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 Tutela dei dati personali - Legge 675/96

La discussione sui codici deve essere pubblica
di Manlio Cammarata - 24.10.02

Ancora in primo piano l'autoregolamentazione dei fornitori di servizi di telecomunicazioni in materia di trattamenti dei dati personali. Se ne parla da troppi anni, da quando erano ancora in gestazione la direttiva europea 95/46/CE e in Italia la legge 675/96, nelle quali comparivano le prime previsioni dei codici deontologici. Molta acqua è passata sotto i ponti e quelle disposizioni sono maturate non poco con il progresso della normativa, tanto che si può parlare di una "terza generazione" di codici. Come spiega con molta chiarezza il professor Santaniello, vice presidente del Garante per la protezione dei dati personali, nell'articolo I codici di deontologia nel trattamento dei dati personali che pubblichiamo in questo numero.

Potremmo chiederci se arrivare alla terza generazione senza essere passati attraverso la prima e la seconda sia un vantaggio o un problema, perché anche l'autodisciplina non può che svilupparsi attraverso ripetuti affinamenti basati sull'esperienza, come le leggi. Alcune basi comunque ci sono: proprio su queste pagine la discussione è stata avviata nel 1995, con l'ipotesi di codice proposta del magistrato Giuseppe Corasaniti, e quindi con uno studio concluso nel 1998 con una bozza di Carta delle garanzie per servizi internet. A quello studio avevano collaborato alcuni componenti del comitato scientifico di InterLex e l'Associazione italiana internet providers aveva mostrato un certo interesse per la sua evoluzione in un codice vero e proprio, presentando però nel frattempo un'altra bozza, per molti versi discutibile, al Ministero delle comunicazioni.

Ora ci troviamo di fronte a un quadro molto diverso. E' profondamente cambiato il contesto generale, con uno sviluppo dell'internet e dei delle telecomunicazioni in generale che cinque anni fa era difficile prevedere almeno in termini qualitativi, se non quantitativi. Ed è cambiato il quadro normativo: le generiche previsioni del '95 si sono evolute fino alle disposizioni del decreto legislativo 467/01 e della direttiva 2000/58/CE, tanto da giustificare in pieno l'affermazione di Santaniello, che descrive i codici come fonti di diritto positivo e quindi rilevanti per valutare la liceità dei trattamenti. "L'inottemperanza  - scrive Santaniello - rileva poi sia sul piano disciplinare sia ai fini della valutazione della colpa in caso di danno (art. 18, legge n. 675/1996). Le disposizioni deontologiche diventano quindi 'obbligatorie', con una vera e propria funzione integrativa della legislazione".

Purtroppo tutto questo, se da una parte rende più chiaro il quadro normativo, dall'altra complica sensibilmente la preparazione di codici stessi, perché nel frattempo sono intervenute altre norme che prevedono l'adozione di codici deontologici anche per il settore dell'e-commerce. Con forti riflessi su tutto il sistema, perché la direttiva 2000/31/CE (in fase di recepimento) coinvolge i provider ben al di là del commercio elettronico, contemplando la loro responsabilità per qualsiasi comportamento illecito che si verifichi on line (sottolineo "comportamento", perché la nozione di "contenuto illecito" contenuta nella direttiva appare difficile da inquadrare nel nostro ordinamento).

Dunque i codici da elaborare sono almeno due, uno previsto dalla normativa sui dati personali e uno da quella sul commercio elettronico. A questi potrebbe aggiungersi un'altra "carta" per la protezione dei minori. Ogni testo deve essere elaborato di concerto con l'autorità competente per la materia: il Garante dei dati personali per la carta della privacy, il Ministero delle attività produttive per la carta dell'e-commerce; per la terza non è ancora chiaro chi possa essere l'interlocutore degli operatori interessati.
Ma qui si apre un altro aspetto complesso: non si parla più solo di internet provider, perché l'evoluzione del mercato (interpretata anche dalle nuove direttive comunitarie per sulle comunicazioni elettroniche) ha riunito in un solo calderone fornitori di accessi, fornitori di servizi e fornitori di contenuti. Che difendono legittimi interessi non sempre coincidenti, anzi spesso in conflitto fra loro.

La prospettiva di riunire in un solo codice sia le regole per la privacy sia quelle degli altri settori sembra dunque problematica. Potrebbe addirittura verificarsi l'ipotesi, avanzata da Santaniello, di diversi codici solo per la protezione dei dati personali, con conseguenze negative per la loro applicazione: sarebbe infatti necessario istituire un organismo di controllo per ogni codice, determinando in primo luogo una notevole confusione tra gli utenti.

La sola cosa che a questo punto appare evidente è che il rispetto del 31 dicembre prossimo come termine per l'emanazione del testo unico sulla protezione dei dati personali, comprendente anche i codici deontologici, è praticamente impossibile da rispettare. Un rinvio appare opportuno, anche perché non avrebbe molto senso elaborare un complesso normativo destinato a essere modificato nel giro di un anno, con l'accoglimento dell'importante direttiva 2000/58/CE sulla protezione dei dati nei servizi di comunicazioni elettroniche. Ma delle nuove norme si dovrà comunque tener conto nell'elaborazione dei codici.

Elaborazione che dovrà avvenire con una discussione aperta, pubblicando tutte le proposte e stimolando la discussione non solo tra gli addetti ai lavori, ma tra il cosiddetto "popolo della Rete". Le autorità interessate dovrebbero considerare il fatto che non è facile identificare, come prevede la legge, gli organismi rappresentativi degli utenti, anche perché l'internet è perfettamente capace di rappresentare se stessa.
L'abitudine di elaborare le norme nelle segrete stanze dei Palazzi è comunque sbagliata; nel caso dell'autodisciplina sarebbe un errore molto grave, perché l'informazione e il consenso in questo campo sono indispensabili per l'accettazione e il rispetto dei codici.
In ultima analisi si tratta di compiere un importante esperimento della tanto annunciata e mai avviata "democrazia elettronica".

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