Pagina pubblicata tra il 1995 e il 2013
Le informazioni potrebbero non essere più valide
Documenti e testi normativi non sono aggiornati

 

 Telecomunicazioni

Internet "formula convenienza": che ne pensano i Garanti del mercato e dei dati personali?
di Manlio Cammarata - 05.02.98

«Il provvedimento "Internet" che viene annunciato oggi è sicuramente unico in Europa ed è stato adottato per contribuire a ridurre il ritardo nello sviluppo della società dell'informazione nel nostro paese. Il Governo è sempre più convinto che il diritto di cittadinanza si esprime anche attraverso la possibilità, per tutti, di partecipare interattivamente al cyberspazio. Il Ministro è consapevole della necessità di ulteriori interventi e per questo incoraggerà il proseguimento del dialogo con tutte le parti interessate. Esprime infine la soddisfazione per un provvedimento che ha uno straordinario valore sociale, economico e politico».

Così, alla fine di ottobre, recitava un comunicato del Ministro Maccanico, annunciando l'introduzione di una serie di agevolazioni sulle tariffe telefoniche per la connessione a Internet. Tariffe entrate in vigore il 1. gennaio scorso, presentate da Telecom Italia con lo slogan "Formula convenienza".
In sostanza si tratta di uno sconto del 50% per le chiamate a determinati numeri telefonici, dopo un certo intervallo e a fronte di un canone di 2.500 lire al mese per le urbane e di 5.000 per la teleselezione. Così assicurava il comunicato del Ministro delle comunicazioni, precisando che lo sconto era riservato ai privati, alle scuole e a "moltissime associazioni non profit" da individuare con un successivo regolamento (è stato emanato?).
I dettagli sono sul
sito di Telecom Italia, ma ci vuole molta pazienza per arrivarci, perché spesso è incredibilmente lento e non è facile trovare le informazioni: la "formula convenienza" è alla fine della pagina "at home", che si raggiunge dal link sulla sinistra della home page, poi bisogna fare clic sulla formula che interessa, poi ancora sul link che porta al modulo. Ah, dimenticavo: la home page non arriva subito, quando si apre il collegamento, ma c'è prima una cover page con un cielo nero tutto stellato e al centro il logo di Telecom Italia animato. Invano si aspetta che succeda qualcosa. Per andare avanti si deve fare clic sul logo... e intanto il contatore scatta! Ma ecco la scorciatoia per i lettori di InterLex: questo è il link diretto per la formula urbana, mentre per sapere tutto sull'interurbana si deve fare clic su formula internet.

Facciamo due conti

Arrivati a questo punto è bene chiudere il collegamento, fermarsi a riflettere su una sorpresa e fare due conti. La sorpresa è il "contributo di attivazione" (non previsto nel trionfalistico annuncio del Ministro delle comunicazioni), che cambia non poco le carte in tavola: 10.000 lire per le utenze private.
Attenzione: le lire del contributo "una tantum" non sono 10.000, ma 12.000, perché c'è l'IVA del 20 per cento, che l'utente privato non può dedurre e quindi sono un costo a tutti gli effetti, e questo vale per tutti gli importi esposti da Telecom Italia. Ci sarebbe da chiedere al Garante del mercato se è corretto esporre sempre l'IVA a parte, ingannando a prima vista gli utenti sul costo reale dei servizi.

E ora prendiamo la calcolatrice, mettendoci nei panni di un utente "domestico", che ha un provider nel suo settore e cerca di risparmiare il più possibile. Quindi si collega nelle ore a tariffa ridotta, dalle 18,30 alle 8 del mattino, il pomeriggio del sabato e tutta la domenica, con uno scatto ogni 400 secondi, cioè 1.372 lire/ora, IVA compresa. Per ammortizzare le 12.000 lire del contributo di attivazione bisogna stare attaccati la bellezza di diciassette ore e mezza, mentre per rifarsi delle 3.000 lire di canone mensile (c'è sempre l'IVA!) bastano circa quattro ore e venti minuti. Ma dopo il primo scatto, che dura sei minuti e 40 secondi. In pratica, con un collegamento al giorno per trenta giorni, si raggiunge il punto di pareggio dopo circa un quarto d'ora di connessione quotidiana. Ma se si fanno collegamenti più brevi e più volte al giorno (come capita a chi controlla spesso la posta), la convenienza dell'offerta è sempre più lontana. Anzi, in molti casi può rivelarsi un aggravio invece che un risparmio.

