da ora la
mia totale disponibilità (sentenze - sequestri - ordinanze di custodia
cautelare - ecc.).
Distinti saluti.
Avv. Michele Tedesco
29.08.97
L'ordinanza di Napoli sulla
registrazione delle testate telematiche
Subject:
registrazione delle testate telematiche
Date:
Fri, 29 Aug 1997 06:39:30 GMT
From:
dcoliva@jura.dsnet.it (Daniele Coliva)
To:
E' interessante leggere il provvedimento del Tribunale di Napoli sulla
registrazione delle testate telematiche ai sensi della legge sulla
stampa (n. 42 dell'8/2/1948), in quanto sembrerebbe essere il primo
"precedente" in materia.
Il testo dell'ordinanza puo' essere letto sulla rivista Il Diritto
industriale, IPSOA ed., 1997, n. 8, p. 718.
Il principio espresso dall'estensore e' che la registrazione ai sensi
della l. 42 del 1948 e' possibile solamente per i periodici pubblicati
su supporto cartaceo, in quanto nel concetto di stampa dell'art. 1 non
puo' comprendersi anche il veicolo telematico.
Nel caso di specie la registrazione e' stata accordata poiche' la
pubblicazione telematica era accessoria ad una su carta.
Pur essendo espressi sinteticamente, data la natura del provvedimento,
vanno segnalati due concetti esposti in motivazione: a) la mancanza di
supporti normativi espliciti relativi ad Internet, che non consente
interpretazioni analogiche; b) il problema dell'individuazione del
giudice competente per territorio in funzione dell'ubicazione del sito
di pubblicazione, da intendersi come luogo nel quale e' messo a
disposizione il materiale informativo (nella fattispecie, il server
era ubicato negli Stati Uniti).
La decisione e' seguita da una nota critica di commento, che manifesta
il disagio del vuoto normativo generale, soprattutto in relazione al
secondo problema, cioe' a quello della giurisdizione.
Daniele
---------------
dcoliva@jura.dsnet.it
Bologna
25.08.97
Segni distintivi e
concorrenza in rete - 2
Subject:
Domain name grabbing 2
Date:
Mon, 25 Aug 1997 20:27:56 +0000
From:
mc9610@mclink.it
To:
Ritengo opportuno segnalare che anche il Tribunale di Milano si e' di
recente occupato della questione dei domini concendendo un
provvedimento quasi analogo - pur se anteriore - a quello del
Tribunale di Roma di cui al mio precedente messaggio.
La differenza sostanziale fra i due casi e' che mentre il Tribunale
di Roma ha concesso la pubblicazione del dispositivo, mentre quello
meneghino no.
Questa volta il dominio in questione e' www.amadeus.it.
Avv. Andrea Monti
11.08.97
Segni distintivi e
concorrenza in rete
Subject:
Domain name grabbing
Date:
Mon, 11 Aug 1997 11:34:56 +0000
From:
mc9610@mclink.it
To:
Con un'ordinanza del 2 agosto 1997 il Tribunale di Roma ha concesso
alla SEGE S.r.l., proprietaria della testata PORTA PORTESE un
provvedimento che inibisce l'uso del dominio www.portaportese.it nei
confronti della STARNET S.r.l di Roma. Quest'ultima avendo registrato
il dominio in questione e offrendo sul proprio sito un
mercatino telematico di annunci economici, induceva in errore gli
utenti facendo loro credere di essere sul sito del noto periodico
quando cio' non corrispondeva al vero. Dopo il provvedimento del
Tribunale di Pescara dello scorso anno, questo è l'ennesimo caso in
cui un Giudice stabilisce la piena - e non poteva essere altrimenti -
applicabilita' della normativa vigente in materia di segni
distintivi e concorrenza sleale anche alla Rete.
Avv. Andrea Monti
09.08.97
Avvisi legali sul sito
del Notariato
Subject:
Notariato - avvisi legali
Date:
Sat, 09 Aug 1997 03:06:19 +0200
From:
Enrico Maccarone <cnmaster@infsun.infcom.it>
To:
macc002@pn.itnet.it
Da oggi e' attivo sul web del Notariato un nuovo servizio di utilita': la
pubblicazione di avvisi legali e giudiziari, su disposizione del Giudice.
Pioniere di tale iniziativa il Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di
Livorno in collaborazione con il Not. Mario Miccoli, segretario del
Consiglio Nazionale del Notariato.
Indubbiamente si tratta di un servizio estremamente innovativo e la cui
utilizzazione comportera' notevoli risparmi in termini di costi e di tempi,
certamente ben graditi a tutti gli operatori del diritto.
