Come tutti sanno, negli ultimi mesi di ogni anno
l'attività parlamentare è concentrata sul disegno di legge finanziaria: un
provvedimento di dimensioni esorbitanti, nel quale si mescolano disposizioni di
ogni genere, non solo di natura finanziaria. Gli effetti della legge sono
rilevanti, perché il provvedimento determina gli indirizzi dello sviluppo del
Paese, anche per quanto riguarda l'innovazione tecnologica e l'ammodernamento
della pubblica amministrazione . Purtroppo la finanziaria è anche l'occasione
buona per gettare nel calderone le iniziative più diverse, con la prospettiva
di vederle passare senza alcuna discussione nel merito nel caso in cui il
governo ponga la fiducia sull'intero disegno di legge. E' accaduto molte volte
in passato, potrebbe accadere anche quest'anno. E' utile
quindi scorrere il disegno
di legge AS 1817, in questi giorni all'esame dell'assemblea del Senato,
insieme al repertorio
degli emendamenti, subemendamenti e ordini del giorno presentati nella
discussione in sede referente alla V Commissione permanente. L'intento è capire
che cosa il Governo e il Parlamento hanno in mente per quanto riguarda
l'innovazione tecnologica.
Quella che conviene fare adesso è un ricognizioni sommaria sui documenti appena
citati. Al momento della chiusura di questo numero sul sito del Senato non sono
ancora accessibili il testo uscito dalla Commissione né un riepilogo degli
emendamenti presentati in aula. Si deve comunque dare atto che sul sito del
Senato le informazioni non mancano e, con molta pazienza, è possibile avere
un'idea abbastanza chiara del percorso legislativo.
L'impressione generale che si ricava dalla lettura è l'assenza di un
progetto complessivo che, tenendo conto di quanto è stato fatto fino a oggi,
indichi le linee dello sviluppo (come ha osservato Confindustria servizi innovativi e tecnologici
- vedi Finanziaria:
preoccupante la carenza di strategia sull’innovazione).
Carenza di strategie non significa assenza di innovazioni. Si veda, per esempio,
l'obbligo di fatturazione elettronica verso le pubbliche amministrazioni (del
quale parliamo a parte, vedi Fatturazione elettronica
obbligatoria: a chi conviene? di Fabio Annovazzi e Benedetto Santacroce). Sono
presenti anche disposizioni per la banda larga e il digitale terrestre (art.
39) e per imporre alle pubbliche amministrazioni l'uso della posta
elettronica certificata e della telefonia via internet, con tanto di sanzioni
per chi non si adegua (art. 76). Ma è
scoraggiante constatare che questa impostazione era già presente nel PDL "Nicolais"
(C. 2161), in coma profondo alla
Camera dal 24 gennaio scorso.
Spulciando tra gli emendamenti
presentati in Commissione si incontrano alcune proposte interessanti: per
esempio quelle che vorrebbero riportare sui binari della ragionevolezza le norme
sul diritto d'autore che riguardano la copia per uso personale (7.6)
e la riproduzione di opere di pubblico dominio (49.0.13).
Ma ci sono anche emendamenti che suscitano non poche perplessità, come il 43.0.2,
sulla "marcatura postale elettronica". Vale la pena di spendere
qualche parola su questo emendamento (approvato in Commissione), per avere
un'idea di quale confusione regni nel Palazzo quando si tratta di legiferare in
materia di tecnologie.
A prima vista è persino difficile capire quale sia
l'oggetto della norma. Si fa riferimento a un "Regolamento di
esecuzione delle decisioni adottate dal XXIII Congresso dell’Unione postale
universale, del 5 ottobre 2005" (introvabile anche con Google), approvato con "Decreto del Presidente della Repubblica, n. 18, del 12
dicembre 2006" (che non esiste; si tratterebbe invece del DPR n. 18 del 12
gennaio 2007, assente su Normeinrete).
Secondo l'emendamento la marcatura postale elettronica è "un servizio del
fornitore del servizio postale universale che attesta in maniera probante la
realtà di un evento elettronico, sotto una data forma, in un certo momento, e
al quale hanno partecipato una o più parti".
Chi ha scritto questo testo dovrebbe cortesemente spiegarci:
a) che cos'è un "evento elettronico al quale hanno partecipato una o più
parti";
b) che significa, nell'ordinamento giuridico italiano, l'espressione "in
maniera probante";
c) se l'espressione del comma 2 "Alla trasmissione di posta elettronica con
l’applicazione della marcatura postale elettronica da parte del fornitore del
servizio postale universale si applicano gli stessi livelli di garanzia offerti
nel trattamento della posta tradizionale" abbia qualche riferimento con la
posta elettronica certificata;
d) se il comma 3 "L’invio tramite marcatura postale elettronica, equivale
alla notificazione per mezzo della posta e la data e ora di trasmissione sono
validi ed opponibili ai sensi della legge ecc." non sia un'inutile
ripetizione delle norme sulla posta elettronica certificata;
e) se, dato l'oggetto di queste disposizioni, non sia più opportuno inserirle
nel codice dell'amministrazione digitale.
In conclusione viene il sospetto che anche il misterioso "evento
elettronico" del comma 1 non sia altro che un normale invio di posta
certificata. Istituto richiamato nel già citato art 76 del DDL, ma che viene
ignorato nell'art. 4, dove si dice che
"I provvedimenti del Direttore regionale dell’Agenzia delle entrate,
adottati a seguito delle istanze di disapplicazione presentate ai sensi del
comma 4-bis, sono comunicati mediante servizio postale, in plico
raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax o posta elettronica".
Salta all'occhio che la semplice posta elettronica (non certificata) non dà
certo le garanzie della raccomandata con avviso di ricevimento, come il fax. E
quindi si apre la strada a un contenzioso inutile quanto costoso per la pubblica
amministrazione.
A questo punto non resta che attendere l'approvazione
definitiva della legge, per cercare un senso in quella che oggi appare almeno in
parte una
disordinata congerie di proposte, frutto di incompetenza e improvvisazione.
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