Le cose vanno un po' meglio per chi deve usare la teleselezione. Qui lo scatto vale 150 secondi per distanze fino a 15 chilometri, 80 secondi per distanze tra 15 e trenta chilometri e 50 secondi oltre i trenta chilometri, sempre nella fascia più bassa. Il costo normale della connessione è quindi, rispettivamente, di 3.676, 6.858 e 12.192 lire/ora, il che significa che il contributo di attivazione si ammortizza in un tempo che va da meno di due a circa un'ora di collegamento. Per rifarsi del canone di 6.000 lire mensili all'utente più lontano basta un'ora.
Tutto qui? No, perché questi conti valgono solo per gli utenti privati titolari un abbonamento residenziale sulla rete telefonica generale. Per chi ha un abbonamento ISDN il canone mensile raddoppia, 6.000 lire al mese per l'urbana e 12.000 per l'interurbana, raddoppiando quindi il tempo di collegamento necessario per ottenere il pareggio con la tariffa non scontata. Non c'è una ragione tecnica per questa differenza, è un po' come la vecchia sovrattassa sulle automobili con motore diesel: vuoi risparmiare? E io ti punisco!
La maggiorazione per l'ISDN potrebbe essere giustificata con il fatto che questo servizio è oggi utilizzato più dalle imprese che dalle famiglie (se si accetta il principio che l'utenza "affari" deve pagare più dell'utenza privata), ma il fatto è che le agevolazioni sono limitate ai contratti domestici. Non c'è nessuno sconto per aziende, artigiani o professionisti, che dall'uso di Internet possono trarre i maggiori vantaggi, soprattutto se risiedono lontano dai grandi centri. E, per di più, si connettono prevalentemente o esclusivamente nelle ore della tariffa più alta, che in teleselezione è esattamente il doppio dell'altra.

Ma il principale difetto di questa "offerta speciale" è che resta la differenza tra gli abbonati che hanno un provider nello stesso distretto telefonico e quelli che devono usare la teleselezione. Per i primi la tariffa scontata vale 686 lire l'ora, per i secondi va da 1.838 a 6.096 lire l'ora, sempre considerando la fascia oraria più bassa. E se per l'urbana l'importo non si può dire alto, per l'interurbana è una cifra tutt'altro che indifferente: da più di due volte e mezzo a quasi nove volte!

Tutto qui? No, c'è un altro aspetto, forse ancora più grave. Hanno diritto agli sconti sulla connessione interurbana solo gli utenti che non hanno un provider nello stesso settore (1). Ma la presenza di un provider non significa disponibilità di un servizio di qualità sufficiente, perché in molte zone (come al solito, le meno favorite) sono presenti piccolissime strutture, dotate di collegamenti insufficienti, a causa dell'altissimo costo delle linee dedicate. Questo comporta tempi di connessione molto lunghi, con un ulteriore aggravio per gli utenti e un ulteriore guadagno per Telecom Italia, che vede aumentare il suo bottino di scatti.

Riassumendo:
1. L'offerta non è affatto conveniente per un grandissimo numero di utenti, a causa del contributo di attivazione e del canone.
2. Altri utenti, per i quali l'offerta potrebbe essere conveniente, non possono chiedere lo sconto perché nel loro settore telefonico hanno un provider, che tuttavia non assicura un sufficiente livello del servizio.
3. Questi provider non possono fornire un servizio migliore perché le linee dedicate costano troppo (come vedremo in un prossimo articolo, gli sconti per i provider strombazzati come di "straordinario valore sociale, economico e politico" dal comunicato ministeriale sono una presa in giro, sulla quale dovrebbe rivolgere l'attenzione l'Autorità garante della concorrenza e del mercato).
4. Resta il forte divario tra il costo dell'accesso dalla rete urbana e quello in interurbana.

Su quest'ultimo punto ricordiamo agli interessati che il "collegato" alla legge finanziaria 1998 recita all'articolo 6, comma 3:

Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, adotta provvedimenti finalizzati a garantire la pari opportunità di accesso alla rete INTERNET, anche al fine di evitare discriminazioni di tipo territoriale.

