Il disegno di legge AC1441-bis - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria
- contiene diverse proposte che riguardano l'uso delle tecnologie. In
particolare, l'art. 14 contiene interventi
per la diffusione dei collegamenti a banda larga, l'art 48 introduce
disposizioni sulla dematerializzazione dei documenti e l'art. 49 prevede una
delega al governo per introdurre modifiche al decreto legislativo 85/05 (codice
dell'amministrazione digitale, CAD). Dell'art.
48 ci siamo occupati la settimana scorsa (Atti on line e firma
digitale: una delega da rivedere) e qui non resta che ribadire
l'opportunità che queste norme, con le auspicabili modifiche, siano introdotte
nel CAD, per non peggiorare la già compromessa unitarietà della normativa.
Sull'art. 49 c'è un'interessante proposta
di emendamento dell'onorevole Lo Presti, che esaminiamo nell'articolo Emendamento interessante, si può migliorare.
Qui approfondiamo la prospettiva, mettendo a confronto le definizioni della
direttiva europea sulle firme elettroniche e quelle del CAD: le differenze
saltano all'occhio e fanno capire come sia urgente adeguare (e soprattutto
semplificare) la normativa italiana. Concludiamo con alcune proposte di
emendamenti che riguardano anche altre parti del codice dell'amministrazione
digitale, emendamenti che possono essere utili per eliminare le contraddizioni
più vistose del testo.
Direttiva 1999/93/CE |
DLGV 82/05 (testo vigente) |
Art. 2, c. 1
1) "firma elettronica", dati in forma elettronica, allegati oppure
connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici ed utilizzata
come metodo di autenticazione; |
(Assente) |
2) "firma elettronica avanzata", una firma elettronica che soddisfi i
seguenti requisiti:
a. essere connessa in maniera unica al firmatario;
b. essere idonea ad identificare il firmatario;
c. essere creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare il proprio
controllo esclusivo;
d. essere collegata ai dati cui si riferisce in modo da consentire
l'identificazione di ogni successiva modifica di detti dati
|
Art. 1. c. 1
q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite
associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione
informatica (art. 1, c. 1) |
Art. 5
1. Gli Stati membri provvedono a che le firme elettroniche avanzate basate su
un certificato qualificato e create mediante un dispositivo per la creazione di
una firma sicura:
a. posseggano i requisiti legali di una firma in relazione ai dati in forma
elettronica così come una firma autografa li possiede per dati cartacei; e
b. siano ammesse come prova in giudizio;
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r) firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica
che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario
può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire
di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato
qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della
firma (art. 1. c. 1)
Art. 20
1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto
informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole
tecniche di cui all'articolo 71sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai
sensi delle disposizioni del presente codice .
1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito
della forma scritta e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle
sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed
immodificabilità, fermo restando quanto disposto dal comma 2.
2. Il documento informatico sottoscritto con firma
elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle
regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, che garantiscano l'identificabilità
dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, si presume
riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell'articolo 21,
comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi
previsti, sotto pena di nullità, dall'articolo 1350, primo comma, numeri da 1
a 12 del codice civile.
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(Assente) |
Art. 1, c. 1
s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di
chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite
la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta
e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti
informatici; |
Il testo della direttiva non è chiarissimo, ma la traduzione in
italiano è un disastro. Infatti il termine signature è stato tradotto
con "firma" anche nella prima definizione, nella quale non c'è alcun
riferimento alla persona (entity authemtication). Si tratta dunque solo
di un metodo per la validazione dei dati (data authentication). La
prima versione del CAD traduceva "a orecchio" firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite
associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di
autenticazione informatica. Durante l'elaborazione della seconda versione
del codice era stato fatto notare che il termine "autenticazione"
nell'ordinamento italiano ha un altro significato, ed era stato suggerito il
più corretto "validazione". Niente da fare. Il redattore della norma
ha scritto "identificazione". Risultato: viene introdotto nella
definizione il concetto di entity authentication, con il risultato che la
"firma elettronica" ora corrisponde alla advanced electronic
signature (firma semplice) e nel codice manca la previsione
dello strumento per la validazione dei dati, previsto dalla direttiva. Sulla
trasposizione della "firma elettronica avanzata basata su
un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo per la creazione di
una firma sicura (rectius: di un dispositivo sicuro per la creazione
della firma) il legislatore italiano ha creato un pasticcio di sei diversi commi:
ogni commento è superfluo.
Ma il massimo del caos si verifica con la "firma digitale", che dal
punto di vista tecnico è la stessa cosa della firma elettronica. La definizione
pone una questione questione singolare: alla lettera s) si prevede che la firma
digitale "consente al titolare tramite
la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta
e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti
informatici". Questa previsione non compare per la firma digitale
qualificata, sicché quest'ultima, stando alla lettera delle disposizioni, non
consentirebbe di "rendere manifesta... e di verificare...". Il che è
palesemente assurdo. La delega al Governo per mettere ordine nelle
definizioni, seguendo la traccia dell'emendamento Lo Presti, potrebbe suonare
così: c) modificare e integrare la normativa in materia di firma digitale al
fine di incentivarne l'adozione e l'uso generalizzato da parte della pubblica
amministrazione, dei cittadini e delle imprese, nel rispetto dei princìpi e
delle definizioni comunitarie, che distinguono segnature per la validazione dei
dati e firme per la validazione dell'identità, con la piena equiparazione
della firma elettronica qualificata alla firma autografa, nonché al fine di consentire anche la
certificazione di ruoli e funzioni. Un altro problema che ha avuto una
soluzione insufficiente nel CAD è quello della certezza della disponibilità
esclusiva del dispositivo di firma da parte del titolare. Un emendamento
efficace potrebbe essere questo: ...) Precisare che il titolare deve
essere personalmente identificato con certezza dal certificatore o da un suo
incaricato e che il dispositivo di firma deve tassativamente essere consegnato
nelle mani dello stesso titolare, prevedendo l'ipotesi di falso documentale nei
casi di mancato rispetto di tale procedura. Resta infine, ma non
ultimo, c'è il problema della
trasmissione dei documenti dai cittadini alla pubblica amministrazione e tra i
diversi uffici di questa. Le norme attuali fanno di ogni erba un fascio,
mettendo insieme il documento con firma digitale (che offre la massima
sicurezza) con il fax (insicuro per definizione), passando per la carta
d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi (che validano
l'identità, ma non i dati). Ecco un'ipotesi di emendamento per risolvere la
questione: ...) Integrare le disposizioni sulla trasmissione dei
documenti, distinguendo i casi in cui è necessaria la certezza dell'identità
del mittente da quelli in cui è necessario accertare l'integrità dei dati e prevedendo
esplicitamente il pieno effetto, ai fini amministrativi, della firma elettronica
qualificata e
della posta elettronica certificata. Nota. Un esame
complessivo delle differenze tra la normativa europea e quella italiana è nel
mio libro Firme elettroniche - Problemi normativi del documento
informatico, Monti & Ambrosini Editori, 2007.
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