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InterLex - RIVISTA DI DIRITTO TECNOLOLOGIA INFORMAZIONE

 

Il contrasto alla criminalità online: non solo pretesa di tutela dei diritti, ma anche assolvimento dei doveri

- Paolo Galdieri* - 27 luglio 2017

I diritti dell’individuo nel cyberspace sono sempre più spesso messi a dura prova da condotte altrui aventi oggi, quasi tutte, rilevanza penale. L’elenco di quelle che vengono comunemente definite cyber minacce è vasto e non suscettibile di riflessioni unitarie, trattandosi di comportamenti che ledono beni giuridici eterogenei, esprimendo altresì differente pericolosità sociale.

Vi sono reati che colpiscono direttamente il patrimonio (frode informatica, truffa on line, danneggiamento informatico), la riservatezza nelle sue diverse declinazioni (illecito trattamento del dato personale, accesso abusivo, violazione della corrispondenza informatica, intercettazioni telematiche), l’onore (diffamazione on line), la libertà individuale (cyber stalking, cyber bullismo, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione on line, pedofilia telematica) ed addirittura l’intera collettività (cyber terrorismo, cyber war ).

La risposta normativa è arrivata in ambito europeo con le Raccomandazioni R(89)9 e R(95)13 e successivamente con la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001, che ha fissato importanti punti fermi sia sul piano del diritto sostanziale che processuale.

In ambito nazionale la gran parte dei reati informatici e gli aggiustamenti al codice di procedura penale sono stati previsti attraverso le leggi 547/93 e 48/08, mentre parallelamente vi sono stati interventi mirati per fenomeni specifici quali la pedofilia, anche telematica (L.269/98, L. 38/06, L. 172/2012), ed il terrorismo internazionale, pure quando realizzato nel cyber space (L. 438/2001, L. 43/2015)

Ne esce un quadro in cui il cittadino trova tutela penale rispetto alle differenti insidie del web, tutela oggi più concreta grazie alla tipizzazione di importanti mezzi di ricerca della prova ( grazie alla L. 48/08) quali il sequestro, l’ispezione e la perquisizione informatica, che consentono agli organi inquirenti di acquisire la cosiddetta digital evidence, al fine di dimostrare la responsabilità dell’autore di un reato perpetrato attraverso le tecnologie dell’informazione.

La predisposizione di un adeguato apparato normativo non significa che il contrasto alla criminalità informatica non trovi ostacoli, rimanendo in piedi alcuni problemi da risolvere.
In primo luogo, mancano protocolli unitari in ordine all’acquisizione, conservazione ed analisi degli elementi di prova digitale, il che consente ampi margini di manovra alla difesa nel corso di un processo, ove è possibile mettere in dubbio l’affidabilità dell’indagine svolta.

In secondo luogo, trattandosi di reati per loro natura transnazionali, occorre potenziare la cooperazione da parte delle forze di polizia e dell’autorità giudiziaria, specie rispetto a Paesi quali la Russia, rispetto ai quali diventa impossibile avanzare una rogatoria o scambiare informazioni investigative.

Inoltre, occorre probabilmente ripensare al ruolo dei colossi della comunicazione digitale, i quali non possono più chiamarsi fuori per quello che accade tramite di essi, anche in considerazione dei loro cospicui profitti, che consentirebbero l’utilizzo di tecniche di monitoraggio sul materiale veicolato più efficaci di quelle attuali.

Discorso differente va fatto rispetto alla cyber war, poiché il recente riconoscimento del cyber space come quinto dominio della conflittualità - dopo terra, mare, aria e spazio - impone una rilettura delle regole .

Se da un lato ci si accorge che l’applicazione della normativa internazionale esistente si presta a difficoltà interpretative rispetto a cosa debba intendersi per cyber arma, cyber operation, ecc., dall’altra, fatta eccezione per i due Manuali di Tallin ed altri pochi documenti redatti da esperti, ma non aventi valore giuridico, perché non sottoscritti dagli Stati, permangono incertezze che devono necessariamente a breve essere colmate.

Al netto delle questioni giuridiche ancora in piedi, non tanto per l’assenza di norme, quanto per la fisiologica necessità di consolidamenti giurisprudenziali in grado di mettere punti fermi su ambiti nuovi per il diritto penale, occorre puntare l’attenzione anche sui doveri dei cittadini digitali e non solo sui loro diritti.

E’ indubbio, infatti, che molti dei reati che si perpetrano in rete sono frutto di un’ errata interpretazione del diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero, della quale ci si accorge solo quando tocca a noi e non quando siamo noi a colpire gli altri. E’ il caso della diffamazione on line , fenomeno diffuso e frutto della leggerezza con la quale si esprimono opinioni su altri. Reati come l’illecito trattamento del dato, truffe e frodi informatiche sono al pari diffuse anche grazie alla disinvoltura con la quale forniamo le nostre informazioni ed all’uso inconsapevole delle tecnologie.

Anche reati più gravi quali il cyber stalking e la pornografia minorile vengono talvolta agevolati dalla poca attenzione con la quale entriamo in contatto con le persone in rete e dalle informazioni che postiamo per strappare nei social qualche like. Pensiamo a coloro che inseriscono foto dei figli a tenera età che vengono poi prese, manipolate e diffuse sotto forma di pedopornografia virtuale.

Se dietro ogni reato, sovente, c’è una cooperazione inconsapevole della vittima, è evidente che la norma non può sortire l’efficacia sperata in assenza di una collaborazione da parte di tutti.
In quest’ottica deve salutarsi con favore la recente legge sul cyber bullismo, da alcuni criticata, la quale, piuttosto che prevedere sanzioni penali, mira a responsabilizzare le famiglie e l’ambito scolastico, proprio nell’idea che certi reati si prevengono più "lavorando sulle teste", che minacciando pene detentive.

Sempre nell’ottica di un contrasto alla cyber delinquenza, non fondato esclusivamente su una delega in bianco al legislatore penale, va letta la nuova impostazione prescelta in ambito europeo attraverso la cosiddetta "direttiva NIS" (UE 2016/1148), che impone ai Paesi dell’Unione di prevedere obblighi comuni di sicurezza per gli operatori di servizi essenziali e per i fornitori di servizi digitali.

In conclusione, se è giusto pretendere tutela dall’ordinamento giuridico, tutela che allo stato peraltro c’e’, occorre ricordarsi che dietro ogni diritto vi è in capo a noi un dovere, il cui mancato rispetto ci si rivolge inevitabilmente contro.

* Avvocato, docente di Informatica giuridica presso la Luiss Guido Carli di Roma, facoltà di Giurisprudenza

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