C'è da sperare che anche in queste apparentemente chiarissime frasi non si nasconda un trucco: che la "pari opportunità" sia limitata alle scuole, come potrebbe affermare un interprete malizioso leggendo la rubrica dell'articolo (Agevolazioni per l'acquisto di attrezzature informatiche da parte delle università e delle istituzioni scolastiche)...

La convenienza per Telecom: i dati personali

Abbiamo detto che su qualche punto delle "agevolazioni" potrebbe esserci materia per un intervento del Garante antitrust. Ma anche il Garante per la tutela dei dati personali potrebbe avere qualcosa da obiettare.
Infatti l'utente che, dopo aver fatto i suoi conti, decida di aderire alla "formula convenienza", si trova davanti a un
modulo di due pagine, con poche voci da riempire, la più importante delle quali è il numero telefonico del provider al quale è abbonato. Poi...

il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del fatto che [...]

in relazione alla Legge 675/96 i dati personali del Cliente verranno trattati sulla base dell'indicazione fornita dallo stesso attraverso la sottoscrizione del regime prescelto:

Consenso ampliato
In esecuzione dell'art. 11 della Legge 675/96, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Cliente fornisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, direttamente o anche attraverso terzi, oltre che per l'integrale esecuzione della presente offerta o per ottemperare ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, anche per le seguenti finalità:
a) elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato;
b) inviare materiale pubblicitario ed informativo;
c) compiere attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti o servizi;
d) inviare informazioni commerciali;
e) effettuare comunicazioni commerciali interattive.

Firma ..................................................

Oppure

Consenso ristretto
I dati personali forniti dal Cliente sono tutelati dalla Legge 675/96, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e pertanto saranno utilizzati per l'integrale esecuzione della presente offerta.

Firma ..................................................

FIRMA del Titolare_________________________

 

 
Tutto regolare? A prima vista sembra che la legge sui dati personali sia rispettata. Nella prima ipotesi, quella del "consenso ampliato" c'è l'informativa, c'è il consenso, ma molto probabilmente il Garante avrà qualcosa da eccepire. In primo luogo manca l'informazione sui diritti dell'interessato (articolo 13 della legge 675/96), poi non sono specificati i "terzi" che potrebbero trattare i dati, con l'avverbio "attraverso" che fa supporre che i terzi siano incaricati del trattamento per conto di Telecom Italia, ma potrebbe significare anche che i dati vengono ceduti ad altri, per le finalità elencate.
Inoltre non c'è l'indicazione sul nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile, come prescrive l'articolo 10, comma 1, lettera f) della legge. Siamo sicuri che a un abbonato di Telecom Italia tutti questi dati siano noti, come prevede il secondo comma dello stesso articolo per consentire l'assenza dell'informazione?
Poi, nel caso del "consenso ristretto", non c'è alcuna indicazione delle finalità e delle modalità del trattamento, perché "per l'integrale esecuzione della presente offerta" è una formula troppo generica. E in questo caso basta l'informativa, perché il consenso non è richiesto ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), quando è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato.

Ma questo punto può attirare l'attenzione del Garante della concorrenza e del mercato. Perché Telecom Italia con questa offerta viene a conoscenza del nome del provider di ogni abbonato che chiede lo sconto (per attivare il diverso meccanismo degli scatti è necessario conoscere il numero telefonico interessato, e da qui all'identificazione del provider è questione di attimi). Quindi, grazie alla firma sul "consenso ampliato", Telecom può bombardare l'abbonato stesso di offerte e suggestioni che lo convincano a cambiare fornitore. Dunque può approfittare della sua "posizione dominante" nella fornitura dei servizi di rete - anzi del suo monopolio, perché non ci sono ancora alternative a Telecom Italia per gli abbonamenti privati - per fare concorrenza ai fornitori di servizi Internet, proponendo abbonamenti a TIN.

E questo è lo "straordinario valore sociale, economico e politico" dell'iniziativa.

-----------------------------

(1) Il testo parla di "provider autorizzato", il che ha fatto sorgere il dubbio che non valga, ai fini dell'ammissibilità della richiesta, la presenza di un provider "dichiarante", secondo le norme del decreto legislativo 103/95. Sembra però chiaro che l'aggettivo "autorizzato" debba intendersi ai sensi della direttiva europea 90/388 e del DPR 318/97, dove per tutti i fornitori di servizi di telecomunicazioni che non sono soggetti a "licenza individuale" vale una "autorizzazione generale" che si ottiene in seguito a una semplice dichiarazione.