Troppe norme, occorre un testo unico
di Manlio Cammarata - 17.04.03Una settima fa abbiamo iniziato un'analisi del decreto legislativo 70/03 per
l'attuazione della direttiva 2000/31/CE,
"relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione,
in particolare il commercio elettronico" e abbiamo esaminato gli aspetti
che riguardano le responsabilità dei fornitori di servizi (vedi Sotto torchio gli operatori della Rete). Per
rispondere a numerose domande arrivate in questi giorni, ritorneremo
sull'argomento nel prossimo numero, affrontando alcune delicate questioni
relative ai contratti di hosting, nei quali si profila spesso un controllo del
provider sui contenuti, con conseguenti responsabilità ai sensi degli articoli 16 e 17 del testo.
Qui ci occupiamo del tema centrale del decreto, le norme sul commercio
elettronico. Una prima lettura dà l'impressione di qualcosa di già visto, dal
momento che una parte delle disposizioni riprende quelle già contenute in altri
atti normativi sulla materia. Infatti da molti anni l'Europa legifera sul
commercio elettronico (comunque definito) e sulle attività connesse: risale
infatti al 1985 la direttiva n. 577 "in materia di contratti negoziati
fuori dai locali commerciali" (recepita nel '92); molte altre direttive si
sono succedute nel tempo, disciplinando anche aspetti particolari delle
transazioni telematiche, fino alla 2000/31/CE, oggetto del decreto di cui si
attende la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Per restare alla normativa italiana, ecco un sommario elenco delle
disposizioni che riguardano il commercio elettronico:
- Decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50
- Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati
fuori dei locali commerciali;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
(art. 18) - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997;
- Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185
- Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in
materia di contratti a distanza
- Decreto
legislativo 9 aprile 2003, n.70 - Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a
taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in
particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.
Aggiungiamo la Circolare n. 3487/C del
01.06.2000 "Disciplina della vendita di beni tramite mezzo elettronico"
del Ministero dell'industria, commercio e artigianato sul decreto legislativo
114/88 e avremo un quadro abbastanza completo della normativa generale sul
commercio elettronico. Che cosa si ricava dal complesso di queste disposizioni?
Un elemento comune è costituito dai limiti del campo di applicazione delle
varie norme, che si riferiscono solo al commercio elettronico
"generico", escludendo campi come le transazioni finanziarie, le aste
on line, la compravendita d'immobili e così via, per i quali sono previste
disposizioni specifiche.
La direttiva 31, in particolare, contiene una dettagliata definizione dei
"servizi della società dell'informazione", ripresa puntualmente dal
decreto di recepimento. Purtroppo un attento esame delle singole disposizioni
rivela un complicato quadro di inclusioni ed esclusioni di materie particolari
che rende la definizione stessa meno chiara di quanto possa sembrare a prima
vista.
Naturalmente in questa sede ci interessa tracciare un insieme di indicazioni
pratiche, per capire quali siano effettivamente gli obblighi a cui sono
sottoposti i venditori on line. Il quadro generale - che esamineremo in futuro
più in dettaglio - deve essere ricavato mettendo insieme diversi
"pezzi" presi da tutti i provvedimenti.
In generale si possono individuare tre sezioni principali, riguardanti la
prima gli obblighi di informazione dei venditori, la seconda le modalità delle
forniture e la terza i diritti degli acquirenti, in particolare per il recesso.
Per incominciare c'è l'obbligo previsto dall'art. 18 del DLgv 98/114:
La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri
sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale
l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività
può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Facendo un passo indietro, nel DLgv 185/99, troviamo all'art. 3 un elenco delle informazioni che
devono essere rese al consumatore "in tempo utile, prima della conclusione
di qualsiasi contratto a distanza":
a) identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento
anticipato, l'indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del
servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi
dell'articolo 5, comma 3;
g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio
del diritto di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è
calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validità dell'offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti
o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
A questo elenco si aggiungono le previsioni del nuovo decreto legislativo, che all'art. 7 stabilisce:
1. Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per
specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e
permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti le seguenti
informazioni:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;
b) il domicilio o la sede legale;
c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di
comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di
posta elettronica;
d) il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al
registro delle imprese;
e) gli elementi di individuazione nonché gli estremi della competente autorità
di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od
autorizzazione;
f) per quanto riguarda le professioni regolamentate:
1) l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia
iscritto e il numero di iscrizione;
2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;
3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta
vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei
medesimi;
g) il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato
equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attività
soggetta ad imposta;
h) l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei
diversi servizi della società dell'informazione forniti, evidenziando se
comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da
specificare;
i) l'indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del
servizio e gli estremi del contratto qualora un'attività sia soggetta ad
autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un
contratto di licenza d'uso.
Finito? Neanche per idea. Ecco l'art. 12
(Informazioni dirette alla conclusione del contratto):
1. Oltre agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi
nonché a quelli stabiliti dall'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 185, il prestatore, salvo diverso accordo tra parti che non siano
consumatori, deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima
dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti
informazioni :
a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
b) il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità
di accesso;
c) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e
correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al
prestatore;
d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via
telematica;
e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano;
f) l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.
E siamo solo all'inizio. Dovremmo trattare delle comunicazioni commerciali,
in particolare quelle non sollecitate, che coinvolgono anche la normativa sulla
tutela dei dati personali, della conferma scritta delle informazioni, delle
modalità di inoltro dell'ordine, delle ripetute disposizioni sul diritto di
recesso, sempre saltando da un provvedimento all'altro. Lo faremo nel prossimo
futuro ma, in questa provvisoria conclusione dobbiamo ricordare un dettaglio non
trascurabile.
L'articolo 15 del DLgv 185/99 prendeva
atto dell'esistenza di norme contrastanti con la disciplina dettata dal
precedente 50/92 e stabiliva la prevalenza delle disposizioni più favorevoli al
consumatore "fino alla emanazione di un testo unico di coordinamento delle
disposizioni di cui al presente decreto legislativo con la disciplina recata dal
decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, alle forme speciali di vendita
previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e dagli
articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114".
Aggiungiamo il recepimento della direttiva 2000/31/CE: ora il testo unico appare
indispensabile. E urgente. |