Il servizio e' raggiungibile dallo URL http://www.notariato.it
Spero di poter leggere le vs. impressioni al riguardo.
Cordialita'
Enrico Maccarone
@-------------------------------------------------------------------@
@ Enrico Maccarone - notaio in Palermo <macc002@pn.itnet.it>........@
@ Webmaster "http://www.conot.pa.it"
<macc005@pn.itnet.it>..........@
@ Webmaster "http://www.notariato.it" <cnmaster@relay.notariato.it>.@
@ Via Giorgio Castriota n. 9 - 90139 Palermo - tel. 091.329080......@
# PgP FingerPrint= FB 95 BC 9B E7 CA 29 37 2E 32 CC 28 53 1A 6F F2 #
05.08.97
Inizia la rivoluzione
Subject:
Inizia la rivoluzione
Date:
Tue, 05 Aug 1997 17:40:32 +0200
From:
Enrico Maccarone <cnmaster@infsun.infcom.it>
To:
Manlio Cammarata
Caro Manlio,
stamane il Consiglio dei Ministri ha approvato il regolamento AIPA sulla
contrattazione elettronica, apportandovi alcune modifiche non sostanziali.
Un abbraccio
e.m.
Enrico Maccarone
#------------------------------------------------------------------#
# Enrico Maccarone - notaio in Palermo <macc002@pn.itnet.it>.......#
# Webmaster "http://www.conot.pa.it"
<macc005@pn.itnet.it>.........#
# Webmaster "http://www.notariato.it" <cnmaster@relay.notariato.it>#
# Via Giorgio Castriota n. 9 - 90139 Palermo - tel. 091.329080.....#
# PgP FingerPrint= FB 95 BC 9B E7 CA 29 37 2E 32 CC 28 53 1A 6F F2 #
22.07.97
Leggi sul server del Senato
Subject:
Leggi sul Server Senato
Date:
Tue, 22 Jul 1997 15:02:34 +0100
From:
"MAURO FIORONI"<m.fioroni@senato.it>
To:
*** testo delle leggi e dei decreti-legge approvati nella XIII Legislatura ***
*** disponibilita' anche dei testi approvati e non ancora pubblicati in Gazzetta
***
*** linguaggio giuridico e comunicazioni in rete ***
---------------------------------------------------------------
Informazione di servizio (e qualche considerazione...) :
dal 21 luglio, grazie ad un accordo tra Camera e Senato, sono disponibili sul
Server del Senato i testi delle leggi e dei decreti legge in corso di
conversione della XIII Legislatura (http://www.parlamento.it/parlam/leggi).
Per quanto riguarda le leggi, inizialmente viene pubblicato il testo approvato
dalle Camere, prima della promulgazione da parte del Presidente della Repubblica
e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Progetti di legge approvati non
promulgati o pubblicati). Successivamente alla pubblicazione in Gazzetta il
testo viene inserito negli elenchi relativi alle leggi pubblicate. Attualmente
le leggi pubblicate sono ricercabili utilizzando un indice cronologico ed un
indice per tipologia.
Prossimamente sara' reso disponibile un indice per materia e un motore di
ricerca.
Le leggi maggiormente richieste sono state inserite in un elenco specifico
all'interno del quale sono identificate con il nome piu' comunemente noto (ad
es. "pacchetto Treu", "tutela della Privacy", "bassanini
2", etc..). Devo dire che visto dall'interno del Senato fa un certo effetto
vedere sul Web parlamentare la legge: "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 8 agosto
1996, n. 429, recante potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia
spongiforme bovina" richiamabile cliccando su: MUCCA PAZZA.
Quello che e' normale dal punto di vista del linguaggio corrente e giornalistico
non lo e' dal punto di vista del linguaggio istituzionale; anzi per la
comunicazione istituzionale e' una piccola rivoluzione che fara' storcere il
naso a parecchi "puristi" di formazione giuridica.
Staremo a vedere e speriamo bene ....
Mauro Fioroni
m.fioroni@senato.it
26.06.97
Incostituzionale il CDA
Subject:
Buone notizie da oltre oceano
Date:
Thu, 26 Jun 1997 22:37:27 GMT
From:
dcoliva@jura.dsnet.it (Daniele Coliva)
To:
interlex@eureka.it
Si discute in questi giorni della regolamentazione di Internet, anche
in considerazione di alcune indagini in corso, o meglio sull'onda
emotiva suscitata dall'oggetto delle stesse.
