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Attualità

Tecnologie in libertà nella finanziaria 2008

di Manlio Cammarata - 12.11.07

 

Come tutti sanno, negli ultimi mesi  di ogni anno l'attività parlamentare è concentrata sul disegno di legge finanziaria: un provvedimento di dimensioni esorbitanti, nel quale si mescolano disposizioni di ogni genere, non solo di natura finanziaria. Gli effetti della legge sono rilevanti, perché il provvedimento determina gli indirizzi dello sviluppo del Paese, anche per quanto riguarda l'innovazione tecnologica e l'ammodernamento della pubblica amministrazione . Purtroppo la finanziaria è anche l'occasione buona per gettare nel calderone le iniziative più diverse, con la prospettiva di vederle passare senza alcuna discussione nel merito nel caso in cui il governo ponga la fiducia sull'intero disegno di legge. E' accaduto molte volte in passato, potrebbe accadere anche quest'anno.

E' utile quindi scorrere il disegno di legge AS 1817, in questi giorni all'esame dell'assemblea del Senato, insieme al repertorio degli emendamenti, subemendamenti e ordini del giorno presentati nella discussione in sede referente alla V Commissione permanente. L'intento è capire che cosa il Governo e il Parlamento hanno in mente per quanto riguarda l'innovazione tecnologica.
Quella che conviene fare adesso è un ricognizioni sommaria sui documenti appena citati. Al momento della chiusura di questo numero sul sito del Senato non sono ancora accessibili il testo uscito dalla Commissione né un riepilogo degli emendamenti presentati in aula. Si deve comunque dare atto che sul sito del Senato le informazioni non mancano e, con molta pazienza, è possibile avere un'idea abbastanza chiara del percorso legislativo.

L'impressione generale che si ricava dalla lettura è l'assenza di un progetto complessivo che, tenendo conto di quanto è stato fatto fino a oggi, indichi le linee dello sviluppo (come ha osservato Confindustria servizi innovativi e tecnologici - vedi Finanziaria: preoccupante la carenza di strategia sull’innovazione).
Carenza di strategie non significa assenza di innovazioni. Si veda, per esempio, l'obbligo di fatturazione elettronica verso le pubbliche amministrazioni (del quale parliamo a parte, vedi Fatturazione elettronica obbligatoria: a chi conviene? di Fabio Annovazzi e Benedetto Santacroce). Sono presenti anche disposizioni per la banda larga e il digitale terrestre (art. 39) e per imporre alle pubbliche amministrazioni l'uso della posta elettronica certificata e della telefonia via internet, con tanto di sanzioni per chi non si adegua (art. 76). Ma è scoraggiante constatare che questa impostazione era già presente nel PDL "Nicolais" (C. 2161),  in coma profondo alla Camera dal 24 gennaio scorso.

Spulciando tra gli emendamenti presentati in Commissione si incontrano alcune proposte interessanti: per esempio quelle che vorrebbero riportare sui binari della ragionevolezza le norme sul diritto d'autore che riguardano la copia per uso personale (7.6) e la riproduzione di opere di pubblico dominio (49.0.13).
Ma ci sono anche emendamenti che suscitano non poche perplessità, come il 43.0.2, sulla "marcatura postale elettronica". Vale la pena di spendere qualche parola su questo emendamento (approvato in Commissione), per avere un'idea di quale confusione regni nel Palazzo quando si tratta di legiferare in materia di tecnologie.

A prima vista è persino difficile capire quale sia l'oggetto della norma. Si fa riferimento a un "Regolamento di esecuzione delle decisioni adottate dal XXIII Congresso dell’Unione postale universale, del 5 ottobre 2005" (introvabile anche con Google), approvato con "Decreto del Presidente della Repubblica, n. 18, del 12 dicembre 2006" (che non esiste; si tratterebbe invece del DPR n. 18 del 12 gennaio 2007, assente su Normeinrete).
Secondo l'emendamento la marcatura postale elettronica è "un servizio del fornitore del servizio postale universale che attesta in maniera probante la realtà di un evento elettronico, sotto una data forma, in un certo momento, e al quale hanno partecipato una o più parti".

Chi ha scritto questo testo dovrebbe cortesemente spiegarci:
a) che cos'è un "evento elettronico al quale hanno partecipato una o più parti";
b) che significa, nell'ordinamento giuridico italiano, l'espressione "in maniera probante";
c) se l'espressione del comma 2 "Alla trasmissione di posta elettronica con l’applicazione della marcatura postale elettronica da parte del fornitore del servizio postale universale si applicano gli stessi livelli di garanzia offerti nel trattamento della posta tradizionale" abbia qualche riferimento con la posta elettronica certificata;
d) se il comma 3 "L’invio tramite marcatura postale elettronica, equivale alla notificazione per mezzo della posta e la data e ora di trasmissione sono validi ed opponibili ai sensi della legge ecc." non sia un'inutile ripetizione delle norme sulla posta elettronica certificata;
e) se, dato l'oggetto di queste disposizioni, non sia più opportuno inserirle nel codice dell'amministrazione digitale.

In conclusione viene il sospetto che anche il misterioso "evento elettronico" del comma 1 non sia altro che un normale invio di posta certificata. Istituto richiamato nel già citato art 76 del DDL, ma che viene ignorato nell'art. 4, dove si dice che "I provvedimenti del Direttore regionale dell’Agenzia delle entrate, adottati a seguito delle istanze di disapplicazione presentate ai sensi del comma 4-bis, sono comunicati mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax o posta elettronica". Salta all'occhio che la semplice posta elettronica (non certificata) non dà certo le garanzie della raccomandata con avviso di ricevimento, come il fax. E quindi si apre la strada a un contenzioso inutile quanto costoso per la pubblica amministrazione.

A questo punto non resta che attendere l'approvazione definitiva della legge, per cercare un senso in quella che oggi appare almeno in parte una disordinata congerie di proposte, frutto di incompetenza e improvvisazione.

 

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