Internet "formula
convenienza": che ne pensano i Garanti del mercato e dei dati personali?
di Manlio Cammarata - 05.02.98
«Il provvedimento "Internet" che
viene annunciato oggi è sicuramente unico in Europa ed è stato adottato per
contribuire a ridurre il ritardo nello sviluppo della società dell'informazione
nel nostro paese. Il Governo è sempre più convinto che il diritto di
cittadinanza si esprime anche attraverso la possibilità, per tutti, di
partecipare interattivamente al cyberspazio. Il Ministro è consapevole della
necessità di ulteriori interventi e per questo incoraggerà il proseguimento
del dialogo con tutte le parti interessate. Esprime infine la soddisfazione per
un provvedimento che ha uno straordinario valore sociale, economico e
politico».
Così, alla fine di ottobre, recitava un comunicato
del Ministro Maccanico, annunciando
l'introduzione di una serie di agevolazioni sulle tariffe telefoniche per la
connessione a Internet. Tariffe entrate in vigore il 1. gennaio scorso,
presentate da Telecom Italia con lo slogan "Formula convenienza".
In sostanza si tratta di uno sconto del 50% per le chiamate a determinati numeri
telefonici, dopo un certo intervallo e a fronte di un canone di 2.500 lire al
mese per le urbane e di 5.000 per la teleselezione. Così assicurava il
comunicato del Ministro delle comunicazioni, precisando che lo sconto era
riservato ai privati, alle scuole e a "moltissime associazioni non
profit" da individuare con un successivo regolamento (è stato
emanato?).
I dettagli sono sul sito
di Telecom Italia, ma ci vuole molta
pazienza per arrivarci, perché spesso è incredibilmente lento e non è facile
trovare le informazioni: la "formula convenienza" è alla fine della
pagina "at home", che si raggiunge dal link sulla sinistra della home
page, poi bisogna fare clic sulla formula che interessa, poi ancora sul
link che porta al modulo. Ah, dimenticavo: la home page non arriva
subito, quando si apre il collegamento, ma c'è prima una cover page
con un cielo nero tutto stellato e al centro il logo di Telecom Italia animato.
Invano si aspetta che succeda qualcosa. Per andare avanti si deve fare clic sul
logo... e intanto il contatore scatta! Ma ecco la scorciatoia per i lettori di
InterLex: questo è il link diretto per la formula
urbana, mentre per sapere tutto
sull'interurbana si deve fare clic su formula
internet.
Facciamo due conti
Arrivati a questo punto è bene chiudere il
collegamento, fermarsi a riflettere su una sorpresa e fare due conti. La
sorpresa è il "contributo di attivazione" (non previsto nel
trionfalistico annuncio del Ministro delle comunicazioni), che cambia non poco
le carte in tavola: 10.000 lire per le utenze private.
Attenzione: le lire del contributo "una tantum" non sono 10.000, ma
12.000, perché c'è l'IVA del 20 per cento, che l'utente privato non può
dedurre e quindi sono un costo a tutti gli effetti, e questo vale per tutti gli
importi esposti da Telecom Italia. Ci sarebbe da chiedere al Garante del mercato
se è corretto esporre sempre l'IVA a parte, ingannando a prima vista gli utenti
sul costo reale dei servizi.
E ora prendiamo la calcolatrice, mettendoci nei
panni di un utente "domestico", che ha un provider nel suo settore e
cerca di risparmiare il più possibile. Quindi si collega nelle ore a tariffa
ridotta, dalle 18,30 alle 8 del mattino, il pomeriggio del sabato e tutta la
domenica, con uno scatto ogni 400 secondi, cioè 1.372 lire/ora, IVA compresa.
Per ammortizzare le 12.000 lire del contributo di attivazione bisogna stare
attaccati la bellezza di diciassette ore e mezza, mentre per rifarsi delle 3.000
lire di canone mensile (c'è sempre l'IVA!) bastano circa quattro ore e venti
minuti. Ma dopo il primo scatto, che dura sei minuti e 40 secondi. In pratica,
con un collegamento al giorno per trenta giorni, si raggiunge il punto di
pareggio dopo circa un quarto d'ora di connessione quotidiana. Ma se si fanno
collegamenti più brevi e più volte al giorno (come capita a chi controlla
spesso la posta), la convenienza dell'offerta è sempre più lontana. Anzi, in
molti casi può rivelarsi un aggravio invece che un risparmio.