Non c'e' nulla di peggio di una normativa creata dall'emozione e per
l'emozione, per dare sollievo ad una pulsione quasi circense del
pubblico, alla quale invece il legislatore dovrebbe rispondere con
raziocinio e freddezza. Sia ben chiaro: non e' un invito od un
incentivo alla dissolutezza, ma a produrre leggi degne di essere
chiamate "sistema" e non rimedi spot, estemporanei.
Un esempio in tal senso viene dagli Stati Uniti, ordinamento che
rappresenta un vero e proprio laboratorio vivacissimo di riflessione
giuridica sulla telematica ed Internet in particolare.
E' bene riassumere brevemente i termini della vicenda, anche perche'
la sua dimensione temporale dovrebbe costituire un esempio pedagogico
per gli altri ordinamenti e specialmente il nostro.
8/2/96: il presidente Clinton promulga il Communication Decency Act,
una legge federale che sanziona la trasmissione di materiale, grafico
o testuale, "osceno o indecente" a minori di 18 anni.
12/6/96: la corte federale del distretto orientale della Pennsylvania,
adita dalla American Civil Liberties Union e da numerose altre
associazioni civili, imprese (tra le quali anche AOL, Compuserve e
Microsoft), dichiara la legge incostituzionale per la violazione del
Primo e del Quinto Emendamento della Costituzione USA (rispettivamente
liberta' di espressione e obbligo del due process of law), con un
provvedimento stupefacente in particolare per la minuziosa
ricostruzione del fenomeno Internet anche in relazione alla questione
dedotta in causa. Si tratta di una delle piu' precise e puntuali
descrizioni di Internet, ben superiore alla media degli scritti
divulgativi in argomento.
19/3/97: davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti e' discussa
l'impugnazione della decisione della corte federale, proposta dal
Dipartimento di Giustizia.
26/6/97: la Corte Suprema rigetta l'impugnazione e conferma
l'incostituzionalita' della legge.
L'intera documentazione puo' essere prelevata e letta presso il sito
dell'ACLU, http://www.aclu.org.
La decisione della Corte Suprema, presa a grande maggioranza, 7
giudici a favore, e due in parte dissenzienti (O'Connor e Rehnquist,
il presidente), ribalta il principale argomento difensivo del Governo
USA, fondato su alcune decisioni precedenti della stessa corte. Al
contrario, affermano i giudici, la disamina dei precedenti citati
solleva e non scioglie i dubbi di costituzionalita'.
Il riconoscimento del diritto del governo di proteggere i minori non
deve comportare la compressione del diritto di libera manifestazione
del pensiero spettante agli adulti.
La sentenza e' articolata e complessa, dovendo essere letta anche in
stretta relazione con la piu' corposa decisione confermata, ed e'
presto per commentarla approfonditamente. E' opportuno pero' che sia
portata a conoscenza del pubblico per la riaffermazione di
fondamentali principi di liberta' (e non di licenza) che contiene.
Daniele
---------------
dcoliva@jura.dsnet.it
Bologna
La sentenza è su Electronic
Privacy Information Center (n.d.r)
19.06.97
Dal Common Law al Civil Law
Subject:
Dal Common Law al Civil Law
Date:
Thu, 19 Jun 1997 00:40:09 +0200
From:
Consiglio Nazionale del Notariato - Webmaster <cnmaster@infsun.infcom.it>
To:
Il subject di questo messaggio suonera' un po' strano, ma proprio oggi si
e' verificato un avvicinamento del Common Law al mondo del Civil Law: il
Senato della Florida ha approvato in via definitiva la legge che istituisce la
figura del CyberNotary.
Il testo definitivo sara' disponibile a giorni: anticipazioni e articoli
sull'argomento allo URL http://www.notariato.it/forum
Mi piace sottolineare che con tale legge viene premiato l'impegno profuso
nel settore della firma digitale e della contrattazione telematica dal
comitato congiunto istituito nel 1993 tra l'ABA-American Bar Association
(l'Associazione di tutti gli avvocati statunitensi) e la Commissione
Informatica della UINL (Unione internazionale del notariato latino)
presieduta dal collega not. Mario Miccoli di Livorno al quale invio i miei
personali ed affettuosi complimenti.
Cordialita'
Enrico Maccarone
========================
#-C.N.N. WEBMASTER -------------------------------------------------#
# Enrico Maccarone - notaio in Palermo <macc002@pn.itnet.it>........#
# Webmaster "http://www.notariato.it" <cnmaster@relay.notariato.it>.#
# Webmaster "http://www.conot.pa.it" <maccarone@conot.pa.it>........#
# PgP FingerPrint= FB 95 BC 9B E7 CA 29 37 2E 32 CC 28 53 1A 6F F2 #
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