Perché non si affronta la questione
dei "trattamenti occulti"?
di Manlio Cammarata - 30.05.01 Internet
al centro dell'attenzione dei garanti europei per la protezione dei
dati personali. La "Conferenza di primavera", che si è
svolta ad Atene tra il 10 e l'11 maggio, si è conclusa con una serie
di "raccomandazioni" sui principali problemi della tutela
della riservatezza nelle attività on line, indirizzate alla Commissione, al Parlamento europeo
e agli Stati membri.
Il documento ufficiale non è ancora stato pubblicato, ma dalla
Newsletter del Garante italiano si ricavano indicazioni sufficienti
per capire quali dovrebbero essere
le linee di tendenza della futura normativa sulla delicata materia
(vedi
Atene: garanzie minime per gli utenti di Internet e Atene: la conservazione dei LOG limita
la privacy). I commissioner
europei hanno messo a fuoco due ordini di problemi: la tutela
dell'utente che fornisce i propri dati quando utilizza i servizi on
line e la lunga conservazione della documentazione sui collegamenti (i
cosiddetti LOG) da parte dei fornitori di accesso. Questa
documentazione serve sia per ragioni tecniche, sia per la fatturazione
(nel caso di servizi "a consumo") e viene spesso richiesta
dalle forze di polizia nel corso di indagini su casi di criminalità
informatica. Vediamo le
"raccomandazioni" per la raccolta dei dati on line.
Naturalmente il punto di riferimento è la direttiva
95/46/CE, accolta nella sostanza da tutti gli Stati membri.
Queste, in sintesi, Le prescrizioni dei garanti, delle
quali si dovrà tenere conto nell'emanazione di nuove disposizioni o
nell'aggiornamento di quelle esistenti:
- Fornire preventivamente, a chiunque si
colleghi ad un sito web che preveda la raccolta di dati personali, le
informazioni indicate nella direttiva: identità e indirizzo del titolare, finalità del trattamento,
obbligatorietà delle informazioni richieste eccetera; si deve dare
all'utente la possibilità di negare il consenso alla
comunicazione dei dati a terzi; si devono dare le informazioni
relative alla raccolta "automatica" dei dati (con i cookie).
Il consenso può essere dato validamente cliccando su apposite
caselle. Inoltre devono essere adottate le misure di sicurezza
necessarie a garantire l'integrità e la riservatezza dei dati.
- Le informazioni devono essere visibili sul monitor del singolo utente, prima della raccolta dei suoi dati,
ricorrendo a tutte le tecniche disponibili (caselle da cliccare,
finestre pop-up ecc.).
- La raccolta di dati personali deve essere necessaria
per le finalità specificate: quindi, se l'obiettivo del titolare può essere raggiunto senza elaborare dati personali, questi non
devono essere raccolti, e non si devono raccogliere più dati di
quelli strettamente necessari. La conservazione non deve superare
il periodo giustificato dalle finalità del trattamento.
- Non si devono utilizzare per attività di marketing
indirizzi di posta
elettronica ricavati da aree pubbliche dell'internet, come i
newsgroup, se gli interessati non hanno espresso il loro consenso.
Come si vede, non c'è nulla di
sostanzialmente nuovo anche rispetto alle disposizioni italiane. Due
punti sono interessanti: il primo riguarda l'efficacia del
"clic" come indicazione esplicita della volontà
dell'interessato, equivalente quindi al consenso "documentato per
iscritto"; il secondo è l'applicazione del "principio di
finalità" per negare la possibilità di mail grabbing a fini
commerciali. Su questo punto c'è una lacuna nella
normativa e l'indicazione che viene dalla Conferenza di Atene si
rivela importante (vedi Spam
e indirizzi e-mail. Quando la 675 è impotente e Consenso,
informativa e direct marketing). Il
secondo aspetto preso in considerazione nella Conferenza di Atene è
quello della conservazione della documentazione dei collegamenti
effettuati da ogni utente, attraverso il file LOG. La normativa in
vigore (direttiva 97-66-CE
e decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171)
prevede che i dati relativi ai collegamenti possano essere conservati
non oltre il periodo in cui può essere contestata la fattura o
preteso il pagamento. Termine che potrebbe arrivare ai dieci anni
della prescrizione civile, secondo un'interpretazione estensiva della
norma. Secondo i Garanti "la conservazione di
dati per un periodo lungo e indeterminato è da considerarsi una
violazione dei diritti fondamentali garantiti dall'art. 8 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione del
Consiglio d'Europa sul trattamento automatizzato dei dati di carattere
personale (Convenzione n.108 del 1981), oltre che dagli articoli 8 e 7
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea". E
concludono che è necessario "mettere in
atto precise cautele...
e regolamentare con legge i casi eccezionali". Però
non si ha notizia che i commissioner europei abbiano affrontato
un problema ben più grave: quello dei "trattamenti
occulti", cioè delle raccolte di dati effettuate all'insaputa
dell'interessato, attraverso i programmi spyware o ben nascoste
backdoor dei sistemi operativi (vedi, per esempio, Spyware:
quanti reati con i programmi "indiscreti".
Si aggiunga che i sisitemi operativi più diffusi (leggi: Microsoft)
non solo non permettono all'utente di "nascondere" le
informazioni personali, ma le mettono addirittura "a
disposizione" degli spioni che usano i cookie anche per
"profilare" i clienti reali o potenziali. Non
parliamo poi degli interminabili moduli che devono essere compilati da
chiunque voglia semplicemente scaricare un software gratuito o
un'indispensabile patch. E' un trattamento del tutto "non
pertinente", sistematicamente praticato dai siti USA, con tanti
saluti agli accordi con l'Unione europea chiamati, con involontario
umorismo, del "porto sicuro" (safe harbour).
E' vero che in genere vengono fornite (per lo più in inglese)
dettagliate rassicurazioni sui limiti del trattamento e sulla
riservatezza dei dati, ma il fatto è che non c'è nessuna
possibilità reale di controllo e di opposizione al trattamento
stesso. Non è facile affrontare
questo problema con interlocutori di smisurata potenza economica, ma
sarebbe comunque utile mettere in guardia gli utenti contro i
trattamenti occulti e contro le raccolte di dati che per il diritto
europeo sono abusive.
Si potrebbe anche ventilare l'ipotesi di vietare l'importazione di
software che non dà alcuna garanzia di tutela della
riservatezza delle persone che lo usano e non offre la possibilità di
"opporsi" a trattamenti che lo stesso interessato svolge
inconsapevolmente "per conto terzi"... |