Le cose vanno un po' meglio per chi deve usare la
teleselezione. Qui lo scatto vale 150 secondi per distanze fino a 15 chilometri,
80 secondi per distanze tra 15 e trenta chilometri e 50 secondi oltre i trenta
chilometri, sempre nella fascia più bassa. Il costo normale della connessione
è quindi, rispettivamente, di 3.676, 6.858 e 12.192 lire/ora, il che significa
che il contributo di attivazione si ammortizza in un tempo che va da meno di due
a circa un'ora di collegamento. Per rifarsi del canone di 6.000 lire mensili
all'utente più lontano basta un'ora.
Tutto qui? No, perché questi conti valgono solo per gli utenti privati titolari
un abbonamento residenziale sulla rete telefonica generale. Per chi ha un
abbonamento ISDN il canone mensile raddoppia, 6.000 lire al mese per l'urbana e
12.000 per l'interurbana, raddoppiando quindi il tempo di collegamento
necessario per ottenere il pareggio con la tariffa non scontata. Non c'è una
ragione tecnica per questa differenza, è un po' come la vecchia sovrattassa
sulle automobili con motore diesel: vuoi risparmiare? E io ti punisco!
La maggiorazione per l'ISDN potrebbe essere giustificata con il fatto che questo
servizio è oggi utilizzato più dalle imprese che dalle famiglie (se si accetta
il principio che l'utenza "affari" deve pagare più dell'utenza
privata), ma il fatto è che le agevolazioni sono limitate ai contratti
domestici. Non c'è nessuno sconto per aziende, artigiani o professionisti, che
dall'uso di Internet possono trarre i maggiori vantaggi, soprattutto se
risiedono lontano dai grandi centri. E, per di più, si connettono
prevalentemente o esclusivamente nelle ore della tariffa più alta, che in
teleselezione è esattamente il doppio dell'altra.
Ma il principale difetto di questa "offerta
speciale" è che resta la differenza tra gli abbonati che hanno un provider
nello stesso distretto telefonico e quelli che devono usare la teleselezione.
Per i primi la tariffa scontata vale 686 lire l'ora, per i secondi va da 1.838 a
6.096 lire l'ora, sempre considerando la fascia oraria più bassa. E se per
l'urbana l'importo non si può dire alto, per l'interurbana è una cifra
tutt'altro che indifferente: da più di due volte e mezzo a quasi nove volte!
Tutto qui? No, c'è un altro aspetto, forse
ancora più grave. Hanno diritto agli sconti sulla connessione interurbana solo
gli utenti che non hanno un provider nello stesso settore (1).
Ma la presenza di un provider non significa disponibilità di un servizio di
qualità sufficiente, perché in molte zone (come al solito, le meno favorite)
sono presenti piccolissime strutture, dotate di collegamenti insufficienti, a
causa dell'altissimo costo delle linee dedicate. Questo comporta tempi di
connessione molto lunghi, con un ulteriore aggravio per gli utenti e un
ulteriore guadagno per Telecom Italia, che vede aumentare il suo bottino di
scatti.
Riassumendo:
1. L'offerta non è affatto conveniente per un grandissimo numero di utenti, a
causa del contributo di attivazione e del canone.
2. Altri utenti, per i quali l'offerta potrebbe essere conveniente, non possono
chiedere lo sconto perché nel loro settore telefonico hanno un provider, che
tuttavia non assicura un sufficiente livello del servizio.
3. Questi provider non possono fornire un servizio migliore perché le linee
dedicate costano troppo (come vedremo in un prossimo articolo, gli sconti per i
provider strombazzati come di "straordinario valore sociale, economico e
politico" dal comunicato ministeriale sono una presa in giro, sulla quale
dovrebbe rivolgere l'attenzione l'Autorità garante della concorrenza e del
mercato).
4. Resta il forte divario tra il costo dell'accesso dalla rete urbana e quello
in interurbana.
Su quest'ultimo punto ricordiamo agli interessati
che il "collegato"
alla legge finanziaria 1998 recita
all'articolo 6, comma 3:
Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con
il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, adotta
provvedimenti finalizzati a garantire la pari opportunità di accesso alla rete
INTERNET, anche al fine di evitare discriminazioni di tipo territoriale.
C'è da sperare che anche in queste
apparentemente chiarissime frasi non si nasconda un trucco: che la "pari
opportunità" sia limitata alle scuole, come potrebbe affermare un
interprete malizioso leggendo la rubrica dell'articolo (Agevolazioni per
l'acquisto di attrezzature informatiche da parte delle università e delle
istituzioni scolastiche)...
La convenienza per Telecom: i dati
personali
Abbiamo detto che su qualche punto delle
"agevolazioni" potrebbe esserci materia per un intervento del Garante
antitrust. Ma anche il Garante per la tutela dei dati personali potrebbe avere
qualcosa da obiettare.
Infatti l'utente che, dopo aver fatto i suoi conti, decida di aderire alla
"formula convenienza", si trova davanti a un modulo
di due pagine, con poche voci da riempire, la più importante delle quali è il
numero telefonico del provider al quale è abbonato. Poi...
il sottoscritto dichiara di
essere a conoscenza del fatto che [...]
in relazione alla Legge 675/96 i dati personali
del Cliente verranno trattati sulla base dell'indicazione fornita dallo stesso
attraverso la sottoscrizione del regime prescelto:
Consenso ampliato
In esecuzione dell'art. 11 della Legge 675/96, recante disposizioni a
tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, il Cliente fornisce il proprio consenso al trattamento dei propri
dati personali, direttamente o anche attraverso terzi, oltre che per l'integrale
esecuzione della presente offerta o per ottemperare ad obblighi previsti dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, anche per le seguenti
finalità:
a) elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato;
b) inviare materiale pubblicitario ed informativo;
c) compiere attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti o
servizi;
d) inviare informazioni commerciali;
e) effettuare comunicazioni commerciali interattive.
Firma
..................................................
Oppure
Consenso ristretto
I dati personali forniti dal Cliente sono tutelati dalla Legge 675/96,
recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, e pertanto saranno utilizzati per l'integrale
esecuzione della presente offerta.
Firma
..................................................
FIRMA del
Titolare_________________________
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Tutto regolare? A prima vista sembra che la legge sui dati personali sia
rispettata. Nella prima ipotesi, quella del "consenso ampliato" c'è
l'informativa, c'è il consenso, ma molto probabilmente il Garante avrà
qualcosa da eccepire. In primo luogo manca l'informazione sui diritti
dell'interessato (articolo 13 della legge 675/96), poi non sono specificati i
"terzi" che potrebbero trattare i dati, con l'avverbio
"attraverso" che fa supporre che i terzi siano incaricati del
trattamento per conto di Telecom Italia, ma potrebbe significare anche che i
dati vengono ceduti ad altri, per le finalità elencate.
Inoltre non c'è l'indicazione sul nome, la denominazione o la ragione sociale e
il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del
responsabile, come prescrive l'articolo 10, comma 1, lettera f) della legge.
Siamo sicuri che a un abbonato di Telecom Italia tutti questi dati siano noti,
come prevede il secondo comma dello stesso articolo per consentire l'assenza
dell'informazione?
Poi, nel caso del "consenso ristretto", non c'è alcuna indicazione
delle finalità e delle modalità del trattamento, perché "per l'integrale
esecuzione della presente offerta" è una formula troppo generica. E in
questo caso basta l'informativa, perché il consenso non è richiesto ai sensi
dell'articolo 12, comma 1, lettera b), quando è necessario per l'esecuzione di
obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato.
Ma questo punto può attirare l'attenzione del
Garante della concorrenza e del mercato. Perché Telecom Italia con questa
offerta viene a conoscenza del nome del provider di ogni abbonato che chiede lo
sconto (per attivare il diverso meccanismo degli scatti è necessario conoscere
il numero telefonico interessato, e da qui all'identificazione del provider è
questione di attimi). Quindi, grazie alla firma sul "consenso
ampliato", Telecom può bombardare l'abbonato stesso di offerte e
suggestioni che lo convincano a cambiare fornitore. Dunque può approfittare
della sua "posizione dominante" nella fornitura dei servizi di rete -
anzi del suo monopolio, perché non ci sono ancora alternative a Telecom Italia
per gli abbonamenti privati - per fare concorrenza ai fornitori di servizi
Internet, proponendo abbonamenti a TIN.
E questo è lo "straordinario valore
sociale, economico e politico" dell'iniziativa.
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(1)
Il testo parla di "provider autorizzato", il che ha fatto sorgere il
dubbio che non valga, ai fini dell'ammissibilità della richiesta, la presenza
di un provider "dichiarante", secondo le norme del decreto legislativo
103/95.
Sembra però chiaro che l'aggettivo "autorizzato" debba intendersi ai
sensi della direttiva europea 90/388
e del DPR
318/97, dove per tutti i fornitori di
servizi di telecomunicazioni che non sono soggetti a "licenza
individuale" vale una "autorizzazione generale" che si ottiene in
seguito a una semplice dichiarazione.
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